CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41928/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19666/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 29 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e il vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva congruamente spiegato le ragioni delle proprie scelte in ordine alla dosimetria della pena; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021