CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23026/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cuiindirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pressoNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026l’indirizzo di posta elettronica certificata delle quali è domiciliato perlegge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cuiindirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliato presso lo studio legaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ora domiciliato per legge pressol’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore difiducia;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CRISTIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PICCINELLIDORIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVAGNOMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], TOME’ SAURO, [OSCURATO:PERSONA], SEGATIDANIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCAPIGLIATIMORENO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SBROLLIENISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIULIACCIULIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BENANCHIDANIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENSISIIVANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2557/2022 depositata il 16/11/2022;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1.La controversia trae origine dall’aggressione subita il 19novembre 2005 da un gregge di pecore di razza sarda, di proprietà dicinghiale in località Vallecupa di Piancastagnaio.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i componenti di due squadre di caccia(“[OSCURATO:PERSONA]” e “Saragiolo”) e le rispettive compagnieassicurative, chiedendo un risarcimento danni pari a € 378.390,49.Secondo la ricostruzione dell’attore, l’evento causò la morte immediatadi numerosi capi (62 pecore, 21 arieti e 219 agnelli), l’abbattimentoforzato di altri 191 ovini per le lesioni subite, l’aborto di 126 pecore euna drastica riduzione della produzione di latte.Il giudice di primo grado rigettò la domanda risarcitoria, inquanto ritenne che le prove orali e la CTU veterinaria non avevanoNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026dimostrato il nesso causale tra l’attività dei convenuti e il danno; nonera stata fornita prova dell’identità dei singoli cani aggressori né dellaloro appartenenza specifica ai membri delle squadre convenute; vierano discrepanze documentali circa il numero effettivo di capiposseduti dal Lai prima dell’evento, circostanza questa che rendevaimpossibile una quantificazione certa del danno (quantum debeatur).La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2557/22,confermava integralmente la decisione di primo grado.2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Lai.Hanno resistito con distinti controricorsi le compagnie [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il difensore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’impugnata sentenza la corte territoriale - dopo averesordito (p. 11) affermando che: Il richiamo dell’appellante alleprove testimoniali che comprovano i fatti allegati, sono ancor prima cheprive di pregio, estranee alla “ratio decidendi” del Tribunale, che sulpunto si è pronunciato con un “obiter dictum”, incentrando invece lasua decisione sulla circostanza della mancata prova della precisaidentificazione, prima ancora della prova dei fatti avvenuti, dellaproprietà o detenzione dei cani - ha rigettato l’appello, in quanto:a) in primo luogo, ha rilevato che non era stata raggiunta la prova chei cani responsabili dell’aggressione appartenessero o fossero comunquenella disponibilità dei componenti delle squadre di caccia convenute; b)conseguentemente ha escluso la configurabilità di una responsabilitàex art. 2052 cod. civ., in difetto di prova circa la relazione di custodiaNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026o utilizzazione degli animali in capo ai soggetti evocati in giudizio; c)inoltre, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazionedella responsabilità solidale, rilevando che non risultava dimostrata unacondotta congiunta causalmente rilevante né la riconducibilitàdell’evento ad una attività comune esercitata dalle squadre di caccia;d) infine, ha ritenuto non esaminabile la questione relativa allaquantificazione del danno, in quanto logicamente subordinataall’accertamento della responsabilità, nella specie esclusa.2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2050, 2052, 2055 e 2697 c.c. con riferimentoall’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver ritenuto i componenti della squadradi caccia al cinghiale utilizzatori dei cani e per aver erroneamenteaddossato all’attore l’onere probatorio ; in sintesi sostiene che nellacaccia in squadra tutti i partecipanti si servono della muta di cani,rendendoli tutti “utilizzatori” solidalmente responsabili ex artt. 2052 e2055 c.c., con la conseguenza che l’onere di provare il caso fortuito,secondo il ricorrente, graverebbe sui cacciatori;- con il secondo motivo denuncia: motivazione omessa e/oapparente in relazione al motivo d’appello avverso la ritenutamancanza di prova della causazione del danno da parte dei cani dacaccia utilizzati dai convenuti con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. :in sintesi si lamenta che la corte abbia tralasciato di esaminare provedecisive (testi e certificati ASL) che indicavano l’aggressione da partedei cani in uso alle squadre coinvolte, limitandosi a una motivazione distile;- con il terzo motivo denuncia: violazione dell’art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla suacondanna al risarcimento del danno in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. ; in sostanza denuncia la mancata decisione sulla specificaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse provato che suo figlioNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026avesse catturato un cane che inseguiva le pecore, identificando così unlegame certo con la squadra Pucciotti;- con il quarto motivo denuncia: violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla ritenutamancanza di prova dell’ammontare del danno con riferimento all’art.360 n. 3 c.p.c. ; in sostanza censura la sentenza per non essersipronunciata sulla prova dell’entità del danno, avendo la corteterritoriale ritenuto (erroneamente, secondo la tesi del ricorrente) ilrigetto sull’an debeatur assorbente di ogni altra questione.3. Il ricorso è inammissibile.La sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendiautonoma e logicamente assorbente, costituita dalla mancata provadella precisa identificazione dei cani autori dell’aggressione e, primaancora, della loro riferibilità, a titolo di proprietà o detenzione, aisoggetti evocati in giudizio.In tale prospettiva, la corte territoriale ha espressamentechiarito che il richiamo dell’appellante alle prove testimoniali relativealla dinamica dei fatti si collocava al di fuori dell’effettivo fondamentodecisorio del primo giudice, il quale aveva incentrato la propriadecisione non già sulla ricostruzione dell’evento dannoso, ma sul difettodi prova della relazione qualificata tra gli animali e i convenuti.A fronte di tale ratio, il ricorrente non articola una censuraidonea a colpire il nucleo portante della decisione, limitandosi aprospettare doglianze che presuppongono, o comunque insistono su,una diversa valutazione delle risultanze istruttorie in ordine allaverificazione del fatto e al nesso causale, ovvero sulla qualificazionegiuridica della responsabilità dei partecipanti alla battuta di caccia.Tali censure, tuttavia, non si confrontano con la statuizione -logicamente prioritaria - di difetto di prova circa l’identità dei cani e laloro riferibilità ai convenuti, la quale, ove non specificamente attinta, èidonea da sola a sorreggere la decisione di rigetto della domanda.Numero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026Secondo il costante orientamento di questa Corte, ove ladecisione impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidenditra loro autonome, è inammissibile il ricorso che non le censuri tutte,soltanto di esse non potrebbe comunque condurre alla cassazione dellasentenza.Nel caso di specie, la mancata specifica impugnazione della ratiorelativa al difetto di identificazione e riferibilità degli animali rende lecensure proposte inidonee a scalfire il fondamento della decisioneimpugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso.Né soccorre il ricorrente la separata argomentazione (resa poioggetto dell’odierno terzo motivo di ricorso) basata sull’identificazionedi almeno uno dei cani indicati come aggressori, vale a dire l’unico dicui sia stato poi accertato il proprietario, attesa la naturaeminentemente fattuale - e la conseguente incensurabilità in questasede - della conclusione della corte di merito circa la carenza di provasul ruolo di quello nell’eccidio di animali.4. Se mai fosse ammissibile, il ricorso sarebbe comunqueinfondato.4.1. Non fondato sarebbe il primo motivo, con cui si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050, 2052, 2055 e 2697c.c.La tesi del ricorrente, secondo cui la partecipazione a unabattuta di caccia in squadra determinerebbe in capo a tutti icomponenti la qualità di “utilizzatori” dei cani, con conseguenteresponsabilità solidale per i danni da questi arrecati, non trovafondamento nel paradigma normativo di riferimento.Ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., la responsabilità per dannocagionato da animali presuppone l’esistenza di una relazione qualificatadi proprietà o di uso dell’animale in capo al soggetto chiamato aNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026rispondere, relazione la cui prova incombe sul danneggiato secondo iprincipi generali in tema di onere della prova.Secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.1967/2000), la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. operanei confronti di tutti i diversi proprietari o utilizzatori di animali riuniti(in mandria, gregge o muta) solo qualora il danno sia eziologicamentericonducibile all’azione del gruppo inteso come “entità indistinta”. Intale specifica ipotesi, spetta al danneggiato dimostrare che il fatto èascrivibile alla mandria o alla muta nel suo complesso, mentre i singolicustodi possono liberarsi solo provando l’estraneità dei propri animalial fatto dannoso.Tuttavia, tale meccanismo di solidarietà passiva e di inversionedell’onere probatorio presuppone l’accertamento di due elementicardine:- l’identificazione del nesso causale, in quanto, ai sensi degliartt. 2052 e 2697 c.c., spetta all’attore provare il rapporto eziologicotra l’animale e l’evento lesivo;- la qualità di “utilizzatore”, in quanto la responsabilità ex art.2052 c.c. grava su chi esercita un effettivo potere di governo e controllosull’animale.Nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sono statimotivatamente esclusi dai giudici di merito: la sussistenza del nessocausale, in quanto la corte territoriale ha rilevato che le testimonianze,parlando genericamente di “cani da caccia”, non avevano consentito diidentificare con precisione né i singoli animali aggressori, né la loroappartenenza specifica ai membri di una o dell’altra delle squadreconvenute; la qualità di “utilizzatore”, in quanto la corte territoriale haescluso che la mera appartenenza alla squadra di caccia o lapartecipazione alla “cacciata” conferisca automaticamente a ognicacciatore (specialmente ai c.d. “postieri”, privi di cani propri) la qualitàNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026di custode o utilizzatore della muta, la quale risponde ai comandi deisoli conduttori.Occorre qui ribadire che, se il danno è provocato da uno solo oda alcuni animali, ne risponde unicamente il relativo proprietario outilizzatore. Soltanto nell’ipotesi in cui il fatto sia ascrivibile all’interamandria o muta o gruppo come unità, si configura la solidarietà tra icustodi dei singoli componenti. Poiché l’attore non ha provato quali cani(e di chi) facessero parte del gruppo aggressore, né ha dimostratol’esercizio di un potere di fatto sugli animali in capo a tutti i convenutiindistintamente o singolarmente, la disciplina della solidarietà ex art.2055 c.c. è stata correttamente ritenuta inapplicabile.Nel caso di specie, la corte territoriale ha accertato - convalutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, in quantoscevra da quei soli gravissimi ed evidenti vizi logici ormai deducibilidopo la novella dell’art. 360, n. 5, c.p.c. - che non era stata raggiuntala prova della riferibilità dei cani alle squadre di caccia convenute, nédella loro disponibilità o custodia in capo ai soggetti evocati in giudizio.Da tale accertamento deriva logicamente l’impossibilità diconfigurare tanto una responsabilità ex art. 2052 cod. civ., quanto unaresponsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., difettando ilpresupposto stesso della riferibilità causale del fatto dannoso aisoggetti indicati.La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di un’impropriainversione dell’onere della prova, non prevista dall’ordinamento (senon financo nella prospettazione di una diversa ricostruzione dellavicenda fattuale, inammissibile in questa sede).D’altronde, non vengono neppure in rilievo i presupposti di cuiall’art. 2050 c.c., in difetto di allegazione e prova di una attivitàpericolosa causalmente riferibile ai convenuti nei termini richiesti datale disposizione: tanto risultando, del resto, irrilevante dinanzi allaNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026dirimente constatazione della carenza di prova della stessa imputabilitàdei pure ingentissimi danni agli animali dell’una o dell’altra squadra.Né può condividersi l’assunto secondo cui, nella caccia insquadra, tutti i partecipanti debbano per questa sola ragione essereconsiderati “utilizzatori” della muta, in ragione della comune finalitàdell’attività venatoria.L’utilizzazione rilevante ai fini dell’art. 2052 cod. civ. non siidentifica, infatti, con la mera fruizione mediata dell’attività altrui o conl’utilità che il soggetto tragga dall’impiego dell’animale, ma presupponeun rapporto almeno indiretto, ma effettivo, di governo e controllo su diesso, tale da consentire di incidere sul suo comportamento.Ne consegue che la partecipazione ad una battuta di cacciaorganizzata non vale, di per sé sola, a configurare un uso congiuntodegli animali in capo a tutti i componenti della squadra, allorché - comeaccertato nella specie - la gestione e conduzione della muta risulti nonpartecipanti, ma riservata a specifici soggetti, rispetto ai quali soltanto,allora, può predicarsi una relazione qualificata ai sensi della citatadisposizione.Né è configurabile, in tale contesto, una assimilazione dellasquadra alla “muta” intesa come entità unitaria, in difetto di un poteredi direzione e controllo comune sugli animali, tale da rendere indistintala riferibilità del fatto dannoso ai partecipanti.In definitiva, in tema di responsabilità per danni cagionati daanimali (art. 2052 cod. civ.), qualora l’evento lesivo sia prodotto da unapluralità di animali appartenenti a proprietari o utilizzatori diversi, lapresunzione di responsabilità e il vincolo di solidarietà passiva (art.2055 cod. civ.) operano nei confronti di tutti i fruitori dei singoli animalisolo se il danno è eziologicamente riconducibile all’azione del gruppointeso come entità indistinta. In tale ipotesi, spetta al danneggiatodimostrare che il fatto è ascrivibile alla mandria o alla muta nel suoNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026complesso, mentre i singoli fruitori possono liberarsi provandol’estraneità dei propri animali al fatto dannoso.Qualora, invece, il danno sia provocato da uno o più animalideterminati, risponde unicamente il relativo proprietario o utilizzatoreesclusivo, restando a carico del danneggiato l’onere di provare il nessoeziologico e la relazione qualificata tra l’animale e il soggetto convenutoo anche un ruolo, da parte di quest’ultima, di effettiva ingerenza nellaorganizzazione dell’attività di fruizione delle utilità rese dall’animale.Ai fini della responsabilità, la qualità di “utilizzatore” presupponel’esercizio di un effettivo potere di governo e controllo sull’animale, nonessendo configurabile un uso congiunto in capo ai partecipanti ad unaconcreta disponibilità degli animali medesimi.4.2. A prescindere dalla formale qualificazione, inammissibilesarebbe il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia un viziodi motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che lacorte territoriale avrebbe trascurato elementi istruttori idonei adimostrare la riferibilità dei cani alle squadre convenute.La censura non si conforma al paradigma dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio diomesso esame è configurabile esclusivamente con riferimento allamancata considerazione di un fatto storico, decisivo e oggetto didiscussione tra le parti, e non può risolversi nella richiesta di unadiversa valutazione delle risultanze istruttorie.Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamenteesaminato il materiale probatorio acquisito, ritenendolo insufficiente aifini della dimostrazione della riferibilità dei cani ai convenuti, e haquindi escluso la sussistenza del nesso causale.Il ricorrente non individua un fatto storico non esaminato, nériporta in ricorso, nei termini di autosufficienza, il contenuto degli attiNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026e delle risultanze istruttorie asseritamente trascurati, ma si limita acontrapporre una diversa lettura delle prove, sollecitando unarivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità.In particolare, il ricorrente non dispiega alcuna specifica censuraavverso quel passaggio centrale della motivazione (pagg. 11-14 dellasentenza impugnata) in cui la corte territoriale ha espressamenteescluso la valenza reciprocamente indiziaria dei pur numerosi elementiaddotti. Il giudice di merito, operando il necessario scrutinio trifasicosulla prova presuntiva, ha infatti accertato che i singoli elementi (qualii certificati AUSL, le testimonianze generiche e le risultanze della CTU)non erano in grado di acquisire valore probatorio neppure se valutatinella loro sintesi, per difetto dei requisiti di gravità, precisione econcordanza. A fronte di tale articolata ratio decidendi, il ricorrente èstato ritenuto essersi limitato a contestare l’omesso esame dei singolifatti storici, omettendo di censurare il profilo logico-giuridico dellamancata “concordanza” degli indizi, rendendo così la critica inidonea ascalfire l’effettivo fondamento della decisione.4.3. Il terzo motivo - con il quale il ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per omessa pronuncia su una specifica posizionesoggettiva, assumendo che la corte d’appello non avrebbe esaminatola responsabilità di uno dei soggetti indicati come coinvolti nei fatti -sarebbe inammissibile e comunque infondato.Il motivo sarebbe, in via prioritaria, inammissibile per difetto diautosufficienza in ordine alla rituale introduzione del tema dellaresponsabilità individuale del singolo convenuto. Il ricorrente denunciaun’omessa pronuncia sulla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] (indicatocome responsabile in quanto il figlio avrebbe catturato un caneaggressore), omettendo tuttavia di indicare - in spregio al principio dicui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. - in quale atto del giudizio dimerito e con quali testuali espressioni fosse stata dispiegata unaspecifica e autonoma domanda di condanna contro il solo predettoNumero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026cacciatore, che fosse distinta ed eccentrica rispetto alla genericarichiesta di responsabilità solidale dell’intero gruppo. Tale omissioneimpedisce a questa Corte di verificare se la questione individuale fosseeffettivamente entrata nel thema decidendum dei gradi di merito o se,come eccepito dai controricorrenti, essa costituisca una domandanuova proposta per la prima volta in sede di legittimità.Anche a voler prescindere dal rilievo che precede, il motivosarebbe comunque infondato, in quanto la sentenza impugnata, nelrigettare integralmente la domanda per difetto di prova in ordine allariconducibilità dei cani ai soggetti convenuti, ha adottato una ratiodecidendi che investe l’intero impianto della domanda risarcitoria,risultando logicamente assorbente rispetto alle posizioni dei singoliconvenuti. In tale contesto, la mancata disamina separata dellaposizione di uno specifico soggetto non integra un vizio di omessapronuncia, atteso che la decisione negativa sulla sussistenza del fattocostitutivo della responsabilità travolge necessariamente tutte leposizioni coinvolte. È principio consolidato che non ricorre il vizio di cuiall’art. 112 c.p.c. quando la decisione adottata sia incompatibile con lapretesa della parte, dovendosi ritenere che il giudice abbiaimplicitamente rigettato le questioni non espressamente esaminate.4. Non fondato, infine, sarebbe il quarto motivo.Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla quantificazionedel danno, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto tale questione assorbita.Senonché, una volta esclusa la sussistenza della responsabilità,la questione relativa alla quantificazione del danno resta priva dirilevanza decisoria, trattandosi di profilo logicamente subordinatoall’accertamento dell’an debeatur.È principio consolidato che il giudice non è tenuto a pronunciarsisu questioni che risultino assorbite dalla decisione adottata su unaquestione preliminare o pregiudiziale, idonea a definire il giudizio.Numero registro generale 10955/2023Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 23026/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nel caso di specie, la corte territoriale, avendo escluso laresponsabilità dei convenuti, ha correttamente ritenuto assorbita laquestione relativa alla liquidazione del danno, del quale non avrebbemai potuto essere chiamata a rispondere alcuna delle controparti.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna alle spese nei confronti della parte ricorrente e in favore diciascun controricorrente (per la diversità delle posizioni processuali diognuna e in relazione all’attività processuale concretamente posta inessere), nonché la declaratoria della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento di quanto indicato in dispositivo, sedovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellecontroparti, delle spese del presente giudizio, spese che liquida:-- per parte resistente [OSCURATO:PERSONA], in euro 10.200 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; nonché-- per ciascuna delle altre tre parti resistenti, in euro 8.200 percompensi, sempre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente