CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 29523/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 3.3.2025, il Tribunale di Massa ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di quattro sentenze di condanna irrevocabili. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, osservando che i vari delitti in materia di detenzione e traffico illecito di stupefacenti sono stati commessi a notevole distanza temporale gli uni dagli altri (2012–2017–2019–2021); di conseguenza, non può ritenersi che fossero avvinti dall’unicità del disegno criminoso, il quale non va confuso con la tendenza a rendere la delinquenza uno stile di vita. Inoltre, non possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione nemmeno il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e il reato di evasione dagli arresti domiciliari applicati al condannato il giorno successivo alla commissione del primo delitto: è logico ritenere – secondo il giudice dell’esecuzione – che al momento della commissione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] non potesse avere previsto l’arresto e, quindi, avere programmato l’evasione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, mentre con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Il ricorrente si duole essenzialmente, in entrambi i motivi, del fatto che l’ordinanza impugnata non abbia preso in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, il quale è abituale assuntore di cocaina e ha commesso i reati al fine di acquistare la sostanza stupefacente. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 10.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale non ha dedicato alcun riferimento alla dedotta condizione di tossicodipendenza del condannato, limitandosi alla valutazione del profilo temporale della commissione degli illeciti e alla considerazione della natura degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo stato di tossicodipendenza del condannato, oltre che specificamente dedotto dal condannato, deve essere corroborato da idonea documentazione, solo in presenza della quale sorge l’obbligo di motivazione su tale circostanza (cfr. Sez. 1, n. 4094 del 3/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 1, n. 50686 del 18/9/2019, Raccichini, Rv. 277864 - 01). Nel caso di specie, risulta dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura della doglianza, che l’istanza di applicazione della continuazione fosse alquanto generica su questo punto, in quanto conteneva l’allegazione di un solo certificato di positività a cocaina di [OSCURATO:PERSONA], che reca la data del 4.11.2021. Si tratta della data di commissione dell’ultimo dei reati, tanto è vero che il certificato è stato redatto dalla A.S.L. [OSCURATO:PERSONA] penitenziario. Tutti gli altri reati, dunque, sono precedenti all’unico certificato disponibile. Questo vuol dire che difetta una delle condizioni previste dall’art. 671, comma 1, ult. periodo, cod. proc. pen. per poter prendere in considerazione la tossicodipendenza quale elemento che può incidere sull’applicazione della disciplina del reato continuato, e cioè che la consumazione di più reati sia avvenuta in relazione allo stato di tossicodipendenza, il quale tuttavia nel caso di specie non è provato fosse contestuale alla commissione delle violazioni in materia di stupefacenti, tutte – tranne una – risalenti a diversi anni prima. Va ribadito, a tal proposito, che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato che risulti non sufficientemente certificato e non sia coevo ai fatti giudicati (Sez. 1, n. 881 del 29/9/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 - 01). L’applicazione della continuazione richiede che il condannato, in concomitanza della commissione dei reati, fosse tossicodipendente, onde valutare se il suo stato possa avere influito sulle condotte criminose (Sez. 2, n. 49844 del 3/10/2012, Gallo, Rv. 253846 - 01; Sez. 1, n. 20144 del 27/4/2011, Casa', Rv. 250297 – 01). In ogni caso, la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391 - 01). Lo stato di tossicodipendenza, dunque, può giustificare il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, ma sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01). Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha congruamente negato la ricorrenza degli altri concreti indicatori della continuazione, sicché lo stato di tossicodipendenza – ove anche preso specificamente in considerazione – sarebbe comunque insufficiente per ritenere che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo. Si deve ritenere, dunque, che, l’ordinanza impugnata abbia adeguatamente valutato i fatti già giudicati e abbia ritenuto di escludere che i reati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Ne conseguono, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]