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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18286/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20736/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 Numero sezionale 1860/2022 Numero di raccolta generale 18286/2022Data pubblicazione 07/06/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 973/2015 depositata il 19/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo complessivo di € 367.018,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in privilegio, a titolo di danni, materiali, morali e biologici subiti per il demansionamento subito e per comportamenti vessatori integranti un vero e proprio mobbing. 2.Il Tribunale di Palermo respinse la domanda; sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza, ha ammesso l’appellante al passivo del fallimento per la somma di € 80.000,00 in via privilegiata. 4 [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale deducono: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043 ,2087 e 2103 cc, per aver la Corte errato nell’applicare la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione; 2) violazione dell’art 112 cpc, avendo la Corte stabilito che la condotta di demansionamento era stata subita dal 1992 al 1998 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 Numero sezionale 1860/2022 laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva limitato la sua richiesta per il periodo in cui Numero di raccolta generale 18286/2022Data pubblicazione 07/06/2022 era stato dipendente di Sicilcassa ovvero sino al 5/9/1997; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043, 2087, 2103 e 2697 cc, per avere i giudici di seconde cure confuso il danno esistenziale e alla professionalità con il danno biologico e per avere fatto errata applicazione dei principi sull’onere della prova e sulla liquidazione dei danni; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2087 e 2103 cc, per avere l’impugnata sentenza erroneamente quantificato i danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA] ; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 d.lvo 385/1993 e degli artt. 55, 95 e 201 l.fall., per avere la Corte illegittimamente liquidato i danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA] anche per il periodo successivo alla data di apertura della procedura concorsuale ; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere la sentenza impugnata integralmente posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a. le spese di CTU.

Con i motivi del ricorso incidentale il resistente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 61 ss , 115 e 116 cpc , 1218, 2043 2087 2103 e 2697 cc, in relazione all’art 360 cpc nr 3 cpc; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riguardo alle deduzioni e documentazione medica allegate alla fase di merito; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 1226 2043 2087 e 2103 e 2697 cc in relazione all’art 360 cpc nr. 3 cpc in ordine alla prova e quantificazione del danno da demansionamento, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla liquidazione del danno da demansionamento alla professionalità.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 2 La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dai Numero sezionale 1860/2022Numero di raccolta generale 18286/2022 Commissari liquidatori, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha prestato adesione Data pubblicazione 07/06/2022 rinunciando, a sua volta, al ricorso incidentale.

Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20736/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] propose in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo complessivo di € 367.018,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in privilegio, a titolo di danni, materiali, morali e biologici subiti per il demansionamento subito e per comportamenti vessatori integranti un vero e proprio mobbing. 2.Il Tribunale di Palermo respinse la domanda; sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza, ha ammesso l’appellante al passivo del fallimento per la somma di € 80.000,00 in via privilegiata. 4 [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso principale deducono: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043 ,2087 e 2103 cc, per aver la Corte errato nell’applicare la disciplina della decorrenza del termine di prescrizione; 2) violazione dell’art 112 cpc, avendo la Corte stabilito che la condotta di demansionamento era stata subita dal 1992 al 1998 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20736/2015 Numero sezionale 1860/2022 laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva limitato la sua richiesta per il periodo in cui Numero di raccolta generale 18286/2022Data pubblicazione 07/06/2022 era stato dipendente di Sicilcassa ovvero sino al 5/9/1997; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 1218, 2043, 2087, 2103 e 2697 cc, per avere i giudici di seconde cure confuso il danno esistenziale e alla professionalità con il danno biologico e per avere fatto errata applicazione dei principi sull’onere della prova e sulla liquidazione dei danni; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2087 e 2103 cc, per avere l’impugnata sentenza erroneamente quantificato i danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA] ; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 d.lvo 385/1993 e degli artt. 55, 95 e 201 l.fall., per avere la Corte illegittimamente liquidato i danni subiti dal [OSCURATO:PERSONA] anche per il periodo successivo alla data di apertura della procedura concorsuale ; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere la sentenza impugnata integralmente posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a. le spese di CTU. Con i motivi del ricorso incidentale il resistente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 61 ss , 115 e 116 cpc , 1218, 2043 2087 2103 e 2697 cc, in relazione all’art 360 cpc nr 3 cpc; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riguardo alle deduzioni e documentazione medica allegate alla fase di merito; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 1226 2043 2087 e 2103 e 2697 cc in relazione all’art 360 cpc nr. 3 cpc in ordine alla prova e quantificazione del danno da demansionamento, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla valutazione delle circostanze di fatto in ordine alla liquidazione del danno da demansionamento alla professionalità. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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