Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 23240/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20719/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avvocatoNUNZIO RIZZO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2765/2016 depositata il 04/05/2016, R.G. n.5033/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Corte d’appello di Napoli, pronunziando in sede di rinvio, in accoglimento della originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della cessione di azienda di cui al contratto stipulato in data 30 dicembre 2005 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi del trasferimento dei lavoratori, originari ricorrenti, alle dipendenze di questa ultima società, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. la reintegra dei suddetti nel posto di lavoro occupato all’atto della cessione di azienda;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico articolato motivo; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che

1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore;

2. in relazione all’unico motivo di ricorso si rileva che con esso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 2555 e 2082 c.c.; premesso che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio la verifica della preesistenza del ramo di azienda ceduto, si duole della valutazione a riguardo espressa dalla Corte di merito;

2.1. il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità;

2.2. in primo luogo la denunzia di vizio di motivazione non è conforme alle indicazioni del giudice di legittimità, il quale ha chiarito che, l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivoo modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo (Cass. Sez.

Un. 8053/2014, seguita , tra le altre, dalle conformi Cass. n. 27325/ 2017 , Cass.n. 9749 /2016 .

Non solo quindi la censura non puòinvestire argomenti o profili giuridici, specifico ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ;

2.3. le censure formulate non sono conformi a tali indicazioni, sia perché l’omesso esame è inammissibilmente prospettato (anche) in relazione ad argomenti giuridici che si assumono trascurati dal giudice del rinvio, sia perché le doglianze tendono direttamente a sollecitare un diverso apprezzamento fattuale degli elementi in atti, come non consentito in sede di legittimità.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, è istituzionalmente rimesso al giudice di merito la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod. civ., con valutazione che ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 20422/ 2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/ 2013, Cass. n. 2151/ 2013, Cass. n. 24262/2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014, Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382 /2017, Cass. n. 2315/2020, Cass. n. 6649/2020, Cass. n. 7364/2021); tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente la quale dedica larga parte della esposizione a ripercorrere le proprie precedenti argomentazioni difensive a confutazione di talune affermazioni della Corte di merito; la indicata modalità di esposizione tuttavia si risolve in una diversa “lettura” degli elementi in atti, senza che sia dato selezionare, nell’ambito della numerosa congerie di dati offerti, il “ fatto” la cui omissione abbia, con carattere di decisività e non di mera probabilità, determinato una diversa decisione della controversia, in particolare sotto il profilo di una diversa valutazione del carattere autonomo delle strutture cedute.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004), fermo restando che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16467/2017, Cass.n. 1111/2014, Cass. n. 42/2009);

2.4. analogamente, risulta inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto per la quale si richiede non solo l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ( Cass. Sez.

Un. 23745/2020, .

Cass. n. 287/2016, Cass.n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);

2.5. invero parte ricorrente, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 2555 e 2082 cod. civ., si limita ad affermazioni del tutto generiche ed assertive senza neppure individuare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con la interpretazione condivisa del significato normativo delle previsioni citate; in particolare nella sentenza impugnata, a differenza di quanto opina parte ricorrente ( v. ricorso per cassazione, pag. 37, capoversi secondo, terzo e quarto), non è dato rinvenire alcuna affermazione in contrasto sia con il principio della libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.,sia con il principio ex art- 2555 cod. civ. in punto di organizzazione dei beni dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa sia infine in ordine alla qualificazione ex art. 2082 cod. civ. dell’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o servizi, di talché i motivi di critica alla sentenza impugnata risultano privi di pertinenza con le effettive ragioni del decisum;

3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;

4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Co ndanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20719/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avvocatoNUNZIO RIZZO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2765/2016 depositata il 04/05/2016, R.G. n.5033/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d’appello di Napoli, pronunziando in sede di rinvio, in accoglimento della originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della cessione di azienda di cui al contratto stipulato in data 30 dicembre 2005 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi del trasferimento dei lavoratori, originari ricorrenti, alle dipendenze di questa ultima società, ordinando a [OSCURATO:SOCIETA]. la reintegra dei suddetti nel posto di lavoro occupato all’atto della cessione di azienda; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico articolato motivo; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore; 2. in relazione all’unico motivo di ricorso si rileva che con esso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 2555 e 2082 c.c.; premesso che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio la verifica della preesistenza del ramo di azienda ceduto, si duole della valutazione a riguardo espressa dalla Corte di merito; 2.1. il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità; 2.2. in primo luogo la denunzia di vizio di motivazione non è conforme alle indicazioni del giudice di legittimità, il quale ha chiarito che, l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivoo modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo (Cass. Sez. Un. 8053/2014, seguita , tra le altre, dalle conformi Cass. n. 27325/ 2017 , Cass.n. 9749 /2016 . Non solo quindi la censura non puòinvestire argomenti o profili giuridici, specifico ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ; 2.3. le censure formulate non sono conformi a tali indicazioni, sia perché l’omesso esame è inammissibilmente prospettato (anche) in relazione ad argomenti giuridici che si assumono trascurati dal giudice del rinvio, sia perché le doglianze tendono direttamente a sollecitare un diverso apprezzamento fattuale degli elementi in atti, come non consentito in sede di legittimità. Per costante giurisprudenza di questa Corte, è istituzionalmente rimesso al giudice di merito la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod. civ., con valutazione che ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/ 2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/ 2013, Cass. n. 2151/ 2013, Cass. n. 24262/2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014, Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382 /2017, Cass. n. 2315/2020, Cass. n. 6649/2020, Cass. n. 7364/2021); tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente la quale dedica larga parte della esposizione a ripercorrere le proprie precedenti argomentazioni difensive a confutazione di talune affermazioni della Corte di merito; la indicata modalità di esposizione tuttavia si risolve in una diversa “lettura” degli elementi in atti, senza che sia dato selezionare, nell’ambito della numerosa congerie di dati offerti, il “ fatto” la cui omissione abbia, con carattere di decisività e non di mera probabilità, determinato una diversa decisione della controversia, in particolare sotto il profilo di una diversa valutazione del carattere autonomo delle strutture cedute. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 7007/2015, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004), fermo restando che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16467/2017, Cass.n. 1111/2014, Cass. n. 42/2009); 2.4. analogamente, risulta inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto per la quale si richiede non solo l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ( Cass. Sez. Un. 23745/2020, . Cass. n. 287/2016, Cass.n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038); 2.5. invero parte ricorrente, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 2555 e 2082 cod. civ., si limita ad affermazioni del tutto generiche ed assertive senza neppure individuare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con la interpretazione condivisa del significato normativo delle previsioni citate; in particolare nella sentenza impugnata, a differenza di quanto opina parte ricorrente ( v. ricorso per cassazione, pag. 37, capoversi secondo, terzo e quarto), non è dato rinvenire alcuna affermazione in contrasto sia con il principio della libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.,sia con il principio ex art- 2555 cod. civ. in punto di organizzazione dei beni dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa sia infine in ordine alla qualificazione ex art. 2082 cod. civ. dell’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o servizi, di talché i motivi di critica alla sentenza impugnata risultano privi di pertinenza con le effettive ragioni del decisum; 3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Co ndanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per
Sentenza Cassazione n. 23240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris