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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04690/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIRO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo con cui si deduce l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul presupposto che il giudice estensore non si sarebbe adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, non è consentito in sede di legittimità poiché formulato per motivi non specifici, risolvendosi in deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto atti a sorreggere le richieste; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PIRO il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo con cui si deduce l’insufficienza e l’illogicità della motivazione sul presupposto che il giudice estensore non si sarebbe adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, non è consentito in sede di legittimità poiché formulato per motivi non specifici, risolvendosi in deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto atti a sorreggere le richieste; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris