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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14410/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 luglio 1979; avverso la sentenza del 7 settembre 2023, del Giudice di Pace di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che, riportandosi alla memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna la sentenza con la quale il Giudice di Pace, ritenendo insussistente il fatto contestato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia ascrittogli in rubrica.

Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale sì deduce che il Giudice di Pace avrebbe ritenuto le frasi pronunciate prive di valenza probatoria alla luce di un dato istruttorio che, invece, con particolare riferimento al momento in cui tali frasi furono pronunciate, darebbe conto del contrario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto che le frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero tutte prive di valenza intimidatoria.

In parte perché ìntrinsecamente tali (definire la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] corrotta) e, per la residua parte (che l'avrebbe aspettata fuori), perché, in ragione del contesto fattuale all'interno del quale è stata profferita (quando il [OSCURATO:PERSONA] già sapeva dell'arrivo dei Carabinieri), sarebbero significative dell'intento di voler "chiarire fuori", anche alle Forze dell'Ordine, quanto accaduto.

A fronte di ciò, il Procuratore ricorrente si limita a prospettare solo una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non considerando che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la valutazione dei contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti rientrano nelle attribuzioni riservate al giudice di merito, il cui provvedimento è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione.

Ebbene, per quanto si è detto, la motivazione è logica e coerente con il dato processuale e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.

D'altronde, l'eventuale travisamento, anche per omissione, evocato nell'articolazione del ricorso, avrebbe presupposto l'esatta indicazione della prova travisata, la valutazione della sua decisività e la produzione della stessa.

Dati tutti radicalmente omessi.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 luglio 1979; avverso la sentenza del 7 settembre 2023, del Giudice di Pace di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile costituita, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che, riportandosi alla memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna la sentenza con la quale il Giudice di Pace, ritenendo insussistente il fatto contestato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia ascrittogli in rubrica. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale sì deduce che il Giudice di Pace avrebbe ritenuto le frasi pronunciate prive di valenza probatoria alla luce di un dato istruttorio che, invece, con particolare riferimento al momento in cui tali frasi furono pronunciate, darebbe conto del contrario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto che le frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero tutte prive di valenza intimidatoria. In parte perché ìntrinsecamente tali (definire la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] corrotta) e, per la residua parte (che l'avrebbe aspettata fuori), perché, in ragione del contesto fattuale all'interno del quale è stata profferita (quando il [OSCURATO:PERSONA] già sapeva dell'arrivo dei Carabinieri), sarebbero significative dell'intento di voler "chiarire fuori", anche alle Forze dell'Ordine, quanto accaduto. A fronte di ciò, il Procuratore ricorrente si limita a prospettare solo una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non considerando che il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, la valutazione dei contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti rientrano nelle attribuzioni riservate al giudice di merito, il cui provvedimento è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione. Ebbene, per quanto si è detto, la motivazione è logica e coerente con il dato processuale e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. D'altronde, l'eventuale travisamento, anche per omissione, evocato nell'articolazione del ricorso, avrebbe presupposto l'esatta indicazione della prova travisata, la valutazione della sua decisività e la produzione della stessa. Dati tutti radicalmente omessi. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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