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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 31293/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01UFTTL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1977 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria integrativa trasmessa nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 27 novembre 2023 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 commesso in data 27 gennaio 2021.

2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 75, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n 162 del 17 ottobre 2024.

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha tenuto conto della effettiva ed attuale vigenza della misura di prevenzione al momento della condotta contestata, dal momento che l'esecuzione della stessa rimane sospesa durante iperiodi di detenzione dell'interessato per espiazione pena con obbligo del Tribunale di verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale a seguito di qualsiasi periodo di detenzione per espiazione di pena che abbia comportato la sospensione della misura, a prescindere dalla sua durata.

Evidenzia il ricorrente che, sebbene tale motivo non sia stato oggetto di appello, debba ritenersi ammissibile fondandosi su uno ius superveniens di natura sostanziale rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 che ha modificato la portata precettiva dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria integrativa depositata in data 17 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Giova evidenziare che l'art. 4 legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 d.lgs. 159 del 2011 i commi 2-bis e 2-ter; con il comma 2- ter è stato previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, solo dopo la cessazione dello stato detentivo protrattasi per almeno due anni.

2.1. Giova, altresì, evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 2- ter limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».

2.1.1. Nella motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la presunzione legislativa in esame muove - come correttamente rileva il rimettente - dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l'attitudine antisociale di chi vi è sottoposto.

Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per sé l'incompatibilità con l'art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata (...).

Pur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo costituzionalmente imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost., l'ordinamento non può invece che muovere dalla premessa della idoneità anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato.

Il che impone, per ovvie ragioni 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29 maggio 2026 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] davoni pe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Penale Depositata in C9ncelleria oggi Roma, liIL FUNZIONARIO 8iffi fl a tigoIL PUN NARiu Carinelq (yeqia (u,.._e* re U\ 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01UFTTL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 aprile 1977 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria integrativa trasmessa nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 27 novembre 2023 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 commesso in data 27 gennaio 2021. 2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 75, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n 162 del 17 ottobre 2024. 2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello non ha tenuto conto della effettiva ed attuale vigenza della misura di prevenzione al momento della condotta contestata, dal momento che l'esecuzione della stessa rimane sospesa durante iperiodi di detenzione dell'interessato per espiazione pena con obbligo del Tribunale di verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale a seguito di qualsiasi periodo di detenzione per espiazione di pena che abbia comportato la sospensione della misura, a prescindere dalla sua durata. Evidenzia il ricorrente che, sebbene tale motivo non sia stato oggetto di appello, debba ritenersi ammissibile fondandosi su uno ius superveniens di natura sostanziale rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 che ha modificato la portata precettiva dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria integrativa depositata in data 17 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Giova evidenziare che l'art. 4 legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 d.lgs. 159 del 2011 i commi 2-bis e 2-ter; con il comma 2- ter è stato previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, solo dopo la cessazione dello stato detentivo protrattasi per almeno due anni. 2.1. Giova, altresì, evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 2- ter limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni». 2.1.1. Nella motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la presunzione legislativa in esame muove - come correttamente rileva il rimettente - dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l'attitudine antisociale di chi vi è sottoposto. Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per sé l'incompatibilità con l'art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata (...). Pur nella consapevolezza dei molti ostacoli di ordine fattuale che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo costituzionalmente imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost., l'ordinamento non può invece che muovere dalla premessa della idoneità anche delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato. Il che impone, per ovvie ragioni 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29 maggio 2026 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] davoni pe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Prima Sezione Penale Depositata in C9ncelleria oggi Roma, liIL FUNZIONARIO 8iffi fl a tigoIL PUN NARiu Carinelq (yeqia (u,.._e* re U\ 4
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