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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06610/2024

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Rel.

ORDINANZA sul ricorso 25534/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - proposto avverso la sentenza n.1237/10/2022della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 16/3/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1237/10/2022depositata il 16/3/2022 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Roman. 20326/27/2018, la quale haa sua volta accoltoparzialmente il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]- sere S.r.l., esercente attività di locazione immobiliare di beni propri, avente ad oggetto l’avviso di accertamento TK7031304081/2017 re- lativo all’anno di imposta 2012con il quale venivano accertat e mag- giori II.DD. eIVA e irrogate sanzioni. 2.La ripresa ad imposizione traeva origine da un p.v.c. nel quale ve- niva contestato alla contribuente di aver omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali, dal momento che le scritture in sede di accesso presso il professionista deputato alla loro tenuta non erano state esibite ai verificatori e che la documentazione informatica relativa al libro giornale scritture ausiliarie e registri IVA richiesti erano stati esibiti oltre dopo quattro mesi dall'inizio delle attività ispettive e non venivano considerati validi.Anche dall'esame della documenta- zione esibita secondo il p.v.c. emergevano numerosecriticità riferite alla gestione dei dati contabilied alla loro corretta rappresentazione, l'omessaeffettuazione delle scritture di assestamento, l'omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà delle comunicazioni e delle dichiarazioni.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, veniva induttivamente accerta to un volume di affari pari ad curo 224.847,00,con IVA relativa calcolata in euro 47.218,00. 3.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso della so- cietà,annullando il rilievo I VA e confermando in gran parte l'irroga- zione delle sanzioni, decisione confermata in sede di appello che sta- tuiva: «Dalla documentazione esibita emerge(…) un'IVA della società a debito pari ad Euro 47.218,00 e un'IVA a credito, indicata nell'ap- pellante e non contestato dall'Ufficio come pari ad Euro 46.717,00, per cui, riconoscendosi la detrazione, il debito Iva della società sa- rebbe pari ad Euro 501,00.

L'Ufficio non teneva conto dell'Iva a cre- dito emergente da componenti passivi vista l'omessa registrazione dei relativi documenti contabili.

Comunque nonosta nte le irregolarità formali accertate, i verificatori sono stati in grado di ricostruire il vo- lume d'affari, i ricavi e i costi della società(…)». 4.Avverso la decisione ricorre per cassazione l’Agenzia per un unico motivo,mentre la contribuente non ha svolto difese.

Considerato che: 5.Con un unico motivo l ’Agenzia ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 55 d.P.R. n.633/72 e 7, comma 4 ter, del d.l. n. 357/94, peraver la CTR ritenuto che l’o messa tenuta delle scritture contabili , cuiè assimilata la mancata esibizione per quattro mesi dall’inizio delle verifichefiscali, costituisca una violazione formale e non sostanziale . 6.Il motivo è fondato.

Va ricordato che, per consolidata interpreta- zione giurisprudenziale, i n forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA,pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazionee conservazione delle fatture, per cui permane la pos- sibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stessecome meramente formali , sussiste comunque il diritto alla de- trazione,purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo chela parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di unintento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finaliz- zataad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali ( cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 , Sen- tenzan. 143 del 05/01/2022) . 7.Orbene, s i legge nell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso , e chea sua volta richiama e sintetizza pertinenti passaggi del p.v.c. , chela verifica fiscale è infatti iniziata il 04.05.2017 e, all'atto dell'ac- cesso, sono stati reperiti tre faldoni con fatture, uno conte- nente contabili, uno schedario con documentazione bancaria, mentre tutta la restante documentazione contabile obbligatoria ri- chiesta è stata prodotta, solo in copia e non in originale, in for- mato "pdf', in data 13.09.2017, oltre quattro mesi dopo.

Non vi è dubbio che tali omissione hanno costituito un ostacolo sostanziale all'attività di verifica e controllo sulla posizione fiscale della stessa , tempestivamentecontestati alla contribuente sin dall’atto impositivo , e va anche considerato che l’avviso riprodotto attesta che anche dall'esamedella documentazione esibita sono emerse numerose cri- ticitàriferite alla gestione dei dati contabili ed alla loro corretta rap- presentazione, l'omessa effettuazione delle scritture di assesta- mento,l'omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà delle comunicazionie delle dichiarazioni, elementi che non sono stati de- bitamentevalutati dal giudice d’appello. 8.Pertanto, il richiamo nella sentenza impugnata alla decisione di primogrado e alle giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte inordine alla neutralità dell'imposta sul valore aggiunto e sulla na- turameramente formale delle violazioni commesse non è perti- nente al caso di specie .

La detrazione dell'Iva va accordata «se gli obblighisostanziali sono soddisfatti» (Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio2008, nei procedimenti riuniti C - 95/07 e C - 96/07, Ecotrade, punto63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C - 272/13, Equoland), ossiaè essenziale che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo,che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'Iva attinente a taliacquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioniimponibili (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 11 dicem- bre2014, in C - 590/13, [OSCURATO:PERSONA], punto 43).

Anchedi recente, poi, la Corte di Giustizia ̀ tornata a ribadire che, «qualorai requisiti sostanziali siano soddisfatti ( ... ) esistono due sole fattispecienelle quali l'inosservanza di un requisito formale pu ̀ com- portare la perdita del diritto all'esenzione dal l’IVA », ossia «se tale violazioneha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo che abbiapartecipato intenzionalmente a una frode fiscale» (Corte di Giu- stizia,sentenza 17 ottobre 2019, in C - 653/18, Unite l ). 9.Nel caso di specie sono state contestate alla società irregolarità so- stanziali,tra cui non solo la mancata tempestiva esibizione di scrit- tureobbligatorie, la loro esibizione tardiva di 4 mesi e solo in copia, maanche numerose irregolarità nelle scritture esibite, accompagnate dalmancato versamento dell'imposta dovuta. 10.Quanto poi alla presunta non contestazione della [OSCURATO:PERSONA]- nistrazionecirca il diritto alla detrazione IVA, essa non sussiste nel caso di specie , in presenza di contestazione sin dalla fase ammini- strativa,come si evince dalla lettura dell’avviso di accertamento ri- prodottoin ricorso, mentre quanto alla fase processuale questa Corte hapiù volte statuito (cfr. Cass. 12287/2018 ) che il principio di non contestazione,di cui all' art. 115, comma 1, c od . p roc . c iv ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l ’ indisponibilità dei diritti controversi,esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto noncontestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritual- menteassunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza , mentreil silenzio dell’Agenzia non è in alcun modo sufficiente a dare provadei requisiti per operare la detrazione. 11.In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto , la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversacomposizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbitie per le spese.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 25534/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - proposto avverso la sentenza n.1237/10/2022della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata il 16/3/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1237/10/2022depositata il 16/3/2022 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Roman. 20326/27/2018, la quale haa sua volta accoltoparzialmente il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]- sere S.r.l., esercente attività di locazione immobiliare di beni propri, avente ad oggetto l’avviso di accertamento TK7031304081/2017 re- lativo all’anno di imposta 2012con il quale venivano accertat e mag- giori II.DD. eIVA e irrogate sanzioni. 2.La ripresa ad imposizione traeva origine da un p.v.c. nel quale ve- niva contestato alla contribuente di aver omesso di istituire le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali, dal momento che le scritture in sede di accesso presso il professionista deputato alla loro tenuta non erano state esibite ai verificatori e che la documentazione informatica relativa al libro giornale scritture ausiliarie e registri IVA richiesti erano stati esibiti oltre dopo quattro mesi dall'inizio delle attività ispettive e non venivano considerati validi.Anche dall'esame della documenta- zione esibita secondo il p.v.c. emergevano numerosecriticità riferite alla gestione dei dati contabilied alla loro corretta rappresentazione, l'omessaeffettuazione delle scritture di assestamento, l'omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà delle comunicazioni e delle dichiarazioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, veniva induttivamente accerta to un volume di affari pari ad curo 224.847,00,con IVA relativa calcolata in euro 47.218,00. 3.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso della so- cietà,annullando il rilievo I VA e confermando in gran parte l'irroga- zione delle sanzioni, decisione confermata in sede di appello che sta- tuiva: «Dalla documentazione esibita emerge(…) un'IVA della società a debito pari ad Euro 47.218,00 e un'IVA a credito, indicata nell'ap- pellante e non contestato dall'Ufficio come pari ad Euro 46.717,00, per cui, riconoscendosi la detrazione, il debito Iva della società sa- rebbe pari ad Euro 501,00. L'Ufficio non teneva conto dell'Iva a cre- dito emergente da componenti passivi vista l'omessa registrazione dei relativi documenti contabili. Comunque nonosta nte le irregolarità formali accertate, i verificatori sono stati in grado di ricostruire il vo- lume d'affari, i ricavi e i costi della società(…)». 4.Avverso la decisione ricorre per cassazione l’Agenzia per un unico motivo,mentre la contribuente non ha svolto difese. Considerato che: 5.Con un unico motivo l ’Agenzia ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 55 d.P.R. n.633/72 e 7, comma 4 ter, del d.l. n. 357/94, peraver la CTR ritenuto che l’o messa tenuta delle scritture contabili , cuiè assimilata la mancata esibizione per quattro mesi dall’inizio delle verifichefiscali, costituisca una violazione formale e non sostanziale . 6.Il motivo è fondato. Va ricordato che, per consolidata interpreta- zione giurisprudenziale, i n forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA,pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazionee conservazione delle fatture, per cui permane la pos- sibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stessecome meramente formali , sussiste comunque il diritto alla de- trazione,purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo chela parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di unintento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finaliz- zataad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali ( cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 , Sen- tenzan. 143 del 05/01/2022) . 7.Orbene, s i legge nell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso , e chea sua volta richiama e sintetizza pertinenti passaggi del p.v.c. , chela verifica fiscale è infatti iniziata il 04.05.2017 e, all'atto dell'ac- cesso, sono stati reperiti tre faldoni con fatture, uno conte- nente contabili, uno schedario con documentazione bancaria, mentre tutta la restante documentazione contabile obbligatoria ri- chiesta è stata prodotta, solo in copia e non in originale, in for- mato "pdf', in data 13.09.2017, oltre quattro mesi dopo. Non vi è dubbio che tali omissione hanno costituito un ostacolo sostanziale all'attività di verifica e controllo sulla posizione fiscale della stessa , tempestivamentecontestati alla contribuente sin dall’atto impositivo , e va anche considerato che l’avviso riprodotto attesta che anche dall'esamedella documentazione esibita sono emerse numerose cri- ticitàriferite alla gestione dei dati contabili ed alla loro corretta rap- presentazione, l'omessa effettuazione delle scritture di assesta- mento,l'omissione di obblighi civilistici e la generale infedeltà delle comunicazionie delle dichiarazioni, elementi che non sono stati de- bitamentevalutati dal giudice d’appello. 8.Pertanto, il richiamo nella sentenza impugnata alla decisione di primogrado e alle giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte inordine alla neutralità dell'imposta sul valore aggiunto e sulla na- turameramente formale delle violazioni commesse non è perti- nente al caso di specie . La detrazione dell'Iva va accordata «se gli obblighisostanziali sono soddisfatti» (Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio2008, nei procedimenti riuniti C - 95/07 e C - 96/07, Ecotrade, punto63; v. anche sentenza 17 luglio 2014, in C - 272/13, Equoland), ossiaè essenziale che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo,che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'Iva attinente a taliacquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioniimponibili (v. anche Corte di Giustizia, sentenza 11 dicem- bre2014, in C - 590/13, [OSCURATO:PERSONA], punto 43). Anchedi recente, poi, la Corte di Giustizia ̀ tornata a ribadire che, «qualorai requisiti sostanziali siano soddisfatti ( ... ) esistono due sole fattispecienelle quali l'inosservanza di un requisito formale pu ̀ com- portare la perdita del diritto all'esenzione dal l’IVA », ossia «se tale violazioneha come effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali» e se il «soggetto passivo che abbiapartecipato intenzionalmente a una frode fiscale» (Corte di Giu- stizia,sentenza 17 ottobre 2019, in C - 653/18, Unite l ). 9.Nel caso di specie sono state contestate alla società irregolarità so- stanziali,tra cui non solo la mancata tempestiva esibizione di scrit- tureobbligatorie, la loro esibizione tardiva di 4 mesi e solo in copia, maanche numerose irregolarità nelle scritture esibite, accompagnate dalmancato versamento dell'imposta dovuta. 10.Quanto poi alla presunta non contestazione della [OSCURATO:PERSONA]- nistrazionecirca il diritto alla detrazione IVA, essa non sussiste nel caso di specie , in presenza di contestazione sin dalla fase ammini- strativa,come si evince dalla lettura dell’avviso di accertamento ri- prodottoin ricorso, mentre quanto alla fase processuale questa Corte hapiù volte statuito (cfr. Cass. 12287/2018 ) che il principio di non contestazione,di cui all' art. 115, comma 1, c od . p roc . c iv ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l ’ indisponibilità dei diritti controversi,esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto noncontestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritual- menteassunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza , mentreil silenzio dell’Agenzia non è in alcun modo sufficiente a dare provadei requisiti per operare la detrazione. 11.In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto , la sentenza va cassatacon rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversacomposizione in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbitie per le spese. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso,
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