CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 28219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20928/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.55/2021 depositata il 20/01/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;rilevato che manca l’accettazione della parte controricorrente e che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali adottando il criterio della soccombenza virtuale ex art. 391, secondo comma, c.p.c.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità di tasso usurario in relazione a voci accessori del mutuo con conseguente liquidazione delle spese processuali in favore della parte controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Liquida in favore della parte controricorrente E 1500 per compensi ed E 200 per esborsi. Così deciso in Roma,il