CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01810/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10899/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro G.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 1282/06/19 depositata il 17/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1282/06/19 del 17/09/2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 47/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Gamont) avverso una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA relativa all’anno d’imposta 2001. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e notificata al cessionario dell’azienda Gamont al fine di fare valere la responsabilità solidale di quest’ultimo. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gamont resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate –Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. Con due successive ordinanze interlocutorie della Sezione Sesta Tributaria di questa Corte n. 13891 del 2022 e n. 31435 del 2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, dapprima per acquisizione del fascicolo d’ufficio e quindi per difetto di evidenza decisioria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che con due istanze di analogo tenore sia AE che Gamont hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell’adesione della società contribuente alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 197 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197. 2.Va, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte