CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 12474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Icgeof c....&-i/U1 udito,il-difEnsore [OSCURATO:PERSONA] scritta. A. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 6 aprile 2023 il Giudice di Pace di Como ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione. La pena è stata determinata in euro 5.000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con unico motivo si deduce vizio del procedimento e della dichiarazione di assenza. Si rappresenta che in sede di controllo di polizia al [OSCURATO:PERSONA] venne nominato un difensore di ufficio che, peraltro, non accettò la domiciliazione. Nonostante ciò, gli atti del procedimento sono stati notificati con consegna al difensore. Si richiamano arresti giurisprudenziali che hanno, in simili casi, affermato la invalidità della dichiarazione di assenza e la conseguente nullità della sentenza. 2.2 Viene depositata, in allegato al ricorso, nomina fiduciaria del 2 maggio 2023 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio e manifestazione di volontà per la proposizione del ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 In premessa va evidenziato che i requisiti formali dell'atto di ricorso sono da ritenersi esistenti, anche in rapporto alla novella legislativa del 2022. Trattandosi di sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 nei confronti del soggetto dichiarato assente va ritenuta applicabile la previsione di legge di cui all'art. 581 comma lquater cod.proc.pen., che impone a pena di inammissibilità l'allegazione di «specifico mandato ad impugnare» rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio (v. per tutte Sez. V n. 39166 del 4.7.2023, rv 285305). 3.2 Nel caso in esame l'atto allegato al ricorso soddisfa le condizioni di legge in quanto è stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'emissione della sentenza e, in una con la nomina difensiva fiduciaria, contiene - in premessa - espresso riferimento alla volontà di proporre ricorso per cassazione. Sul punto va ricordato che per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità anche nei casi di 'procura speciale' ciò che rileva è la ricognizione della volontà del soggetto da cui promana il potere (in virtù del generale principio di conservazione degli atti, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte; così tra le molte Sez. III n. 4676 del 22.10.2014, dep. 2015, rv 262473). 4. Quanto alla denunzia di vizio, la stessa è da ritenersi fondata. 4.1 Va premesso che ai fini della ricognizione della «assenza dell'imputato» (intesa come condizione derivante dalla consapevole scelta di non prendere parte alla trattazione del processo o dalla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti) occorre verificare l'effettiva conoscenza dei contenuti dell'accusa e della data di celebrazione del processo. Come precisato da Sez. U n.23948 del 28.11.2019, dep.2020,, rv 279420 , non è possibile ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (non assistita dall'assenso del domiciliatario) produca simile effetto, ferma restando la validità formale della notifica : ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte de/l'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa . Il caso in esame ricade in tale ambito, non essendovi alcuna prova di 'effettività' del rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato, né può ritenersi esaustiva la informazione ricevuta - quanto al contenuto dell'accusa - in sede di mera identificazione. 4.2 Da quanto sinora detto deriva che pure in presenza di una notifica dell'atto introduttivo al difensore di ufficio (ed al di là della validità formale della medesima) può derivare una dichiarazione di assenza invalida, ossia non conforme ai contenuti della norma di legge di cui all'art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., lì dove non vi sia la prova della «conoscenza del processo» in capo al soggetto non comparso. Sul tipo di invalidità di una dichiarazione di assenza operata in siffatto modo (ossia non assistita dalla prova della effettiva conoscenza del processo) la giurisprudenza di questa Corte di legittimità non ha offerto sempre soluzioni univoche. Ferma restando la matrice di fondo, rinvenibile nella previsione di legge di cui all'art.178 comma 1 lett. c cod.proc.pen., riguardando la norma violata l'intervento dell'imputato, in alcune decisioni si è ritenuta la nullità in questione di ordine generale non assoluta, con possibile sanatoria ex art.182 cod.proc.pen. (v. Sez. V n. 25782 del 2.4.2019, rv 276994). Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento che iscrive la suddetta situazione patologica nel novero delle nullità assolute ex art.179 cod.proc.pen., trattandosi di situazione processuale integrante gli estremi della 'omessa citazione dell'imputato'. 4.3 Si condivide, in particolare, quanto ritenuto da Sez. III n. 48376 del 9.11.2022, rv 284062, secondo cui in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza dei processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza. Nella decisione da ultimo citata si è argomentato, in modo condivisibile, come segue : [ ..] ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di accertare «in fatto» se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, § 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis cod. proc. pen. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte [..] . 4.4 In altre parole, il vizio di instaurazione del contraddittorio deriva dalla mancata verifica, da parte del giudice procedente, del presupposto fondamentale della dichiarazione di assenza, rappresentato dalla «certezza» della conoscenza dei contenuti della contestazione e della data/luogo di celebrazione del processo. Che si tratti di un vizio insanabile (deducibile con il ricorso per cassazione anche in mancanza di una deduzione precedente), peraltro, è ulteriormente asseverato - in via logica - dal fatto che l'erronea dichiarazione di assenza può condurre all' accoglimento di una domanda di rescissione del giudicato (mezzo straordinario) e sarebbe del tutto irragionevole lasciare spazio, in sede di cognizione, alla formazione di un giudicato precario e assistito da una chiara menomazione del contraddittorio. 4. Nel caso in esame, pertanto, va dichiarata la nullità della dichiarazione di assenza, in accoglimento del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza im