CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 gennaio 1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 maggio 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione appellata riducendo il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale di Foggia ai danni del detto imputato, ritenuto responsabile, in accoglimento del gravame, dei soli reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. 2.Si adduce con il ricorso violazione dell'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020 atteso che le conclusioni del Procuratore Generale sarebbero state depositate e comunicate (il 10 marzo ‘ 2023) al difensore prima della rituale notificazione del decreto di citazione in giudizio; e ciò a causa del rinvio della udienza originariamente fissata (quella del 6 marzo 2023) per la trattazione del processo, motivato proprio dalla mancata notifica, ad imputato e difensore, del decreto di citazione. Ad avviso della difesa le conclusioni andavano riformulate e nuovamente comunicate, successivamente alla corretta instaurazione del contraddittorio sì che delle stesse la Corte del merito non avrebbe potuto tenere conto senza violare irrimediabilmente le prerogative difensive così come avvenuto nella specie. Da qui la nullità prospettata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso riposa su censure manifestamente infondate e va coerentemente dichiarato inammissibile. 2. E' incontroverso che, in linea di principio, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, dell'ari 601 cod. proc. pen., secondo l'ordinario sviluppo della dinamica processuale, le conclusioni del Procuratore Generale presuppongano a monte una rituale instaurazione del contraddittorio con l'imputato e la sua difesa, ben potendo rimanere superate dalla possibile richiesta di trattare oralmente il giudizio ove anteposte alla notifica del decreto di citazione in appello. 3. Nel caso tale sovrapposizione è stata determinata dall'omessa notifica del decreto di citazione, malgrado la quale la parte pubblica ha comunque trasmesso le proprie conclusioni sul presupposto, erroneo, della trattazione cartolare del procedimento, in assenza di apposite richieste volte alla fissazione dell'udienza partecipata. Conclusioni, dunque, pacificamente pervenute al difensore ancora prima della vocatio. 4. E' parimenti pacifico che, per quanto irrituale, una siffatta anticipazione non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato, atteso che tanto non preclude allo stesso né al suo difensore, preso atto delle dette conclusioni, di instare per la trattazione orale del giudizio: le conclusioni irritualmente trasmesse dalla parte pubblica, in tali ipotesi, finiscono per assumere il mero portato di una memoria depositata antecedentemente al dibattimento, da discutere nel contradditorio delle parti. 5. Laddove poi, come nella specie, il difensore abbia già conosciuto le dette conclusioni e non abbia inteso sollecitare la trattazione orale del giudizio, non si individua alcuna valida ragione per la quale l'atto della pubblica accusa debba essere ribadito nuovamente nel suo portato formale e nella comunicazione alla difesa, avendo questa la piena possibilità - nei termini rideterminati nel caso facendo riferimento alla nuova udienza fissata per la trattazione del processo- di concludere replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, nel pieno rispetto delle relative prerogative difensive.t 6. Da qui la inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce ex art 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]