CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 17375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17151/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5523/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio nei confronti della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che la convenuta non aveva diritto ad esercitare una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Con delibera del 9/12/1980 la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era stato disposto il diritto di passaggio in favore della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]. Con il verbale si deliberò l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] degli immobili, con tutte le servitù attive e passive e, in particolare, con quella di passaggio pedonale e carrabile in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conferì gli immobili a lui attribuiti nella s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di nuova costituzione. Di conseguenza l’attrice affermò di non essere titolare della servitù di passaggio e, come riporta la sentenza d’appello con l’indicato verbale di assemblea del 9.12.1980 non poteva disporne l’esercizio in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., pertanto la detta servitù sarebbe stata costituita a “non domino” . 2. Il Tribunale, sul presupposto che il dante causa ([OSCURATO:PERSONA]) era legittimato a costituire sulla strada servitù in favore della convenuta, rigettò la domanda. 3. La Corte d’appello di Napoli, rigettata nel resto l’impugnazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, accertò che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è titolare di alcun diritto di sosta con mezzi propri o di terzi sulla strada oggetto della servitù di passaggio . 3. 1. In sintesi, la sentenza d’appello, prende le mosse dalla constatazione che alla data del 9/12/1980 [OSCURATO:PERSONA] era il legittimo proprietario della strada per cui è causa, per avere acquistato da [OSCURATO:PERSONA], con atto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], un complesso immobiliare, comprensivo della predetta strada, gravata da una servitù di passaggio. Costituita il 4/10/1972 la s.n.c. denominata “[OSCURATO:PERSONA] e figli”, nella quale furono conferiti i beni immobili di proprietà dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi figli di [OSCURATO:PERSONA], nel mentre [OSCURATO:PERSONA] conferì l’[OSCURATO:PERSONA], confinante “da un lato con strada privata Russo”. All’art. 13 dell’atto costitutivo societario venne previsto per espresso che ogni cosa, ragione o diritto comunque spettante o riferentesi alle ditte partecipanti alla concentrazione debbono considerarsi ad ogni effetto come rientranti nella concentrazione e fusione odierna . Di poi, con la delibera assembleare straordinaria del 9/12/1980 la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.n.c. attribuì i beni immobili del patrimonio societario ai singoli soci e [OSCURATO:PERSONA] ricevette il complesso immobiliare [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento della servitù di passaggio sulla strada oggetto di causa espresso da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] subito dopo costituì la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conferendo l’immobile ricevuto a seguito della delibera assembleare del 9.12.1980 . Da tale excursus la sentenza ha tratto il convincimento che gli immobili ad uso albergo sono tutti serviti dalla strada di cui alla presente vertenza , tanto emergendo anche dalle risultanze della C.T.U. Da qui la fondatezza dell’opinamento del Tribunale, che aveva ritenuto infondata la domanda formulata nell’atto introduttivo dall’attuale appellante di assenzadel titolo costitutivo della servitù di passaggio in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così riconoscendo che la convenuta società è titolare della servitù di passaggio insistente sulla strada, divenuta poi di proprietà della società attrice soltanto con l’atto di acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con il primo motivola ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 e 1367, 1027, 1072, 1058, 1077, 1078, 1026, 1252, 1253, 1254, 1255, 2643, 2644 e 1350 cod. civ.; nonché difetto di motivazione . 6. Con il secondo motivo laricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 1367, 1058, 1077, 1078, 1026 cod. civ., difetto di motivazione . 7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1350, 1058, 1077, 1078 e 1026, nonché difetto di motivazione . 8. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non aveva considerato che la servitù si estingue ove la proprietà del fondo dominante e di quello servente facciano capo a un unico soggetto e che il titolare di diritto reale di proprietà allorquando trasferisce parte della sua proprietà già gravata da servitù di passaggio, ma estinta in ragione della riunione della proprietà del fondo dominante con la proprietà del fondo servente, se intende concedere/costituire sulla proprietà trasferita servitù di passaggio su porzione immobiliare restata di sua proprietà deve convenire – per iscritto –apposito negozio giuridico . La Corte di Napoli, violando le norme sull’interpretazione dei contratti, sopra richiamate e fornendo motivazione illogica, aveva malamente inteso i verbali assembleari. In particolare, secondo l’assunto, era stata l’assemblea dei soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.n.c. a deliberare l’assegnazione del complesso alberghiero [OSCURATO:PERSONA] in uno alla servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada non di sua proprietà antistante lo stesso hotel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel verbale assembleare non aveva manifestato la volontà di confondere il suo patrimonio con quello della società, né di disporre limitazioni al godimento di altri beni idi sua proprietà e/o di costituire rapporti di natura reale tra beni della società e beni di sua proprietà . Infine, evidenzia che per la costituzione della servitù sarebbe occorso il rispetto della forma scritta. 9. Il complesso censuratorio sopra in sintesi riportato è infondato. La ricorrente ripropone nella sostanza le medesime critiche mosse con l’appello, correttamente disattese dalla Corte locale. Deve, in primo luogo escludersi essersi verificata estinzione per confusione della servitù, dovendosi rilevare che la servitù costituita da Capozzi per destinazione, a favore dei due fondi “tagliati” dalla strada non avrebbe potuto estinguersi, valendo il principio secondo il quale in tema di servitù prediali, nel caso in cui, per destinazione del padre di famiglia, siano sorte, a vantaggio di due fondi confinanti, ciascuno dominante e servente al tempo stesso, due distinte servitù, l'estinzione dell'una non travolge la conservazione e l'efficacia dell'altra, avendo ciascuna la propria autonomia (Sez. 2, n. 16842, 20/07/2009, Rv. 609320; conf. n. 848/1967). L’interpretazione resa dalla Corte d’appello non si è posta in contrasto con alcuna delle norme sull’ermeneutica evocate dalla ricorrente. La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma n on concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753) (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 3, n. 24539, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063). La ricostruzione delle vicende negoziali operata dalla sentenza è perfettamente compatibile con l’inquadramento giuridico proposto dal Giudice. Con l’atto del 1972 i consanguinei Russo è ragionevole che abbiano inteso costituire la servitù (art. 13 dello strumento), stante che una diversa opzione avrebbe comportato l’impossibilità di accedere all’[OSCURATO:PERSONA], essendo la strada di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Con il verbale del1980 [OSCURATO:PERSONA] consentì (e per iscritto) la costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo sul quale sorgeva l’[OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (Sez. 2, n. 10169, 27/04/2018, Rv. 648318). Né la mancata trascrizione, rilevata dalla ricorrente, assume rilievo, stante che le parti interessate parteciparono tutte al confezionamento del verbale del 1980 e una tale mancanza potrebbe assumere rilievo solo a riguardo di terzi acquirenti. 10. Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per non essere stato ordinato alla controparte di astenersi dall’impedire lungo l’intero percorso viario di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e prospiciente la proprietà [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’apposizione alla stessa [OSCURATO:PERSONA] paletti a delimitazione del passaggio carrabile e pedonale . 11. Il motivo è inammissibile. La Corte locale a pag. 7 sintetizza il corrispondente motivo, spiegando che l’appellante lamentava l’assorbimento in primo grado delle altre domande, in particolare omettendo di pronunciarsi sulla domanda relativa al divieto di sosta e occupazione della strada, ancorché oggetto di servitù di passaggio . A quella domanda, che non corrisponde a quella oggi ricapitolata dal ricorrente, la Corte di Napoli ebbe a rispondere, in particolare affermando che la controparte non è titolare di alcun diritto di sosta con mezzi propri o di terzi sulla strada oggetto della servitù di passaggio . 12. Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione , per essersi la sentenza d’appello limitata a dichiarare che la controparte non era titolare del diritto di sosta lungo il percorso, senza, tuttavia, ordinare la rimozione. 13. Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente aveva domandato solo la declaratoria, che le è stata riconosciuta; accoglimento che, ovviamente, implica il divieto del posteggio. Divieto che, in caso di provata violazione, potrà essere tutelato, se del caso, con azione di condanna. 14. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della compensazione delle spese 15. La doglianza è inammissibile, mirando a un apprezzamento incensurabilmente svolto dal Giudice del merito in presenza di reciproca soccombenza (anzi ben prevalente quella della ricorrente). 16. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza d