CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi in data 06/07/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritti quale amministratore della Futura 90 s.r.I., dichiarata fallita in data 02/10/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 4, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con la sentenza impugnata il giudice ha accolto l'accordo tra le parti, applicando pa pena di mesi quattro di reclusione in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 17/46116, applicando, tuttavia, al Falciola le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci, senza considerare l'intervento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. La durata delle pene accessorie fallimentari, fissata in anni dieci dalla sentenza di patteggiamento, in quanto pena accessoria obbligatoriamente - secondo la motivazione della sentenza impugnata - va attualmente pararnetrata tenuto cont dei principi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018. Tale pronuncia, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciate e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"; con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il //1 procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., sentenza n. 28910 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276286). La sentenza impugnata, quindi, ha del tutto omesso di considerare tali principi, omettendo di motivare in merito alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con conseguente applicazione di una pena illegale, in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lodi - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessoria fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Lodi, Ufficio del giudice per le indagini preliminari. Così deciso in Roma, il 01/02/2