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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 363/22 del Tribunale di Catanzaro del 24/03/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro annullava - limitatamente ad un solo capo (il n. 90) - l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro applicava a [OSCURATO:PERSONA] le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a plurime ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) descritte nei capi n. 90, 111, 128 e 178, nonché in relazione alla partecipazione dello stesso all'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), di cui al capo di imputazione n. 1, confermando nel resto l'ordinanza.

In particolare, l'annullamento del capo n. 90 era motivato dalla necessità di porre rimedio ad un errore del giudice delle indagini preliminari, dipeso da una omonimia e cioè dalla confusione tra l'indagato (classe 1981) ed un omonimo di classe, invece, 1954.

2. Contro l'ordinanza del giudice del riesame ha presentato ricorso l'indagato, articolando un unico motivo in cui deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto agli artt. 273, comma 1 e 1-bis, e 192 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta che l'ordinanza si sarebbe ridotta ad una sterile raccolta delle risultanze investigative relative ai delitti-fine, dalle quali si farebbe acriticamente discendere il ruolo associativo di Notarianni.

Per contro, da una lettura attenta delle conversazioni intercettate e delle altre risultanze investigative in rapporto proprio ai reati-fine si evince che l'indagato potrebbe aver venduto sostanza stupefacente, al più, in un paio di occasioni, e che nessun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento è quindi legittimo evincere con l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Nella specie, l'ordinanza, mentre si dilunga sul ruolo di due sodali (Pagliuso e Bonali, appunto), inferisce indebitamente dalla realizzazione di attività di cessione degli stupefacenti la "stabile messa a disposizione" dell'indagato all'associazione.

Tuttavia, rileva il ricorrente, i giudici non si sono confrontati con le deduzioni della difesa che, anche in relazione al capo n. 111 (e, di conseguenza, al capo n. 1), aveva già lamentato la totale assenza di identificazione del Notarianni.

Sicché l'indagato, pure in questo caso, come in relazione al capo n. 90, ben potrebbe essere stato confuso con un suo omonimo.

Né in contrario vale affermare — come fa l'ordinanza impugnata - che tale dato non è stato confutato dalla difesa, posto che l'onere di identificazione grava sulle autorità inquirenti.

A ciò si aggiunga che l'ipotesi indiziaria sarebbe prevalentemente fondata sul fatto che Pagliuso e Bonali, parlando di un debito contratto con un fornitore di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, si riferiscono a Notarianni come a un soggetto «con cui non si scherza».Le trascrizioni da cui è desunto il coinvolgimento di Notarianni sono però equivoche, non potendosi escludere che i conversanti si rifessero a terze persone.

E, comunque, la pericolosità individuale non dovrebbe poter essere posta alla base di un'ipotesi di condotta associativa.

Ad ogni modo, manca la prova della volontà del Notarianni di far parte dell'associazione, requisito richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Al contrario, risulta che gli stessi promotori dell'associazione, Pagliuso e Bonali, parlando dei Notarianni (classe 1981 e classe 1954, nonché del padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]), si riferiscono a costoro come ai "Pilosci", e dunque come ad una entità estranea alla loro associazione.

Ancora, dalle intercettazioni relative al capo n. 128 emerge l'assoluta carenza di gravità indiziaria.

Anzi, una conversazione tra Bonali padre e Bonali figlio, attesta che quest'ultimo nemmeno sapeva chi fosse Notarianni.

Lo stesso deve dirsi per il capo n. 178, che attesta soltanto incontri occasionali ed isolati, insuscettibili, come tali, di fondare la gravità indiziaria che deve essere alla base dell'ipotesi di reato associativo.

La motivazione sarebbe, infine, conseguentemente illogica anche sul punto delle esigenze cautelari, non potendosi inferire, nel contesto di un quadro indiziario tutt'altro che preciso e concordante, in che cosa consiste il pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dell'imputato va accolto nei limiti di seguito precisati.

2. Preliminarmente, va osservato che la censura mossa dal ricorrente e relativa alla mancata identificazione di Notarianni in rapporto al capo di imputazione n. 111 (e, di conseguenza, in relazione al capo n. 1) è infondata.

Allo stato, non sussistono elementi che consentano di ravvisare un errore dei giudici del riesame.

Né convince l'argomento, suggestivamente speso dalla difesa dell'imputato, secondo cui, come è stato confuso l'indagato con il suo omonimo nel capo di imputazione n. 90 (con conseguente annullamento del provvedimento genetico che ha disposto gli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria in capo a Notarianni in relazione al suddetto capo), così affetta da analogo vizio potrebbe essere l'ordinanza emanata dal giudice del riesame laddove essa fa riferimento al capo n. 111.

Dalla lettura dell'ordinanza genetica che, ai presenti fini, costituisce parte integrante del provvedimento impugnato, emerge infatti la differenza tra le due situazioni.Il capo n. 90 dell'ordinanza genetica fa esplicito riferimento alle cessioni di stupefacenti tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e tal [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo però, subito dopo tale nome, la dicitura «detto "Gino" cl. 54», la quale rende palese l'errore compiuto nel provvedimento coercitivo là dove ha successivamente richiamato, a proposito del ricorrente, il suddetto capo di imputazione altresì nel capo 1, riferito alla contestazione dell'ipotesi associativa e posto in coda al provvedimento stesso; errore cui, come già riferito, ha posto rimedio l'ordinanza impugnata, in sede di riesame.

Viceversa, nel capo n. 111, che qui interessa, accanto al nome di [OSCURATO:PERSONA] e a proposito delle cessioni nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compare la dicitura «cl. 81» tesa ad ovviare a possibili confusioni di persona, consentendo di identificare l'indagato in modo inequivoco.

Sicché, in mancanza di elementi di contraddizione, l'identificazione dell'indagato non può essere infirmata dal ragionamento meramente ipotetico del ricorrente e, constando di una valutazione in fatto, non è revocabile in dubbio in sede di legittimità.

3. Tanto doverosamente premesso, va invece accolto il ricorso nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alla contestazione, oltre che dei singoli episodi di spaccio di stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), altresì della più grave ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3.1. In proposito, l'ordinanza impugnata argomenta dalla pluralità di cessioni di stupefacenti realizzate dall'indagato, ipotizzando l'istituzione di una «linea di credito» con il Notarianni, per evidenziare - richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema - come gli episodi di cessione descritti nei capi di imputazione contestati (diversi dal capo n. 1) integrino la partecipazione all'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto funzionali all'approvvigionamento di quest'ultima.

Quanto alla possibilità che la partecipazione all'associazione si manifesti sotto forma di plurime condotte di cessione di sostanze droganti, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha in realtà ammesso che l'elemento oggettivo del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui anche il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga è compatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927).È tuttavia doveroso precisare che tale principio di diritto non può avere valenza assoluta, ma va calata nella realtà dei fatti, dovendo il giudice di merito valutare, nella fattispecie considerata, in che modo la realizzazione dei reati-fine o in ipotesi del singolo reato-fine, esprima l'asservimento delle condotte attraverso cui sono realizzati all'associazione e alla realizzazione del suo specifico disegno criminoso.

Detto altrimenti, si tratta di specificare le ragioni per cui si ritiene che le condotte di cessione integrino di per sé l'oggettività della fattispecie associativa, argomentando sulla scorta di indici materiali riguardanti l'entità o le modalità della cessione, l'estensione temporale delle condotte, la loro ricorrenza, non potendosi, tuttavia, tralasciare elementi, anche di contesto, deponenti in senso contrario.

Né la dimostrazione che le plurime cessioni configurano la fattispecie associativa può ovviamente prescindere dalla motivazione sulla sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, secondo i principi generali del diritto penale, peraltro ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte anche con riguardo alla materia in esame.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, affermato il principio che «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto (...) sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249.

Conf.

Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498), in tal modo ribadendo la necessità, costituzionalmente tutelata, di verificare in ogni caso la sussistenza dell'elemento soggettivo.

3.2. Ebbene, nel caso di specie, non emerge la consapevolezza e volontà di Notarianni di far parte dell'associazione criminale diretta da Pagliuso e Bonali.

Dai brani riprodotti delle conversazioni intercettate si evince, piuttosto, l'estraneità dell'indagato alle sorti del sodalizio oggetto di indagine.

A ciò si aggiunga che, in altri due punti dell'ordinanza, al fine di evidenziare la pericolosità dell'indagato, il Tribunale evidenzia come i dirigenti dell'associazione avvertissero l'urgenza di saldare al più presto il debito nei confronti del ricorrente, percepito come soggetto temibile e quindi da assecondare in ogni caso.

È, infatti, evidente che le ragioni di tale urgenza difficilmente si coglierebbero ove il ricorrente facesse parte dell'associazione, condividendone le finalità criminose e, prim'ancora, le modalità operative con gli altri partecipanti.

3.3. La presenza di tale insanabile contraddizione argomentativa del provvedimento impugnato induce ad annullarlo senza rinvio limitatamente al capo n. 1 riferito all'odierno ricorrente, venendo a cessare l'efficacia della misura cautelare in ordine al delitto associativo.

Le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di firma conservano, tuttavia, la loro efficacia in relazione ai restanti capi di imputazione (n. 111, n. 128 e n. 178), concernenti gli episodi di cessione della droga, in rapporto ai quali le suddette misure appaiono, d'altronde, adeguate e proporzionate.

Dalle intercettazioni si evince, infatti, la presenza di gravi indizi in ordine alla commissione di siffatti reati, oltre che delle esigenze cautelari e, nella specie, del pericolo di reiterazione dei delitti, desumibile anche dalla circostanza che i conversanti parlano di Notarianni come di uno dei maggiori spacciatori di cocaina del momento.

L'ordinanza impugnata va dunque per questa parte confermata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara la cessazione delle misure coercitive in atto in relazione al predetto reato e manda alla canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 363/22 del Tribunale di Catanzaro del 24/03/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro annullava - limitatamente ad un solo capo (il n. 90) - l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro applicava a [OSCURATO:PERSONA] le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a plurime ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) descritte nei capi n. 90, 111, 128 e 178, nonché in relazione alla partecipazione dello stesso all'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), di cui al capo di imputazione n. 1, confermando nel resto l'ordinanza. In particolare, l'annullamento del capo n. 90 era motivato dalla necessità di porre rimedio ad un errore del giudice delle indagini preliminari, dipeso da una omonimia e cioè dalla confusione tra l'indagato (classe 1981) ed un omonimo di classe, invece, 1954. 2. Contro l'ordinanza del giudice del riesame ha presentato ricorso l'indagato, articolando un unico motivo in cui deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in rapporto agli artt. 273, comma 1 e 1-bis, e 192 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che l'ordinanza si sarebbe ridotta ad una sterile raccolta delle risultanze investigative relative ai delitti-fine, dalle quali si farebbe acriticamente discendere il ruolo associativo di Notarianni. Per contro, da una lettura attenta delle conversazioni intercettate e delle altre risultanze investigative in rapporto proprio ai reati-fine si evince che l'indagato potrebbe aver venduto sostanza stupefacente, al più, in un paio di occasioni, e che nessun rapporto stabile di messa a disposizione o di collegamento è quindi legittimo evincere con l'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, l'ordinanza, mentre si dilunga sul ruolo di due sodali (Pagliuso e Bonali, appunto), inferisce indebitamente dalla realizzazione di attività di cessione degli stupefacenti la "stabile messa a disposizione" dell'indagato all'associazione. Tuttavia, rileva il ricorrente, i giudici non si sono confrontati con le deduzioni della difesa che, anche in relazione al capo n. 111 (e, di conseguenza, al capo n. 1), aveva già lamentato la totale assenza di identificazione del Notarianni. Sicché l'indagato, pure in questo caso, come in relazione al capo n. 90, ben potrebbe essere stato confuso con un suo omonimo. Né in contrario vale affermare — come fa l'ordinanza impugnata - che tale dato non è stato confutato dalla difesa, posto che l'onere di identificazione grava sulle autorità inquirenti. A ciò si aggiunga che l'ipotesi indiziaria sarebbe prevalentemente fondata sul fatto che Pagliuso e Bonali, parlando di un debito contratto con un fornitore di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, si riferiscono a Notarianni come a un soggetto «con cui non si scherza».Le trascrizioni da cui è desunto il coinvolgimento di Notarianni sono però equivoche, non potendosi escludere che i conversanti si rifessero a terze persone. E, comunque, la pericolosità individuale non dovrebbe poter essere posta alla base di un'ipotesi di condotta associativa. Ad ogni modo, manca la prova della volontà del Notarianni di far parte dell'associazione, requisito richiesto anche dalla giurisprudenza di legittimità. Al contrario, risulta che gli stessi promotori dell'associazione, Pagliuso e Bonali, parlando dei Notarianni (classe 1981 e classe 1954, nonché del padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]), si riferiscono a costoro come ai "Pilosci", e dunque come ad una entità estranea alla loro associazione. Ancora, dalle intercettazioni relative al capo n. 128 emerge l'assoluta carenza di gravità indiziaria. Anzi, una conversazione tra Bonali padre e Bonali figlio, attesta che quest'ultimo nemmeno sapeva chi fosse Notarianni. Lo stesso deve dirsi per il capo n. 178, che attesta soltanto incontri occasionali ed isolati, insuscettibili, come tali, di fondare la gravità indiziaria che deve essere alla base dell'ipotesi di reato associativo. La motivazione sarebbe, infine, conseguentemente illogica anche sul punto delle esigenze cautelari, non potendosi inferire, nel contesto di un quadro indiziario tutt'altro che preciso e concordante, in che cosa consiste il pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato va accolto nei limiti di seguito precisati. 2. Preliminarmente, va osservato che la censura mossa dal ricorrente e relativa alla mancata identificazione di Notarianni in rapporto al capo di imputazione n. 111 (e, di conseguenza, in relazione al capo n. 1) è infondata. Allo stato, non sussistono elementi che consentano di ravvisare un errore dei giudici del riesame. Né convince l'argomento, suggestivamente speso dalla difesa dell'imputato, secondo cui, come è stato confuso l'indagato con il suo omonimo nel capo di imputazione n. 90 (con conseguente annullamento del provvedimento genetico che ha disposto gli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria in capo a Notarianni in relazione al suddetto capo), così affetta da analogo vizio potrebbe essere l'ordinanza emanata dal giudice del riesame laddove essa fa riferimento al capo n. 111. Dalla lettura dell'ordinanza genetica che, ai presenti fini, costituisce parte integrante del provvedimento impugnato, emerge infatti la differenza tra le due situazioni.Il capo n. 90 dell'ordinanza genetica fa esplicito riferimento alle cessioni di stupefacenti tra il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e tal [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo però, subito dopo tale nome, la dicitura «detto "Gino" cl. 54», la quale rende palese l'errore compiuto nel provvedimento coercitivo là dove ha successivamente richiamato, a proposito del ricorrente, il suddetto capo di imputazione altresì nel capo 1, riferito alla contestazione dell'ipotesi associativa e posto in coda al provvedimento stesso; errore cui, come già riferito, ha posto rimedio l'ordinanza impugnata, in sede di riesame. Viceversa, nel capo n. 111, che qui interessa, accanto al nome di [OSCURATO:PERSONA] e a proposito delle cessioni nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compare la dicitura «cl. 81» tesa ad ovviare a possibili confusioni di persona, consentendo di identificare l'indagato in modo inequivoco. Sicché, in mancanza di elementi di contraddizione, l'identificazione dell'indagato non può essere infirmata dal ragionamento meramente ipotetico del ricorrente e, constando di una valutazione in fatto, non è revocabile in dubbio in sede di legittimità. 3. Tanto doverosamente premesso, va invece accolto il ricorso nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alla contestazione, oltre che dei singoli episodi di spaccio di stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), altresì della più grave ipotesi associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.1. In proposito, l'ordinanza impugnata argomenta dalla pluralità di cessioni di stupefacenti realizzate dall'indagato, ipotizzando l'istituzione di una «linea di credito» con il Notarianni, per evidenziare - richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema - come gli episodi di cessione descritti nei capi di imputazione contestati (diversi dal capo n. 1) integrino la partecipazione all'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto funzionali all'approvvigionamento di quest'ultima. Quanto alla possibilità che la partecipazione all'associazione si manifesti sotto forma di plurime condotte di cessione di sostanze droganti, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha in realtà ammesso che l'elemento oggettivo del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui anche il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga è compatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927).È tuttavia doveroso precisare che tale principio di diritto non può avere valenza assoluta, ma va calata nella realtà dei fatti, dovendo il giudice di merito valutare, nella fattispecie considerata, in che modo la realizzazione dei reati-fine o in ipotesi del singolo reato-fine, esprima l'asservimento delle condotte attraverso cui sono realizzati all'associazione e alla realizzazione del suo specifico disegno criminoso. Detto altrimenti, si tratta di specificare le ragioni per cui si ritiene che le condotte di cessione integrino di per sé l'oggettività della fattispecie associativa, argomentando sulla scorta di indici materiali riguardanti l'entità o le modalità della cessione, l'estensione temporale delle condotte, la loro ricorrenza, non potendosi, tuttavia, tralasciare elementi, anche di contesto, deponenti in senso contrario. Né la dimostrazione che le plurime cessioni configurano la fattispecie associativa può ovviamente prescindere dalla motivazione sulla sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, secondo i principi generali del diritto penale, peraltro ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte anche con riguardo alla materia in esame. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, affermato il principio che «integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto (...) sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249. Conf. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498), in tal modo ribadendo la necessità, costituzionalmente tutelata, di verificare in ogni caso la sussistenza dell'elemento soggettivo. 3.2. Ebbene, nel caso di specie, non emerge la consapevolezza e volontà di Notarianni di far parte dell'associazione criminale diretta da Pagliuso e Bonali. Dai brani riprodotti delle conversazioni intercettate si evince, piuttosto, l'estraneità dell'indagato alle sorti del sodalizio oggetto di indagine. A ciò si aggiunga che, in altri due punti dell'ordinanza, al fine di evidenziare la pericolosità dell'indagato, il Tribunale evidenzia come i dirigenti dell'associazione avvertissero l'urgenza di saldare al più presto il debito nei confronti del ricorrente, percepito come soggetto temibile e quindi da assecondare in ogni caso. È, infatti, evidente che le ragioni di tale urgenza difficilmente si coglierebbero ove il ricorrente facesse parte dell'associazione, condividendone le finalità criminose e, prim'ancora, le modalità operative con gli altri partecipanti. 3.3. La presenza di tale insanabile contraddizione argomentativa del provvedimento impugnato induce ad annullarlo senza rinvio limitatamente al capo n. 1 riferito all'odierno ricorrente, venendo a cessare l'efficacia della misura cautelare in ordine al delitto associativo. Le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di firma conservano, tuttavia, la loro efficacia in relazione ai restanti capi di imputazione (n. 111, n. 128 e n. 178), concernenti gli episodi di cessione della droga, in rapporto ai quali le suddette misure appaiono, d'altronde, adeguate e proporzionate. Dalle intercettazioni si evince, infatti, la presenza di gravi indizi in ordine alla commissione di siffatti reati, oltre che delle esigenze cautelari e, nella specie, del pericolo di reiterazione dei delitti, desumibile anche dalla circostanza che i conversanti parlano di Notarianni come di uno dei maggiori spacciatori di cocaina del momento. L'ordinanza impugnata va dunque per questa parte confermata. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); rigetta nel resto il ricorso. Dichiara la cessazione delle misure coercitive in atto in relazione al predetto reato e manda alla canc
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