Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1966

Cassazione n. 31210/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi proposti, con unico atto, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in questa sede dal momento che risulta fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, al riguardo, la pag. 6 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello motiva che, ai fini del riconoscimento di detta attenuante, è necessario che il fatto si presenti come totalmente immune da profili di allarme sociale e sia configurabile come ipotesi di lesività minima: aspetti non ravvisati nel caso di cui trattasi) e, pertanto, non specifici; che, inoltre, detto motivo non si può dedurre dinanzi alla Corte di legittimità poiché risulta costituito da mere censure in punto di fatto la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi proposti, con unico atto, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in questa sede dal momento che risulta fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, al riguardo, la pag. 6 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello motiva che, ai fini del riconoscimento di detta attenuante, è necessario che il fatto si presenti come totalmente immune da profili di allarme sociale e sia configurabile come ipotesi di lesività minima: aspetti non ravvisati nel caso di cui trattasi) e, pertanto, non specifici; che, inoltre, detto motivo non si può dedurre dinanzi alla Corte di legittimità poiché risulta costituito da mere censure in punto di fatto la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 31210/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris