CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 26.5.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare risultato provento di furto commesso in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, avendo ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Ramadani lamentando: 2.1 inosservanza della legge penale e, in particolare, dell'art. 131bis cod. pen. e mancata esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiama la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131bis cod. pen. laddove non consente di applicare la causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale per la pena detentiva accogliendo una questione sollevata proprio con riferimento alla ipotesi di ricettazione contemplata nel comma 2 dell'art. 648 cod. pen.; sottolinea, quindi, come sia ammissibile porre la questione in questa sede pur non avendola sollevata in grado di appello; 2.2 sulla applicabilità della causa di non punibilità al caso di specie: richiamata ancora la sentenza della Corte Costituzionale quanto ai presupposti sostanziali della causa di non punibilità, rileva come nel caso in esame non ricorra alcuna delle condizioni ostative alla sua applicazione segnalando che il ricorrente, in quel momento, era incensurato e gravato da un unico precedente per ipotesi delittuosa di diversa natura e indole; evidenzia come, sul piano oggettivo, si sia trattato di un fatto modesto, sia per il valore del bene che per le modalità della condotta non rilevando, a tal proposito, l'entità della pena inflitta, comunque minima all'interno della ampia forbice edittale stabilita dal comma 2 dell'art. 648 cod. pen.; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: aveva rilevato, in primo luogo, come l'istituto disciplinato dall'art. 131bis cod. pen. abbia natura sostanziale dovendo il giudice valutarne anche d'ufficio i presupposti di applicabilità in virtù della regola di carattere generale stigmatizzata nell'art. 129 cod. proc. pen. estensibile anche alle cause di non punibilità; aveva sottolineato, tuttavia, che nel giudizio di appello non era stata avanzata alcuna richiesta sul punto nonostante la norma fosse entrata in vigore in epoca antecedente la celebrazione del giudizio il che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità; 4. il difensore ha trasmesso una memoria in cui, premessa la natura sostanziale dell'istituto, osserva che il giudice è tenuto a verificare le condizioni di applicabilità della causa di non punibilità anche d'ufficio laddove i suoi presupposti normativi siano sopravvenuti alla proposizione dell'atto di appello dove tale istanza non era proponibile; si tratta, a suo avviso, di questione che la Corte ha la possibilità di conoscere ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. in quanto in precedenza non prospettabile. 5. Il ricorso è fondato. 5.1 Questa stessa Sezione ha recentemente affermato che il motivo di ricorso sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., sebbene proposto per la prima volta in sede di legittimità, non è inammissibile in quanto si fonda sulla sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale intervenuta dopo la sentenza di appello non avendo potuto il ricorrente dedurre la questione - né con l'impugnazione della sentenza di primo grado né nel corso della discussione orale dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 35033 del 12/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279971; conf., non massimate, Sez. 2, 14814, 4.3.2021, Diop, che ha giudicato ammissibile la doglianza avanzata con motivo nuovo rispetto a quelli articolati con il ricorso; conf., ancora, Sez. 5, 6209 del 14.12.2020, Cannistraci). 5.2 La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla omessa valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia che dovrà procedere alla valutazione della esistenza dei presupposti per la sua applicabilità sulla scorta di elementi di giudizio tipicamente "di merito". P.Q.M. annulla la sentenza impugnata — limitatamente all'omessa valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. — con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 12.1.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere ggt