CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 31390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2360-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio de gli Avvocati prof. Toti. S. Musumeci e prof. EvaR. Desana, che li rappresenta no e dife nd ono in virtù di procura speciale alle liti allegataal ricors o ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ E [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente e legale rappresentante prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI N.3, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione;-controricorrente- per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 38/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Viste le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30. 9. 2022dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, il primo, di presidente e, gli altri due, di componenti del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di appello di Torino avverso la delibera n. 21686 del 14. 1. 2021 della [OSCURATO:PERSONA], che applicava loro sanzioni per violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, commesse nel periodo dal 4. 7. 2017 al 7. 10. 2019; la [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Corte di appello di Bologna, nel cui distretto la società [OSCURATO:PERSONA] aveva la propria sede all’epoca in cui sono state commesse le violazioni contestate; con ordinanza n. 38/2022, depositata il 10. 1. 20 2 2, la Corte di appello di Torino ha accolto tale eccezione e dichiarato la propria incompetenza a decidere dell’opposizione, indicando competente la Corte di appello di Bologna; in particolare, la Corte di appello, premesso che l’art. 195 , comma 4, TUF ( d.lgs. n. 58 del 1998 ) designa in via principale la competenza del giudice in relazione al luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione, ha precisato che tale criterio di collegamento va apprezzato con riferimen to al tempo in cui sono state commesse le violazioni contestate e non con riguardo al momento in cui è stata proposta l’opposizione e che , poiché all’epoca dei fatti contestati la società [OSCURATO:PERSONA] aveva la sede legale a Bologna, il trasferimento della stessa a Torino, avvenuto solo il 4. 9. 20 2 0, non incideva sul l a competenza territoriale del giudice dell’opposizione; con atto notificato il 9. 2. 2022, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi, per la cassazione della suddetta ordinanza, chiedendo che sia dichiarata la competenza della Corte di appello di Torino; la [OSCURATO:PERSONA] ha notificatomemoria difensiva; il P rocurato r e Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il regolamento di competenza sia accolto. Considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 195 TUF, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 25, 97e 111 Cost., dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art.5 cod. proc. civ., assumendo che la Corte torinese ha errato nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 195, comma 4, TUF, collegando il criterio della sede della società al momento della commissione degli addebiti contestati e non al momento della proposizione dell’opposizione; secondo i ricorrenti tale interpretazione contrasta con il criterio letterale che deve essere seguito nell’interpretare la legge, posto dall’art. 12 preleggi al cod. civ., atteso che la norma in discorso, usando il verbo all’indicativo presente e non all’imperfetto, fa riferimento alla sede attuale della società, cioè alla sede esistente al momento dell’opposizione, senza contenere alcun cenno al tempo della commessa violazione; vìola l’art. 5 cod. proc. civ., il quale stabilisce che la competenza si determina “ con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda ”; non tiene in considerazione che laddove la legge ha voluto radicare la competenza ad un fatto anteriore al giudizio, dichiarando non rilevanti i mutam en ti successivamente intervenuti, lo ha detto espressamente ( art.9, comma 2, legge fallimentare; art. 28 d.lgs. n. 14 del 2019, in tema di crisi d’impresa ed insolvenza; art. 413 cod. proc. civ. con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato ); non ha tenuto conto che sia la relazione conclusiva della [OSCURATO:PERSONA] che la delibera impugnata avevano indicato la sede legale della società in Torino; nonha correttam ente esaminato i precedenti citati di questa Corte, che non hanno affatto affermato il principio di diritto che essa ha fatto proprio; non ha valutato che la soluzione accolta renderebbe incerta la determinazione del giudice competente, nel caso di mutamenti di sede della società intervenuti nel lasso di tempo in cui sarebbero state commesse le violazioni; non ha valutato che la delibera della [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato la sede della società a Torino ed ha altresì omesso di indicare l’autorità competente davanti a cui proporre opposizione; il motivo è fondato; l’art. 195, comma 4, TUF dispone che: “ Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso il ricorso alla corte di appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa “; secondo l’interpretazione corrente, avallata dalla giurisprudenza di questa Corte( Cass. n. 13727 del 2012 ) , la norma fissa due fori, il primo quello della sede della societàcui appartiene l’autore della violazione, in via principale e prioritaria, ed il secondo quello del luogo della commessa violazione, applicabile però solo in via subordinata, nel caso in cui il primo non sia utilizzabile; la scelta compiuta dalla norma in materia di sanzioni [OSCURATO:PERSONA] si discosta quindi dalla norma generale in materia di sanzioni amministrative, che individua come competente a conoscere delle opposizioni il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ( art. 22 legge n. 689 del 1981 ), ponendo in via esclusiva un criterio di determinazione della competenza che l’art. 195, comma 4 citato, pone solo in via subordinata; la lettera della norma parla “ del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione“, senza ulteriori precisazioni e senza fare quindi cenno al momento della commessa violazione; il criterio di collegamento della sede invece è riferito, nel suo significato lessicale, alla proposizione del ricorso alla corte di appello e, per l’effetto, in mancanza di ulteriori precisazioni, a tale momento,non ad altro; in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza e della dottrina, l’art. 12 preleggi al cod. civ. impone al giudice di attenersi nell’interpretare la legge ad un criterio letterale ed ad un criterio teleologico singolarmente considerati, dando alla norma il significato proprio delle parole utilizzate secondo la loro connessione e tenendo conto della intenzione del legislatore( Cass. n. 24165 del 2018; Cass. n. 5128 del 2001);l’art. 5 cod. proc. civ. fissa il principio d’ordine generale secondo cui la competenza del giudice, al pari della sua giurisdizione, si determina “ con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda“; dalla suddetta regola consegue, e la considerazione assume carattere assorbent e , che il criterio di collegamento stabilito dalla legge ai fini della determinazione della competenza va considerato ed apprezzato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della domanda, con l’effetto che una eventuale deroga a tale principio deve essere posta in modo espresso dalla legge; la scelta normativa di designare la competenza giudiziaria, in via principale e prioritaria, nel luogo in cui ha sede la società, non già nel luogo in cui è stata commessa la violazione, discostandosi così dal criterio adottato dalla legge in materia di sanzioni amministrative, esprime un favor nei confronti della società, sul presupposto, che è alla base delle norme in materia di competenza territoriale, che la prossimità del giudice alla parte, nel caso di società alla sua sede ( art. 19 cod. proc. civ. ), renda quest’ultima in grado di difendersi in modo più agevole ed efficace; la considerazione di tale finalità richiede, per essere soddisfatta, che tale collegamento esista al momento della proposizione del giudizio, cioè nel momento in cui la società dispiega nei confronti della controparte e del giudice la sua attività difensiva; la considerazione della sede della società al momento della commessa violazione renderebbe incerta la competenza nel caso in cui essa , nel periodo delle contestate violazioni, abbia cambiato sede legale in altro distretto, potendo in tal caso indicarsi come competente, secondo criteri ugualmente ragionevoli, tanto in giudice in cui è iniziata la condotta addebitata quanto quello in cui è terminata; il rilievo secondo cui, aderendo alla tesi della società ricorrente, la competenza in discorso, che ha carattere funzionale, sarebbe nei fatti rimessa alla società, che potrebbe scegliersi il giudice mediante il semplice trasferimento della sede legale in prossimità della opposizione, non appare decisivo in senso contrario, rappresentando una eventualità che discende non dall’opzione interpretativa ma dalla scelta operata sul punto dalla legge; al riguardo la possibilità paventata nemmeno si pone in conflitto con il principio costituzionale della precostituzione del giudice, dovendosi esso reputarsi osservato dall a predisposizione, da parte della legge, di criteri obiettivi in grado di individuare ex anteil giudice competente; il precedent e di questa Corte , sentenza n. 13727 del 2012, citato sia dalla ordinanza impugnata che dalle difese della [OSCURATO:PERSONA], non offre indicazioni chiare sulla questione controversa, essendosi la Corte occupata del caso , diverso, in cui al momento della proposizione del giudizio era venuto meno il rapporto di c.d. “ appartenenza “ dell’autore della violazione con la società, affermando, in modo del tutto condivisibile, che la sussistenza di tale rapporto deve essere accertata almomento consumativo dell’illecito; l’ordinanza n. 16667 del 2010 appare invece accogliere, ma come argomentazione ulteriore rispetto ad altra ritenuta decisiva, la tesi secondo cui per individuare la sede della società deve aver si riguardo al momento consumativo dell’illecito, ma il punto, per la ragione suddetta, non risulta approfondito;per le suesposte ragioni, la soluzione interpretativa dell’art. 195, comma 4, TUF, in tema di individuazione del giudice competente a conoscere della opposizione, fatta propria dalla ordinanza impugnata non appare condivisibile, in particolare, come dedotto ed argomentato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, per contrasto con l’art. 12 preleggi cod. civ. e l’art. 5 cod. proc. civ.; il secondo motivo di ricorso che, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, impugna la statuizione di condanna della ricorrente alle spese di giudizio, si dichiara assorbito, in applicazione dell’art. 336 cod. proc. civ; il regolamento di competenza va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata cassata e la competenza a decidere la controversia va statuita nei confronti della Corte di appello di Torino , che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il regolamento di competenza , cassa l’ordinanza impugnata e dichiara che competente a decidere la controversia è la Corte di appello di Torino. Assegna alle parti il termine