CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 12058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di PADOVA-datee12~~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 26 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere este sore t_— il Presiden