CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i SORVEGLIANZA diCAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 1 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza diCampobasso aveva rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 69-bis, comma3, Ord. pen., avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2025 con cui il Magistrato disorveglianza di Campobasso, per quanto qui rileva, aveva respinto l’istanza diliberazione anticipata proposta, per il periodo compreso tra l’8 marzo 2024 e il 7settembre 2024, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa direclusione di Larino. Il provvedimento aveva fondato il rigetto sul rilievo che, indata 8 aprile 2024, nei confronti del detenuto era stato elevato un rapportodisciplinare dal quale era derivata la sanzione dell’esclusione dalle attività incomune per dieci giorni, con la conseguente insussistenza requisito della regolarecondotta.1.1. Con sentenza n. 13424 in data 6 giugno 2025, la Prima Sezione della Cortedi cassazione annullò l’ordinanza impugnata, rilevando la mancanza di motivazionein ordine al comportamento oggetto del procedimento disciplinare e alla suaincidenza sul percorso rieducativo, non essendo dato comprendere il ragionamentoin base al quale la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta idonea a influirenegativamente sul processo risocializzante.1.2. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCampobasso, investito del giudizio di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamoproposto nell’interesse di Scarpone. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha sottolineato che egli siera reso responsabile di un’aggressione ai danni di un altro detenuto, sicché nonpoteva ritenersi che egli avesse dato prova di una proficua partecipazione alpercorso trattamentale, tanto più che non aveva mai ammesso gli addebiti,nonostante le evidenze a suo carico.Il rigetto del reclamo è stato, altresì, motivato con la circostanza che, già nelsemestre precedente, [OSCURATO:PERSONA] si era reso responsabile di un ulteriore rilievodisciplinare, rispetto al quale la pronuncia rescindente aveva ritenuto adeguata lamotivazione della prima ordinanza del Tribunale, che aveva respinto il reclamo inrelazione al semestre dall’8 marzo 2023 al 7 settembre 2023.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con ununico articolato motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 54 Ord. pen., 627, comma 3,cod. proc. pen., 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, 3, 27, 111 Cost. e 6, CorteEDU, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione al rigetto della richiesta.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), che il Tribunale di sorveglianza abbia respinto il reclamo in materia diliberazione anticipata omettendo di valutare il comportamento tenuto da Scarfonenel semestre compreso tra l’8 marzo 2024 e il 7 settembre 2024, nonché le«circostanze indicative di un allontanamento dal percorso rieducativo», inviolazione delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente. In particolare, ilTribunale si sarebbe limitato a riportare le motivazioni contenute nelprovvedimento del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila - a sua volta riproduttivedelle relazioni di servizio degli agenti della Casa di reclusione di Sulmona - giàoggetto di reclamo, senza confrontarsi criticamente con le censure difensiveinerenti alla mancata acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere disorveglianza installate all’interno dell’istituto. Tali immagini, secondo laprospettazione difensiva, non sarebbero mai state trasmesse dalla direzionenonostante le richieste avanzate sia dal Magistrato di sorveglianza, sia dallo stessoScarfone, il quale avrebbe inoltrato una specifica istanza già nel reclamo propostoil giorno successivo alla contestazione disciplinare, deducendo che da esseemergerebbe la propria estraneità ai fatti contestati.La difesa, inoltre, lamenta che il Tribunale abbia reiterato l’omessa indicazionedegli elementi da cui desumere l’allontanamento del detenuto dal percorsorieducativo e non abbia tenuto conto del comportamento corretto tenuto daScarfone nei confronti sia degli altri detenuti, sia degli operatori penitenziari, nédella sua partecipazione alle attività trattamentali, ivi compreso il lavoro.Sotto tale profilo si assume la violazione del principio affermato dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 201 del 2025, la quale, nel dichiarare l’illegittimitàdell’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3, d.l. n.92 del 2024, convertito nella legge n. 112 del 2024, ha precisato che «anchel’eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolosemestre non segnala un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, macostituisce esso stesso uno stimolo per il condannato a modificare […] il propriocomportamento», al fine di ottenere la riduzione di pena nel successivo semestre.3. In data 13 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Va premesso che ai sensi dell’art. 54 Ord. pen. la liberazione anticipata puòessere concessa alle persone detenute che abbiano dato prova di positivapartecipazione all’opera di rieducazione.A tal fine, l’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (recante il cd.regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario) stabilisce che «lapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione è valutata con particolareriferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerteglinel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti congli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».Benché la regolarità della condotta non sia indicata espressamente come unrequisito per l’accesso al beneficio, diversamente da quanto avviene, ad esempio,in materia di permesso premio (v. l’art. 30-ter Ord. pen.), il consolidato indirizzointerpretativo della giurisprudenza ritiene che anche tale profilo debba esserevalutato; con l’avvertenza che, ai fini del relativo giudizio, gli eventuali rapportidisciplinari devono essere valutati in concreto, sia sotto il profilo dell’attitudine aindicare una condotta contraria al processo di rieducazione, sia per esseresuccessivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante nel periodo in valutazione, non potendoqualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivoassunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro’,Rv. 288162 - 01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01).Va, poi, ricordato che la formulazione dell’art. 54 Ord. pen. non consente dubbiin ordine alla scelta del legislatore in favore del principio della semestralizzazione,inteso come potere-dovere del giudice di esprimere la valutazione negativa opositiva sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei semestri,valutati con separati provvedimenti, con facoltà di adottare decisioni diverse per ivari periodi (Sez. 1, n. 1298 del 08/05/1989, Cossitta, Rv. 181657 - 01). Tuttavia,la consolidata giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che non puòescludersi la possibilità che la valutazione possa estendersi in negativo anche aisemestri precedenti, qualora il condannato abbia mantenuto una condottaparticolarmente grave, sintomatica della sua mancanza di partecipazione all’operadi rieducazione anche per il periodo precedente (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014,dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013,Mansi, Rv. 255406 - 01). In tale evenienza, occorre che il giudizio sia sostenutoda una approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamenteravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n.14610 del 24/01/2011, Punzetti, Rv. 249852 - 01; Sez. 1, n. 23218 del20/02/2001, Brighel, Rv. 219294 - 01).In ultimo non è superfluo ricordare che la possibilità che una violazioneparticolarmente grave possa riverberarsi sulla valutazione di un semestre diversoè stata sempre circoscritta ai semestri antecedenti alla trasgressione, sull ’ovviorilievo che non è logico proiettare gli effetti della trasgressione sui semestrisuccessivi, ben potendo verificarsi che, dopo l’episodio negativo, vi sia stata unapositiva partecipazione al percorso rieducativo (Sez. 1, n. 7152 del 19/12/1997,dep. 1998, Chianchino, Rv. 209581 - 01; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol,Rv. 254550 - 01; in termini sostanzialmente sovrapponibili, nella giurisprudenzasuccessiva, Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01; Sez. 1, n.12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01). Non può, dunque, condividersil’affermazione, contenuta in qualche pronuncia, secondo cui il negativo riverberopotrebbe riguardare anche i semestri successivi alla violazione (così Sez. 1, n.24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01, la cui massima è testualmenteriprodotta da Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 -01); pronunce cui sembra fare riferimento l’ordinanza impugnata allorché sostieneche la liberazione anticipata avrebbe dovuto essere, comunque, respinta in ragionedelle condotte tenute nel semestre precedente.Osserva, nondimeno, questo [OSCURATO:PERSONA] che entrambe le sentenze che aderisconoall’indirizzo estensivo hanno, in realtà, enunciato un mero obiter, posto cheentrambe si riferiscono a casi in cui, come in quello in esame, la violazione sirifletteva sulla valutazione dei semestri antecedenti e non di quelli successivi.3. Tanto preliminarmente osservato, se il perimetro della valutazione relativaal semestre compreso tra l’8 marzo 2024 e il 7 settembre 2024 deve esserecircoscritto alla sola violazione commessa in tale arco temporale e non può essereindebitamente esteso anche a condotte verificatesi in semestri precedenti, deve inogni caso ritenersi che, nel caso di specie, anche considerando il solo episodiooccorso in data 8 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza abbia offerto unamotivazione adeguata delle ragioni per cui il reclamo doveva essere rigettato.3.1. Si è già ricordato, sul punto, che la sentenza rescindente ha ravvisato lamancanza della motivazione per non avere il Tribunale «espressamente preso inconsiderazione il comportamento concreto di [OSCURATO:PERSONA] che ha dato luogo allasanzione disciplinare, sicché non è dato comprendere il ragionamento in base acui la condotta è stata ritenuta negativamente influente sul processo rieducativoin corso, del cui andamento comunque nulla si dice nel provvedimento».3.2. Ebbene, muovendo da tale indicazione, l’ordinanza impugnata ha,innanzitutto, illustrato dettagliatamente l’episodio oggetto della relazione datata 8aprile 2024, che ha dato origine alla sanzione di dieci giorni di esclusionedall’attività in comune oggetto di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza diL’Aquila nell’ambito del procedimento disciplinare cui fa riferimento il ricorso percassazione. Indi, ha individuato le ragioni per le quali l’episodio ascritto a Scarfoneè indicativo della mancata partecipazione all’opera di rieducazione.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] si è soffermato sulla gravità della condotta deldetenuto, autore di una violenta aggressione ai danni di un ristretto, ripresa dallevideocamere di sorveglianza del carcere e oggetto delle deposizioni dell’assistentecapo del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria nonché dell’assistenteSantangelo che alla stessa avevano assistito. Tali deposizioni, secondo il Tribunale,nella sostanza convergevano, salvo che per un iniziale errore nell’indicazione delnominativo della vittima, senza che però ciò abbia avuto effetto sull’attribuzione aScarfone della responsabilità per l’episodio.Ne consegue, quindi, che alla luce della convergente testimonianza deglioperanti è stata ritenuta correttamente irrilevante la mancata acquisizione deifilmati della videosorveglianza, la cui indisponibilità è stata spiegata con il fattoche, per ammissione della difesa, essi erano stati richiesti il 29 aprile 2024, giornosuccessivo alla notifica della sanzione disciplinare, ovvero tre settimane dopo ifatti, sicché era verosimile che fossero stati, nel frattempo, sovrascritti.4. Tale episodio è stato ritenuto dal Tribunale come di particolare gravità e,dunque, destinato a prevalere, nell’ambito di una complessiva valutazione delsemestre in considerazione, sugli indicatori favorevoli legati alla partecipazione altrattamento nel periodo in questione.L’ordinanza impugnata ha, dunque, congruamente spiegato, all’esito di unincensurabile apprezzamento di merito, le ragioni per le quali le infrazionidisciplinari ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute indicative di una negativapartecipazione al percorso rieducativo, facendo buon governo del principio didiritto secondo il quale, ai fini del relativo giudizio, gli eventuali rapporti disciplinaridevono essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elementoeventualmente positivo nel periodo in valutazione (Sez. 1, n. 24506 del28/03/2025, Rv. 288162 – 01). Ne consegue l’infondatezza delle odierne censure.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]