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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 384/2008

ECLI:EU:C:2008:95
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑262/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 384/2004 – Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata – Persona non individualmente interessata – [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111-114) (v. punti 24-28)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 30-32) [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 19 marzo 2007, causa T-183/04, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) – Esigenza di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato – Diritto di essere sentiti [OSCURATO:PERSONA] è respinta. [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 febbraio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑262/07 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 384/2004 – Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata – Persona non individualmente interessata – [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111-114) (v. punti 24-28) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 30-32) [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 19 marzo 2007, causa T-183/04, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) – Esigenza di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato – Diritto di essere sentiti [OSCURATO:PERSONA] è respinta. [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
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