CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svelta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] per i reati contro il patrimonio (tre furti aggravati ed una ricetta- zione) giudicati in quattro sentenze di condanna, rilevando che si trattava di reati commessi in un arco temporale di oltre quattro anni - dal 23/3/2001 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - e dunque ritenendo che la generica predisposizione di un programma criminoso caratterizzato dalla reiterazione di condotte seriali non integra gli indici della continuazione nel reato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio di motivazione, nella triplice esplicazione normativa, ai sensi dell'art. 606, lett. b) c), d) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia escluso l'invocata continuazione facendo esclusivo riferimento al dato temporale, e trascurando l'omogeneità dei reati e la natura dei beni aggrediti, trattandosi in tutti i casi di furti ai danni di turisti in transito presso stazioni ferroviarie, così da integrare uno specifico programma criminoso a ciò finalizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto rivalutativi delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione in un'ottica di mera opposizione, senza effettiva presa d'atto del contenuto e del senso dell'impugnata ordinanza. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento.ai dati di fatto emer- genti dalle sentenze di condanna - commissione dei reati a notevole distanza di tempo (e tale deve ritenersi uno iato cronologico di ben quattro anni), e senza preventiva e contestuale ideazione, nonostante la comune natura di reati contro il patrimonio, per essersi esplicati in forme dettate dalla contingenza e dalla estemporanea individuazione di vittime casuali - ritenendoli per tali ragioni ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.1.2. Sul punto, va condivisa l'affermazione del giudice dell'esecuzione per cui la continuazione si concretizza in un atteggiamento psicologico, al quale debbono corrispondere sul piano probatorio condotte oggettive compatibili con il disegno programmato, sicché la sua esistenza non può essere negata o ammessa in base a considerazioni astratte o generiche, ma deve essere accer- tata o esclusa caso per caso in relazione alle modalità concrete, oggettive e soggettive, di commissione dei reati, dei quali si chiede l'unificazione desumibili dalle sentenze. Il giudice dell'esecuzione ha dunque ritenuto, motivando logicamente in riferimento ai dati evidenziati, che la reiterazione criminosa non sia sintomo di esecuzione di un progetto unitario e finalisticamente diretto, bensì di volontà perdurante e generica di perpetrare delitti di furto, rispondendo ad uno stile di vita in tal senso orientato. Tale determinazione è conforme all'esegesi di legitti- mità in materia, che ha affermato che l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovic, Rv. 258862: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva escluso la continuazione fra reati dello stesso tipo - furti in abitazione - commessi a distanza di un breve lasso temporale, 21 giorni in un caso, 10 in un altro). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 21 ottobre