CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 1977
Cassazione n. 08473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1977 avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la relativa richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 7 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 40, comma 1, lett. B e C nonché comma 4; 44 e 49 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ed s avente in particolare ad oggetto l'autocisterna targata [OSCURATO:TARGA], intestata a S.A.T. srl unipersonale, in tesi legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stato sottolineato che vi era una mera occasionalità tra la res oggetto di sequestro, la condotta illecita e la posizione del ricorrente, in favore del quale doveva disporsi la restituzione del bene, senza alcun ulteriore pregiudizio ovvero aggravamento del reato. Al riguardo, secondo il ricorrente l'unica ragione posta a base della misura cautelare risaliva all'assenza del documento di trasporto (e-Das telematico), invece sussistente ed esibito. Per il resto era evidente l'estraneità dello stesso Russo alle ipotesi di reato inerenti al pagamento delle accise, mentre appunto esistevano tanto il documento di trasporto quanto il sito di stoccaggio. La restituzione del veicolo non avrebbe pertanto in alcun modo aggravato le conseguenze del preteso fatto di reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. Vero è che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (ad es. Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358). 5.1. Va peraltro rilevato, in via preliminare assorbente, che il ricorso per cassazione è stato proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA]. In alcuna parte di detto scritto è fatto riferimento, eventuale, alla qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'autocisterna (circostanza mai revocata in dubbio dall'ordinanza del Tribunale), ed ancor meno è speso nell'atto il nominativo della società. Ciò posto, non può quindi che essere valutata l'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata in proprio e non dal soggetto quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito di procura speciale (cfr. Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; cfr. Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231), attesa, in tal modo, la carenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 47313 cit. ha appunto dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio). Non è stata così prodotta procura speciale per conto della persona giuridica, dal momento che il ricorrente, ancorché legale rappresentante, non ha all'uopo preventivamente conferito in detta veste apposita procura speciale al difensore (cfr. Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, dep. 2012, Pambianchi, Rv. 251997). 5. In ragione degli assorbenti rilievi, non può quindi che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25/01/2