CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in relazione agli artt. 54 e 131 bis, cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; si tratta perciò di motivi generici, perché non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'impossibilità di invocare la scriminante dello stato di necessità, in assenza degli elementi di attualità ed inevitabilità del pericolo; pagg. 3 e 4 sulle fondate ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, non mitigabile ulteriormente per la carenza di elementi positivi ultronei apprezzabili in tal senso); considerato che il terzo motivo (art. 62 bis e 133 cod. pen.) non risulta tra quelli dedotti con l'atto di appello, nel résumé della sentenza d'appello, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione, se non ritenuto corretto; il motivo pertanto deve ritenersi formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva, sanzionata dall'inammissibilità ec art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci