CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 09339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22954/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],mandataria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica legale -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato in via di domiciliazione telematica legale -ricorrente incidentale adesivo - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6300/2023 depositata il 4/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato il 23 ottobre 2015 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - anteriormente, [OSCURATO:SOCIETA]. - adiva il Tribunale di Roma perché accertasse l’intervenuta risoluzione di contratto di locazione finanziaria che la ricorrente aveva stipulato il 23 marzo 2009 con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] e che nel luglio 2010 era stato oggetto di un incendio, il quale avrebbe reso applicabile una clausola risolutiva espressa presente nel contratto; chiedeva altresì che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a rilasciarle l’immobile. [OSCURATO:PERSONA] resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata a diverso titolo la risoluzione del contratto per sopravvenuta distruzione totale dell’immobile e fosse pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. poiché, in forza degli articoli 17 e 23 del contratto, sarebbe insorto obbligo di stipulare compravendita dell’immobile da parte della concedente alla utilizzatrice. [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società convenuta, aderendo alle difese di questa. Il Tribunale, con pronuncia del 30 gennaio 2021, rigettava la domanda di risoluzione del contratto presentata dalla ricorrente e accoglieva invece quella presentata da controparte, dichiarando quindi risolto di diritto il contratto in data 15 luglio 2020 in forza dell’articolo 17 del contratto stesso; rigettava però la domanda riconvenzionale ex articolo 2932 c.c. e condannava la convenuta al rilascio alla ricorrente di quanto era rimasto del compendio immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione proponeva appello per ottenere la domanda di cui all’articolo 2932 c.c.; appello adesivo veniva presentato anche da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -divenuta proprietaria del bene - e [OSCURATO:SOCIETA]. - divenuta cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] - , rappresentate dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA].; rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 ottobre 2023, rigettava il gravame. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha presentato ricorso, articolato in due motivi, illustrati pure con memoria; vi ha aderito [OSCURATO:PERSONA] con un atto denominato “controricorso incidentale adesivo”, che va propriamente definito ricorso incidentale adesivo; si è difesa nell’interesse delle due società mandanti la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1331 c.c. in luogo dell’articolo 1350 c.c. La Corte d’appello, interpretando l’articolo 17 del contratto di locazione finanziaria, avrebbe ritenuto che “contenesse un contratto di opzione concesso in favore della utilizzatrice” per l’acquisto del bene in caso di sua distruzione, e che, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., qualora l’opzione fosse stata esercitata, sarebbe occorsa “l’espressa accettazione della parte che ebbe a concedere la suddetta opzione”: così dalla corte sarebbe stato commesso un errore di diritto. Sussisterebbero invece elementi per cui il suddetto articolo 17 del contratto si dovrebbe ritenere contenesse “un contratto preliminare unilaterale”, vincolando quindi entrambe le parti. Per dimostrarlo varrebbe, pertanto, “la lettura dell’art. 17” (cui sono dedicate le pagine 20-22 del ricorso), richiamandosi poi “le distinzioni tra contratto di opzione e contratto preliminare unilaterale” (ricorso, pagine 22-24) -qui sostenendo pure che, essendo rimasto distrutto l’immobile, “mancava … l’interesse della ricorrente a mantenere ferma la proposta di acquisto” ex articolo 1331 c.c., giacché “nel patto stipulato tra le parti … l’interesse dell’obbligazione assunta dal ricorrente era esclusivamente della parte che la ha imposta” in quanto l’obbligo a contrarre “comportava il beneficio della concedente di liberarsi al prezzo prepattuito maggiorato degli interessi convenzionali di un bene immobiliare distrutto - , e richiamando altresì, per lamentarsi di una “mancata pronunzia sulla accettazione della stipula dell’atto definitivo”, una comunicazione (ricorso, pagina 25) del 4 ottobre 2013 effettuata all’attuale ricorrente da [OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore: “In relazione alla vostra richiesta, confermiamo la nostra disponibilità a consentire il riscatto anticipato del contratto a margine”. 2. Il secondo motivo è intestato direttamente come segue: “La domanda è assorbita dal rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. relativa all’indennizzo assicurativo”. Si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto assorbito dal rigetto della domanda di cui all’articolo 2932 c.c. “la domanda connessa”, al patto di cui all’articolo 17 del contratto, di condanna della controparte a restituire l’indennizzo che controparte aveva ottenuto dalla compagnia assicurativa presente nella vicenda. Se ne deduce che “all’esito della cassazione con rinvio … si determinerà la reviviscenza della domanda” davanti al giudice del rinvio. 3.1 Il primo motivo del ricorso principale e l’analogo del ricorso incidentale adesino sono dirett i a suffragare un ’ interpretazione del contenuto dell’articolo 17 del contratto diversa da quella compiuta da entrambi i giudici di merito, ed è quindi palesemente fattuale, anziché di diritto come tentano di prospettare. Patisc ono pertanto l’inammissibilità. 3.2 Il secondo motivo del ricorso principale e l’analogo del ricorso incidentale adesino in realtà sono “non motivi”, in quanto privi dei requisiti di legge per essere considerati tali. Sno pertanto inammissibili. 4. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo devono essere dichiarat i inammissibil i , con conseguente condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,in favore della parte controricorrente, in ossequio al principio della soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale adesivo, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per