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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 26700/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] * 111* 7 * –* * * Consigliere* * ** * * Consigliere 19 PER ** * * ConsigliereU d. 14/09/2023 CC* * * Consigliere rel.

C ron.* 2969/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 2969/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale appostaa margine del ricorso dall * * * con domicilio eletto pressol indirizzo di posta elettronica certificata di quest [OSCURATO:EMAIL]. ricorrentecontroTRAPANI * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alcontroricorso dagli Avvocati * * * e * * *presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino alla via * * n. 46. controricorrenteavverso il decreto n. cron. 1214/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/20231.

Con decreto del 20/21 luglio 2022 il Tribunale di Torino adito da *Trapani madre dei minori * ed * * autorizzò la prima in qualitàdi genitore esercente la potestà sui secondi «a prestare il consenso informato allasomministrazione del trattamento vaccinale anti * 19 ed i relativi richiami per ifigli … anche in assenza del consenso dell altro genitore» * *che condannò pure al pagamento delle spese giudiziali ponendo invece a carico dientrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese della espletata c.t.u..2.

Il reclamo promosso da * * contro questa decisione è statorespinto dalla Corte di appello di Torino con decreto del 23 novembre 2022 n. 1214 reso nel contraddittorio con * Trapani e con l intervento del ProcuratoreGenerale presso quella corte nel quale si è osservato tra l altro che «Le tesi su cuisi fonda l opposizione paterna sono ampiamente sconfessate dalla letteraturascientifica e del resto l utilità del vaccino nell aver determinato una drasticacontrazione della mortalità della malattia è conclamata.

I riferimenti del reclamantealle nuove circolari sono inconferenti giacché non riguardano soggetti che nonabbiano ricevuto alcuna dose vaccinale quanto ai paventati effetti collaterali delvaccino dalla stessa esposizione del reclamante ne risulta manifesta la pressochéminima rilevanza e l assoluta incomparabilità rispetto ai benefici in termini disicurezza che dal vaccino derivano.

In via generale è evidente che la strada maestranella decisione dei contrasti fra i genitori sulla necessità di sottoporre i minori allavaccinazione è quella di seguire le indicazioni delle autorità competenti in materiasalva la specifica prova che nel caso di specie i minori in questione presentinopatologie o caratteristiche proprie che sconsiglino la vaccinazione e sempre che talicasi siano espressamente previsti ed esclusi dalla vaccinazione dalle indicazioni dellestesse autorità sanitarie spazio per teorie alternative ove non validate dallecompetenti autorità non ve ne può essere anche perché né il padre reclamante néi giudici di primo e secondo grado hanno alcuna significativa preparazione scientificanella materia.

Ebbene il reclamante non ha fornito alcuna prova di una specificainidoneità dei figli a ricevere la vaccinazione.

Peraltro nel caso di specie si è andatioltre e non ci si è limitati al mero recepimento delle indicazioni delle autorità sanitariema si è disposta ed effettuata una CTU sui minori in questione.

L esito è statoappunto che non esistono controindicazioni.

Il reclamante contesta pretendendoesami ulteriori in una capziosa ricerca che se non è stata ritenuta necessaria dallospecialista incaricato evidentemente si deve ritenere tale necessità non presenta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023del resto è chiaro che nel caso di una campagna vaccinale che riguarda la totalitàdella popolazione com è quella in esame la pretesa di sottoporre ogni singolosoggetto a complesse procedure diagnostiche si identifica in sostanza con lanegazione stessa della campagna che ovviamente sarebbe impossibile condurre intali termini ed appare dunque il portato di un pregiudizio ideologico che non puòtrovare spazio né in ambito scientifico né in quello giudiziario.

Quanto al consensoinformato come sottolineato nel provvedimento impugnato questo viene prestatodal genitore titolare della responsabilità non dal minore che pure è stato ascoltato quello che per ragioni di età rendeva opportuno l ascolto e ove vi sia contrastofra i genitori dal genitore giudizialmente autorizzato ovvero nel caso specifico lamadre.

Il reclamo dev essere pertanto respinto ed il reclamante condannato arifondere le spese sostenute da parte reclamata anche nel presente grado.

Inproposito infatti non è accoglibile la richiesta del reclamante che per il caso direiezione del reclamo insiste per la compensazione delle spese di entrambi i gradidel giudizio per “la peculiarità della controversia avente ad oggetto un tema oggettodi ampio dibattito e la natura stessa degli interessi coinvolti” … ».3.

Per la cassazione di questo decreto ricorre ex art. 111 comma 7 ** * affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. * con controricorso * *RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente in sintesiI «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 315 bis 316336 bis e 337 octies c.c. nonché degli artt. 12 della * di * * e 6della * di * sui diritti dei minori in relazione agli artt. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omesso ascolto dellafiglia minore * capace di discernimento con conseguente mancatavalorizzazione delle capacità di comprensione e di decisione e della sua dignitàII «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 316 e 336bis c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7* omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma *di un fatto decisivo ossia dell audizione del figlio * tenutasi all udienza del21/03/2022».

Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto erroneamente chel ascolto tenutosi all udienza del 21 marzo 2022 garantisse il coinvolgimentonecessario del minore * * nell informazione e nell assunzione della suadecisione sanitaria sul trattamento vaccinale* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023III «Violazione e falsa applicazione degli artt. 709 ter c.p.c. 316 e 337 ter c.c.2 e 3 della l. n. 219/2017 2 3 e 32 * 24 della * * sui “Dirittidell * in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * lamentandosi la violazione e falsa applicazione del principio del migliorinteresse dei minori o cd. best interest of child nel dirimere il conflitto tra i genitoriin materia di vaccinazione anti * 19 di bambini che non presentano condizioni difragilità motivata da patologie individuate dalle autorità sanitarie stataliIV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneagli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omessaalla salute nonché l omessa valutazione della mancanza di prove su tale gravepregiudizio omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * di un fatto decisivo ossia dello stato di buona salute dei due figli minoriovvero dell assenza di un grave pregiudizio alla loro salute».

Si censura il decretoimpugnato nella parte in cui aveva omesso di accertare che dalle risultanze dellac.t.u. i minori * ed * * di dodici e di undici anni nonpresentavano un elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistentitale da esporli a forme più severe di infezioni da virus * * 2 nella variante* circolanteV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 92 c.p.c. in relazione agli artt.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * atteso che i profili richiamatidalla corte torinese erano idonei ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni richiestedall art. 92 cod. proc. civ. tali da giustificare l integrale compensazione delle speselegali dei due gradi di giudizio.2.

L odierno ricorso promosso ex art. 111 comma 7 * deve esseredichiarato inammissibile quanto ai suoi primi quattro motivi tutti diretti contro lastatuizione di merito del giudice del reclamo alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.2.1. * premettere che come recentemente ricordato da * SU n. 22423del 2023 questa Corte «ha da tempo chiarito con la nota sentenza delle SezioniUnite n. 2953 del 1953 e poi ripetutamente ribadito che un provvedimentoancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto assume carattere decisorioquando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicatocon la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario percassazione ai sensi dell art. 111 comma 7 * il provvedimento giudiziario deve* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitivitàin quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile SUn.1914/2014 cfr.

Corte cost. n. 89/2021 p. 7.2 .

È affermazione ancora attualequella secondo cui “le due condizioni devono coesistere in quanto è irrilevante ladecisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per unanuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti quanto per il sopravveniredi nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” SU n. 6220/1986 conriferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni ex artt.317 bis e 330 ss. c.c. .

In altri termini il contenuto decisorio integrativo della primacondizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato concarattere vincolante rispetto all oggetto della pronuncia in modo da garantirnel immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l efficacia del giudicato exart. 2909 c.c.».2.1.1. * SU n. 22048 del 2023 a sua volta ha ricordato che «il concettodi decisorietà tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento algiudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta quale che sia la forma delprovvedimento stesso purché codesto sia altresì definitivo vale a dire insuscettibiledi distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimentoulteriore a sua volta impugnabile ha conosciuto una ulteriore evoluzione in chiavedi compatibilità costituzionale.

Ai fini della garanzia costituzionale di cui all art. 111* quel concetto è stato affinato in senso relativo così da renderlo coerente conle caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatoreper la tutela dei diritti.

La garanzia costituzionale di cui all art. 111 * mira acontrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimentisuscettibili di passare in giudicato cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi dellagiurisdizione contenziosa mediante i quali “il giudice per realizzare la volontà dilegge nel caso concreto riconosce o attribuisce un diritto soggettivo oggetto dicontestazione anche solo eventuale nel contraddittorio delle parti”.

Così invero siespresse in motivazione una lontana ma sempre condivisibile decisione di questaCorte * * 1 n. 824 del 1971 aprendo la via al nesso tra i requisiti all uoporilevanti l attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quellaparticolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico dellagiurisdizione contenziosa e di farlo nel contesto di una controversia tra particontrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro.

Non può negarsi chequesto tipo di provvedimenti tipici della giurisdizione contenziosa siano stati in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023periodo recente sempre più spesso surrogati nella forma dall utilizzazione delmodello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto.

Taleconstatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l esistenza dellacaratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinariodel processo fino a indurre alla tesi che “la decisorietà dunque consistenell attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiedeappunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere ..

“ il quale giudicatoè un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”.

Tale non è quella che si realizza necessariamente nel processo ordinario o speciale di cognizione quanto piuttostoquella “che si esprime su una controversia anche solo potenziale fra particontrapposte chiamate .. a confrontarsi in contraddittorio nel processo” v. ** U n. 26989 16 e * * U n. 27073 16 rispettivamente relative ai decreticonclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti edella proposta di concordato preventivo ».2.1.2.

Occorre aggiungere che sui riferiti princìpi oggi si registra una sostanzialecontinuità di interpretazioni con la specificazione che «se invece il provvedimentoal quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere dovere delgiudice di decidere controversie tra parti contrapposte in cui ciascuna tendeall accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell altra esso non puòavere contenuto sostanziale di sentenza né carattere decisorio finanche ove non siasuscettibile di alcuna forma di impugnazione» cfr. la già citata * SU n. 22048del 2023 .2.1.3. * affermarsi dunque sinteticamente in armonia con quantoanalogamente sancito dall appena menzionata statuizione delle Sezioni Unite che«a l art. 111 settimo comma * è garanzia del diritto di chi sia stato parte diun procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta infunzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo b da ciò resta integrata lagaranzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimentoconclusivo di quel procedimento qualunque ne sia la forma secondo il concetto didecisorietà c nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale lacaratteristica di decisorietà cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso percassazione per violazione di legge parimenti attinge la natura sostanziale delprovvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettivecontrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili diassorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili sì ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus».2.2.

Alla stregua dei suesposti princìpi pienamente condivisi dal Collegio neconsegue allora che può trovare sicura conferma l indirizzo ermeneutico giàespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento emesso insede di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale su richiesta di uno dei genitoriex art. 709 ter cod. proc. civ. ha autorizzato nella specie la vaccinazione controil * 19 del figlio minorenne senza il consenso dell altro genitore si configuracome un provvedimento di volontaria giurisdizione volto non già a dirimere conautorità di giudicato un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori ma a valutare lacorrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all interesse del minorecostituendo pertanto espressione di una forma gestoria dell interesse diquest ultimo con conseguente esclusione dell impugnabilità anche ai sensi dell art.111 * cfr. * n. 28331 del 2017 in tema di autorizzazione a condurre con séil figlio minore in settimana bianca * n. 21667 del 2015 in tema di rilascio dipassaporto.

Entrambe queste pronunce sono richiamate in motivazione dalla piùrecente * n. 6320 del 2023 resa su ricorso ex art. 111 comma 7 * controun decreto analogo a quello oggi impugnato.

Lì tuttavia il ricorso fu consideratoammissibile perché diretto a contestare esclusivamente la statuizione sulle speseavente certamente carattere decisorio e definitivo .3.

In relazione al suo quinto motivo invece volto a censurare la mancatacompensazione integrale delle spese del doppio grado da parte della corte di appellolo stesso benché ammissibile sotto il profilo dell art. 111 comma 7 * in partequa infatti investe un provvedimento definitivo di carattere decisorio che incideindubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti non soggetto alla possibilità diimpugnazione in altre sedi cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.6320 del 2023 * n. 2890 del 2023 * n. 2888 del 2023 * n. 9348 del2017 * n. 2986 del 2012 * n. 9516 del 2005 si rivela inveceinammissibile alla stregua delle concrete argomentazioni svolte nella suddetta giàdescritta doglianza.3.1.

In proposito invero è sufficiente ricordare che come ancora recentementeribadito da * n. 15697 del 2023 cfr. in motivazione «la denuncia di violazionedella norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso in questa sede* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmentevittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n. 2984 del 2022* n. 26912 del 2020 * n. 18128 del 2020 e tanto non è dato cogliere dalmotivo all esame. * inoltre omette di considerare che è la statuizione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguatamotivazione non la decisione del giudice di non procedere a compensazione totaleo anche soltanto parziale cfr. ex multis * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del2020 * n. 11744 del 2004 * n. 6756 del 2004 * n. 10009 del 2003 .In altri termini la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà conla conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese anche se adottata senzaprendere in esame l eventualità di una compensazione non può essere censurata inCassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione cfr. * n.11329 del 2019 ».4.

L odierno ricorso di * * dunque deve essere dichiaratoinammissibile restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità attesoil principio di soccombenza altresì dandosi atto che giusta quanto precisato da *SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 malgrado il tenore della pronuncia adottatanon è dovuto il pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificatoposto che ai sensi dell art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è soggettoal contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.4.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] * 111* 7 * –* * * Consigliere* * ** * * Consigliere 19 PER ** * * ConsigliereU d. 14/09/2023 CC* * * Consigliere rel.

C ron.* 2969/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 2969/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale appostaa margine del ricorso dall * * * con domicilio eletto pressol indirizzo di posta elettronica certificata di quest [OSCURATO:EMAIL]. ricorrentecontroTRAPANI * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alcontroricorso dagli Avvocati * * * e * * *presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino alla via * * n. 46. controricorrenteavverso il decreto n. cron. 1214/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/20231.

Con decreto del 20/21 luglio 2022 il Tribunale di Torino adito da *Trapani madre dei minori * ed * * autorizzò la prima in qualitàdi genitore esercente la potestà sui secondi «a prestare il consenso informato allasomministrazione del trattamento vaccinale anti * 19 ed i relativi richiami per ifigli … anche in assenza del consenso dell altro genitore» * *che condannò pure al pagamento delle spese giudiziali ponendo invece a carico dientrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese della espletata c.t.u..2.

Il reclamo promosso da * * contro questa decisione è statorespinto dalla Corte di appello di Torino con decreto del 23 novembre 2022 n. 1214 reso nel contraddittorio con * Trapani e con l intervento del ProcuratoreGenerale presso quella corte nel quale si è osservato tra l altro che «Le tesi su cuisi fonda l opposizione paterna sono ampiamente sconfessate dalla letteraturascientifica e del resto l utilità del vaccino nell aver determinato una drasticacontrazione della mortalità della malattia è conclamata.

I riferimenti del reclamantealle nuove circolari sono inconferenti giacché non riguardano soggetti che nonabbiano ricevuto alcuna dose vaccinale quanto ai paventati effetti collaterali delvaccino dalla stessa esposizione del reclamante ne risulta manifesta la pressochéminima rilevanza e l assoluta incomparabilità rispetto ai benefici in termini disicurezza che dal vaccino derivano.

In via generale è evidente che la strada maestranella decisione dei contrasti fra i genitori sulla necessità di sottoporre i minori allavaccinazione è quella di seguire le indicazioni delle autorità competenti in materiasalva la specifica prova che nel caso di specie i minori in questione presentinopatologie o caratteristiche proprie che sconsiglino la vaccinazione e sempre che talicasi siano espressamente previsti ed esclusi dalla vaccinazione dalle indicazioni dellestesse autorità sanitarie spazio per teorie alternative ove non validate dallecompetenti autorità non ve ne può essere anche perché né il padre reclamante néi giudici di primo e secondo grado hanno alcuna significativa preparazione scientificanella materia.

Ebbene il reclamante non ha fornito alcuna prova di una specificainidoneità dei figli a ricevere la vaccinazione.

Peraltro nel caso di specie si è andatioltre e non ci si è limitati al mero recepimento delle indicazioni delle autorità sanitariema si è disposta ed effettuata una CTU sui minori in questione.

L esito è statoappunto che non esistono controindicazioni.

Il reclamante contesta pretendendoesami ulteriori in una capziosa ricerca che se non è stata ritenuta necessaria dallospecialista incaricato evidentemente si deve ritenere tale necessità non presenta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023del resto è chiaro che nel caso di una campagna vaccinale che riguarda la totalitàdella popolazione com è quella in esame la pretesa di sottoporre ogni singolosoggetto a complesse procedure diagnostiche si identifica in sostanza con lanegazione stessa della campagna che ovviamente sarebbe impossibile condurre intali termini ed appare dunque il portato di un pregiudizio ideologico che non puòtrovare spazio né in ambito scientifico né in quello giudiziario.

Quanto al consensoinformato come sottolineato nel provvedimento impugnato questo viene prestatodal genitore titolare della responsabilità non dal minore che pure è stato ascoltato quello che per ragioni di età rendeva opportuno l ascolto e ove vi sia contrastofra i genitori dal genitore giudizialmente autorizzato ovvero nel caso specifico lamadre.

Il reclamo dev essere pertanto respinto ed il reclamante condannato arifondere le spese sostenute da parte reclamata anche nel presente grado.

Inproposito infatti non è accoglibile la richiesta del reclamante che per il caso direiezione del reclamo insiste per la compensazione delle spese di entrambi i gradidel giudizio per “la peculiarità della controversia avente ad oggetto un tema oggettodi ampio dibattito e la natura stessa degli interessi coinvolti” … ».3.

Per la cassazione di questo decreto ricorre ex art. 111 comma 7 ** * affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. * con controricorso * *RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente in sintesiI «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 315 bis 316336 bis e 337 octies c.c. nonché degli artt. 12 della * di * * e 6della * di * sui diritti dei minori in relazione agli artt. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omesso ascolto dellafiglia minore * capace di discernimento con conseguente mancatavalorizzazione delle capacità di comprensione e di decisione e della sua dignitàII «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 316 e 336bis c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7* omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma *di un fatto decisivo ossia dell audizione del figlio * tenutasi all udienza del21/03/2022».

Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto erroneamente chel ascolto tenutosi all udienza del 21 marzo 2022 garantisse il coinvolgimentonecessario del minore * * nell informazione e nell assunzione della suadecisione sanitaria sul trattamento vaccinale* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023III «Violazione e falsa applicazione degli artt. 709 ter c.p.c. 316 e 337 ter c.c.2 e 3 della l. n. 219/2017 2 3 e 32 * 24 della * * sui “Dirittidell * in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * lamentandosi la violazione e falsa applicazione del principio del migliorinteresse dei minori o cd. best interest of child nel dirimere il conflitto tra i genitoriin materia di vaccinazione anti * 19 di bambini che non presentano condizioni difragilità motivata da patologie individuate dalle autorità sanitarie stataliIV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneagli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omessaalla salute nonché l omessa valutazione della mancanza di prove su tale gravepregiudizio omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * di un fatto decisivo ossia dello stato di buona salute dei due figli minoriovvero dell assenza di un grave pregiudizio alla loro salute».

Si censura il decretoimpugnato nella parte in cui aveva omesso di accertare che dalle risultanze dellac.t.u. i minori * ed * * di dodici e di undici anni nonpresentavano un elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistentitale da esporli a forme più severe di infezioni da virus * * 2 nella variante* circolanteV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 92 c.p.c. in relazione agli artt.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * atteso che i profili richiamatidalla corte torinese erano idonei ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni richiestedall art. 92 cod. proc. civ. tali da giustificare l integrale compensazione delle speselegali dei due gradi di giudizio.2.

L odierno ricorso promosso ex art. 111 comma 7 * deve esseredichiarato inammissibile quanto ai suoi primi quattro motivi tutti diretti contro lastatuizione di merito del giudice del reclamo alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.2.1. * premettere che come recentemente ricordato da * SU n. 22423del 2023 questa Corte «ha da tempo chiarito con la nota sentenza delle SezioniUnite n. 2953 del 1953 e poi ripetutamente ribadito che un provvedimentoancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto assume carattere decisorioquando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicatocon la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario percassazione ai sensi dell art. 111 comma 7 * il provvedimento giudiziario deve* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitivitàin quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile SUn.1914/2014 cfr.

Corte cost. n. 89/2021 p. 7.2 .

È affermazione ancora attualequella secondo cui “le due condizioni devono coesistere in quanto è irrilevante ladecisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per unanuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti quanto per il sopravveniredi nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” SU n. 6220/1986 conriferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni ex artt.317 bis e 330 ss. c.c. .

In altri termini il contenuto decisorio integrativo della primacondizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato concarattere vincolante rispetto all oggetto della pronuncia in modo da garantirnel immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l efficacia del giudicato exart. 2909 c.c.».2.1.1. * SU n. 22048 del 2023 a sua volta ha ricordato che «il concettodi decisorietà tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento algiudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta quale che sia la forma delprovvedimento stesso purché codesto sia altresì definitivo vale a dire insuscettibiledi distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimentoulteriore a sua volta impugnabile ha conosciuto una ulteriore evoluzione in chiavedi compatibilità costituzionale.

Ai fini della garanzia costituzionale di cui all art. 111* quel concetto è stato affinato in senso relativo così da renderlo coerente conle caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatoreper la tutela dei diritti.

La garanzia costituzionale di cui all art. 111 * mira acontrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimentisuscettibili di passare in giudicato cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi dellagiurisdizione contenziosa mediante i quali “il giudice per realizzare la volontà dilegge nel caso concreto riconosce o attribuisce un diritto soggettivo oggetto dicontestazione anche solo eventuale nel contraddittorio delle parti”.

Così invero siespresse in motivazione una lontana ma sempre condivisibile decisione di questaCorte * * 1 n. 824 del 1971 aprendo la via al nesso tra i requisiti all uoporilevanti l attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quellaparticolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico dellagiurisdizione contenziosa e di farlo nel contesto di una controversia tra particontrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro.

Non può negarsi chequesto tipo di provvedimenti tipici della giurisdizione contenziosa siano stati in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023periodo recente sempre più spesso surrogati nella forma dall utilizzazione delmodello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto.

Taleconstatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l esistenza dellacaratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinariodel processo fino a indurre alla tesi che “la decisorietà dunque consistenell attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiedeappunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere ..

“ il quale giudicatoè un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”.

Tale non è quella che si realizza necessariamente nel processo ordinario o speciale di cognizione quanto piuttostoquella “che si esprime su una controversia anche solo potenziale fra particontrapposte chiamate .. a confrontarsi in contraddittorio nel processo” v. ** U n. 26989 16 e * * U n. 27073 16 rispettivamente relative ai decreticonclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti edella proposta di concordato preventivo ».2.1.2.

Occorre aggiungere che sui riferiti princìpi oggi si registra una sostanzialecontinuità di interpretazioni con la specificazione che «se invece il provvedimentoal quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere dovere delgiudice di decidere controversie tra parti contrapposte in cui ciascuna tendeall accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell altra esso non puòavere contenuto sostanziale di sentenza né carattere decisorio finanche ove non siasuscettibile di alcuna forma di impugnazione» cfr. la già citata * SU n. 22048del 2023 .2.1.3. * affermarsi dunque sinteticamente in armonia con quantoanalogamente sancito dall appena menzionata statuizione delle Sezioni Unite che«a l art. 111 settimo comma * è garanzia del diritto di chi sia stato parte diun procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta infunzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo b da ciò resta integrata lagaranzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimentoconclusivo di quel procedimento qualunque ne sia la forma secondo il concetto didecisorietà c nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale lacaratteristica di decisorietà cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso percassazione per violazione di legge parimenti attinge la natura sostanziale delprovvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettivecontrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili diassorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili sì ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus».2.2.

Alla stregua dei suesposti princìpi pienamente condivisi dal Collegio neconsegue allora che può trovare sicura conferma l indirizzo ermeneutico giàespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento emesso insede di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale su richiesta di uno dei genitoriex art. 709 ter cod. proc. civ. ha autorizzato nella specie la vaccinazione controil * 19 del figlio minorenne senza il consenso dell altro genitore si configuracome un provvedimento di volontaria giurisdizione volto non già a dirimere conautorità di giudicato un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori ma a valutare lacorrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all interesse del minorecostituendo pertanto espressione di una forma gestoria dell interesse diquest ultimo con conseguente esclusione dell impugnabilità anche ai sensi dell art.111 * cfr. * n. 28331 del 2017 in tema di autorizzazione a condurre con séil figlio minore in settimana bianca * n. 21667 del 2015 in tema di rilascio dipassaporto.

Entrambe queste pronunce sono richiamate in motivazione dalla piùrecente * n. 6320 del 2023 resa su ricorso ex art. 111 comma 7 * controun decreto analogo a quello oggi impugnato.

Lì tuttavia il ricorso fu consideratoammissibile perché diretto a contestare esclusivamente la statuizione sulle speseavente certamente carattere decisorio e definitivo .3.

In relazione al suo quinto motivo invece volto a censurare la mancatacompensazione integrale delle spese del doppio grado da parte della corte di appellolo stesso benché ammissibile sotto il profilo dell art. 111 comma 7 * in partequa infatti investe un provvedimento definitivo di carattere decisorio che incideindubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti non soggetto alla possibilità diimpugnazione in altre sedi cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.6320 del 2023 * n. 2890 del 2023 * n. 2888 del 2023 * n. 9348 del2017 * n. 2986 del 2012 * n. 9516 del 2005 si rivela inveceinammissibile alla stregua delle concrete argomentazioni svolte nella suddetta giàdescritta doglianza.3.1.

In proposito invero è sufficiente ricordare che come ancora recentementeribadito da * n. 15697 del 2023 cfr. in motivazione «la denuncia di violazionedella norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso in questa sede* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmentevittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n. 2984 del 2022* n. 26912 del 2020 * n. 18128 del 2020 e tanto non è dato cogliere dalmotivo all esame. * inoltre omette di considerare che è la statuizione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguatamotivazione non la decisione del giudice di non procedere a compensazione totaleo anche soltanto parziale cfr. ex multis * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del2020 * n. 11744 del 2004 * n. 6756 del 2004 * n. 10009 del 2003 .In altri termini la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà conla conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese anche se adottata senzaprendere in esame l eventualità di una compensazione non può essere censurata inCassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione cfr. * n.11329 del 2019 ».4.

L odierno ricorso di * * dunque deve essere dichiaratoinammissibile restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità attesoil principio di soccombenza altresì dandosi atto che giusta quanto precisato da *SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 malgrado il tenore della pronuncia adottatanon è dovuto il pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificatoposto che ai sensi dell art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è soggettoal contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.4.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso di * * e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da *Trapani che si liquidano in € 2.000 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di legge.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 settembre 2023.Il Presidente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso di * * e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da *Trapani che si liquidano in € 2.000 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di legge.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 settembre 2023.Il Presidente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] * 111* 7 * –* * * Consigliere* * ** * * Consigliere 19 PER ** * * ConsigliereU d. 14/09/2023 CC* * * Consigliere rel. C ron.* 2969/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 2969/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale appostaa margine del ricorso dall * * * con domicilio eletto pressol indirizzo di posta elettronica certificata di quest [OSCURATO:EMAIL]. ricorrentecontroTRAPANI * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alcontroricorso dagli Avvocati * * * e * * *presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino alla via * * n. 46. controricorrenteavverso il decreto n. cron. 1214/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/20231. Con decreto del 20/21 luglio 2022 il Tribunale di Torino adito da *Trapani madre dei minori * ed * * autorizzò la prima in qualitàdi genitore esercente la potestà sui secondi «a prestare il consenso informato allasomministrazione del trattamento vaccinale anti * 19 ed i relativi richiami per ifigli … anche in assenza del consenso dell altro genitore» * *che condannò pure al pagamento delle spese giudiziali ponendo invece a carico dientrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese della espletata c.t.u..2. Il reclamo promosso da * * contro questa decisione è statorespinto dalla Corte di appello di Torino con decreto del 23 novembre 2022 n. 1214 reso nel contraddittorio con * Trapani e con l intervento del ProcuratoreGenerale presso quella corte nel quale si è osservato tra l altro che «Le tesi su cuisi fonda l opposizione paterna sono ampiamente sconfessate dalla letteraturascientifica e del resto l utilità del vaccino nell aver determinato una drasticacontrazione della mortalità della malattia è conclamata. I riferimenti del reclamantealle nuove circolari sono inconferenti giacché non riguardano soggetti che nonabbiano ricevuto alcuna dose vaccinale quanto ai paventati effetti collaterali delvaccino dalla stessa esposizione del reclamante ne risulta manifesta la pressochéminima rilevanza e l assoluta incomparabilità rispetto ai benefici in termini disicurezza che dal vaccino derivano. In via generale è evidente che la strada maestranella decisione dei contrasti fra i genitori sulla necessità di sottoporre i minori allavaccinazione è quella di seguire le indicazioni delle autorità competenti in materiasalva la specifica prova che nel caso di specie i minori in questione presentinopatologie o caratteristiche proprie che sconsiglino la vaccinazione e sempre che talicasi siano espressamente previsti ed esclusi dalla vaccinazione dalle indicazioni dellestesse autorità sanitarie spazio per teorie alternative ove non validate dallecompetenti autorità non ve ne può essere anche perché né il padre reclamante néi giudici di primo e secondo grado hanno alcuna significativa preparazione scientificanella materia. Ebbene il reclamante non ha fornito alcuna prova di una specificainidoneità dei figli a ricevere la vaccinazione. Peraltro nel caso di specie si è andatioltre e non ci si è limitati al mero recepimento delle indicazioni delle autorità sanitariema si è disposta ed effettuata una CTU sui minori in questione. L esito è statoappunto che non esistono controindicazioni. Il reclamante contesta pretendendoesami ulteriori in una capziosa ricerca che se non è stata ritenuta necessaria dallospecialista incaricato evidentemente si deve ritenere tale necessità non presenta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023del resto è chiaro che nel caso di una campagna vaccinale che riguarda la totalitàdella popolazione com è quella in esame la pretesa di sottoporre ogni singolosoggetto a complesse procedure diagnostiche si identifica in sostanza con lanegazione stessa della campagna che ovviamente sarebbe impossibile condurre intali termini ed appare dunque il portato di un pregiudizio ideologico che non puòtrovare spazio né in ambito scientifico né in quello giudiziario. Quanto al consensoinformato come sottolineato nel provvedimento impugnato questo viene prestatodal genitore titolare della responsabilità non dal minore che pure è stato ascoltato quello che per ragioni di età rendeva opportuno l ascolto e ove vi sia contrastofra i genitori dal genitore giudizialmente autorizzato ovvero nel caso specifico lamadre. Il reclamo dev essere pertanto respinto ed il reclamante condannato arifondere le spese sostenute da parte reclamata anche nel presente grado. Inproposito infatti non è accoglibile la richiesta del reclamante che per il caso direiezione del reclamo insiste per la compensazione delle spese di entrambi i gradidel giudizio per “la peculiarità della controversia avente ad oggetto un tema oggettodi ampio dibattito e la natura stessa degli interessi coinvolti” … ».3. Per la cassazione di questo decreto ricorre ex art. 111 comma 7 ** * affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. * con controricorso * *RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente in sintesiI «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 315 bis 316336 bis e 337 octies c.c. nonché degli artt. 12 della * di * * e 6della * di * sui diritti dei minori in relazione agli artt. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omesso ascolto dellafiglia minore * capace di discernimento con conseguente mancatavalorizzazione delle capacità di comprensione e di decisione e della sua dignitàII «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 316 e 336bis c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7* omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma *di un fatto decisivo ossia dell audizione del figlio * tenutasi all udienza del21/03/2022». Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto erroneamente chel ascolto tenutosi all udienza del 21 marzo 2022 garantisse il coinvolgimentonecessario del minore * * nell informazione e nell assunzione della suadecisione sanitaria sul trattamento vaccinale* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023III «Violazione e falsa applicazione degli artt. 709 ter c.p.c. 316 e 337 ter c.c.2 e 3 della l. n. 219/2017 2 3 e 32 * 24 della * * sui “Dirittidell * in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * lamentandosi la violazione e falsa applicazione del principio del migliorinteresse dei minori o cd. best interest of child nel dirimere il conflitto tra i genitoriin materia di vaccinazione anti * 19 di bambini che non presentano condizioni difragilità motivata da patologie individuate dalle autorità sanitarie stataliIV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneagli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omessaalla salute nonché l omessa valutazione della mancanza di prove su tale gravepregiudizio omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * di un fatto decisivo ossia dello stato di buona salute dei due figli minoriovvero dell assenza di un grave pregiudizio alla loro salute». Si censura il decretoimpugnato nella parte in cui aveva omesso di accertare che dalle risultanze dellac.t.u. i minori * ed * * di dodici e di undici anni nonpresentavano un elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistentitale da esporli a forme più severe di infezioni da virus * * 2 nella variante* circolanteV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 92 c.p.c. in relazione agli artt.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * atteso che i profili richiamatidalla corte torinese erano idonei ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni richiestedall art. 92 cod. proc. civ. tali da giustificare l integrale compensazione delle speselegali dei due gradi di giudizio.2. L odierno ricorso promosso ex art. 111 comma 7 * deve esseredichiarato inammissibile quanto ai suoi primi quattro motivi tutti diretti contro lastatuizione di merito del giudice del reclamo alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.2.1. * premettere che come recentemente ricordato da * SU n. 22423del 2023 questa Corte «ha da tempo chiarito con la nota sentenza delle SezioniUnite n. 2953 del 1953 e poi ripetutamente ribadito che un provvedimentoancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto assume carattere decisorioquando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicatocon la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario percassazione ai sensi dell art. 111 comma 7 * il provvedimento giudiziario deve* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitivitàin quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile SUn.1914/2014 cfr. Corte cost. n. 89/2021 p. 7.2 . È affermazione ancora attualequella secondo cui “le due condizioni devono coesistere in quanto è irrilevante ladecisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per unanuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti quanto per il sopravveniredi nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” SU n. 6220/1986 conriferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni ex artt.317 bis e 330 ss. c.c. . In altri termini il contenuto decisorio integrativo della primacondizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato concarattere vincolante rispetto all oggetto della pronuncia in modo da garantirnel immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l efficacia del giudicato exart. 2909 c.c.».2.1.1. * SU n. 22048 del 2023 a sua volta ha ricordato che «il concettodi decisorietà tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento algiudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta quale che sia la forma delprovvedimento stesso purché codesto sia altresì definitivo vale a dire insuscettibiledi distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimentoulteriore a sua volta impugnabile ha conosciuto una ulteriore evoluzione in chiavedi compatibilità costituzionale. Ai fini della garanzia costituzionale di cui all art. 111* quel concetto è stato affinato in senso relativo così da renderlo coerente conle caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatoreper la tutela dei diritti. La garanzia costituzionale di cui all art. 111 * mira acontrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimentisuscettibili di passare in giudicato cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi dellagiurisdizione contenziosa mediante i quali “il giudice per realizzare la volontà dilegge nel caso concreto riconosce o attribuisce un diritto soggettivo oggetto dicontestazione anche solo eventuale nel contraddittorio delle parti”. Così invero siespresse in motivazione una lontana ma sempre condivisibile decisione di questaCorte * * 1 n. 824 del 1971 aprendo la via al nesso tra i requisiti all uoporilevanti l attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quellaparticolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico dellagiurisdizione contenziosa e di farlo nel contesto di una controversia tra particontrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro. Non può negarsi chequesto tipo di provvedimenti tipici della giurisdizione contenziosa siano stati in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023periodo recente sempre più spesso surrogati nella forma dall utilizzazione delmodello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto. Taleconstatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l esistenza dellacaratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinariodel processo fino a indurre alla tesi che “la decisorietà dunque consistenell attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiedeappunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere .. “ il quale giudicatoè un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”. Tale non è quella che si realizza necessariamente nel processo ordinario o speciale di cognizione quanto piuttostoquella “che si esprime su una controversia anche solo potenziale fra particontrapposte chiamate .. a confrontarsi in contraddittorio nel processo” v. ** U n. 26989 16 e * * U n. 27073 16 rispettivamente relative ai decreticonclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti edella proposta di concordato preventivo ».2.1.2. Occorre aggiungere che sui riferiti princìpi oggi si registra una sostanzialecontinuità di interpretazioni con la specificazione che «se invece il provvedimentoal quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere dovere delgiudice di decidere controversie tra parti contrapposte in cui ciascuna tendeall accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell altra esso non puòavere contenuto sostanziale di sentenza né carattere decisorio finanche ove non siasuscettibile di alcuna forma di impugnazione» cfr. la già citata * SU n. 22048del 2023 .2.1.3. * affermarsi dunque sinteticamente in armonia con quantoanalogamente sancito dall appena menzionata statuizione delle Sezioni Unite che«a l art. 111 settimo comma * è garanzia del diritto di chi sia stato parte diun procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta infunzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo b da ciò resta integrata lagaranzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimentoconclusivo di quel procedimento qualunque ne sia la forma secondo il concetto didecisorietà c nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale lacaratteristica di decisorietà cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso percassazione per violazione di legge parimenti attinge la natura sostanziale delprovvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettivecontrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili diassorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili sì ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus».2.2. Alla stregua dei suesposti princìpi pienamente condivisi dal Collegio neconsegue allora che può trovare sicura conferma l indirizzo ermeneutico giàespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento emesso insede di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale su richiesta di uno dei genitoriex art. 709 ter cod. proc. civ. ha autorizzato nella specie la vaccinazione controil * 19 del figlio minorenne senza il consenso dell altro genitore si configuracome un provvedimento di volontaria giurisdizione volto non già a dirimere conautorità di giudicato un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori ma a valutare lacorrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all interesse del minorecostituendo pertanto espressione di una forma gestoria dell interesse diquest ultimo con conseguente esclusione dell impugnabilità anche ai sensi dell art.111 * cfr. * n. 28331 del 2017 in tema di autorizzazione a condurre con séil figlio minore in settimana bianca * n. 21667 del 2015 in tema di rilascio dipassaporto. Entrambe queste pronunce sono richiamate in motivazione dalla piùrecente * n. 6320 del 2023 resa su ricorso ex art. 111 comma 7 * controun decreto analogo a quello oggi impugnato. Lì tuttavia il ricorso fu consideratoammissibile perché diretto a contestare esclusivamente la statuizione sulle speseavente certamente carattere decisorio e definitivo .3. In relazione al suo quinto motivo invece volto a censurare la mancatacompensazione integrale delle spese del doppio grado da parte della corte di appellolo stesso benché ammissibile sotto il profilo dell art. 111 comma 7 * in partequa infatti investe un provvedimento definitivo di carattere decisorio che incideindubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti non soggetto alla possibilità diimpugnazione in altre sedi cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.6320 del 2023 * n. 2890 del 2023 * n. 2888 del 2023 * n. 9348 del2017 * n. 2986 del 2012 * n. 9516 del 2005 si rivela inveceinammissibile alla stregua delle concrete argomentazioni svolte nella suddetta giàdescritta doglianza.3.1. In proposito invero è sufficiente ricordare che come ancora recentementeribadito da * n. 15697 del 2023 cfr. in motivazione «la denuncia di violazionedella norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso in questa sede* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmentevittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n. 2984 del 2022* n. 26912 del 2020 * n. 18128 del 2020 e tanto non è dato cogliere dalmotivo all esame. * inoltre omette di considerare che è la statuizione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguatamotivazione non la decisione del giudice di non procedere a compensazione totaleo anche soltanto parziale cfr. ex multis * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del2020 * n. 11744 del 2004 * n. 6756 del 2004 * n. 10009 del 2003 .In altri termini la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà conla conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese anche se adottata senzaprendere in esame l eventualità di una compensazione non può essere censurata inCassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione cfr. * n.11329 del 2019 ».4. L odierno ricorso di * * dunque deve essere dichiaratoinammissibile restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità attesoil principio di soccombenza altresì dandosi atto che giusta quanto precisato da *SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 malgrado il tenore della pronuncia adottatanon è dovuto il pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificatoposto che ai sensi dell art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è soggettoal contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente [OSCURATO:PERSONA] * 111* 7 * –* * * Consigliere* * ** * * Consigliere 19 PER ** * * ConsigliereU d. 14/09/2023 CC* * * Consigliere rel. C ron.* 2969/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 2969/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale appostaa margine del ricorso dall * * * con domicilio eletto pressol indirizzo di posta elettronica certificata di quest [OSCURATO:EMAIL]. ricorrentecontroTRAPANI * rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata alcontroricorso dagli Avvocati * * * e * * *presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino alla via * * n. 46. controricorrenteavverso il decreto n. cron. 1214/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOpubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/09/2023dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/20231. Con decreto del 20/21 luglio 2022 il Tribunale di Torino adito da *Trapani madre dei minori * ed * * autorizzò la prima in qualitàdi genitore esercente la potestà sui secondi «a prestare il consenso informato allasomministrazione del trattamento vaccinale anti * 19 ed i relativi richiami per ifigli … anche in assenza del consenso dell altro genitore» * *che condannò pure al pagamento delle spese giudiziali ponendo invece a carico dientrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese della espletata c.t.u..2. Il reclamo promosso da * * contro questa decisione è statorespinto dalla Corte di appello di Torino con decreto del 23 novembre 2022 n. 1214 reso nel contraddittorio con * Trapani e con l intervento del ProcuratoreGenerale presso quella corte nel quale si è osservato tra l altro che «Le tesi su cuisi fonda l opposizione paterna sono ampiamente sconfessate dalla letteraturascientifica e del resto l utilità del vaccino nell aver determinato una drasticacontrazione della mortalità della malattia è conclamata. I riferimenti del reclamantealle nuove circolari sono inconferenti giacché non riguardano soggetti che nonabbiano ricevuto alcuna dose vaccinale quanto ai paventati effetti collaterali delvaccino dalla stessa esposizione del reclamante ne risulta manifesta la pressochéminima rilevanza e l assoluta incomparabilità rispetto ai benefici in termini disicurezza che dal vaccino derivano. In via generale è evidente che la strada maestranella decisione dei contrasti fra i genitori sulla necessità di sottoporre i minori allavaccinazione è quella di seguire le indicazioni delle autorità competenti in materiasalva la specifica prova che nel caso di specie i minori in questione presentinopatologie o caratteristiche proprie che sconsiglino la vaccinazione e sempre che talicasi siano espressamente previsti ed esclusi dalla vaccinazione dalle indicazioni dellestesse autorità sanitarie spazio per teorie alternative ove non validate dallecompetenti autorità non ve ne può essere anche perché né il padre reclamante néi giudici di primo e secondo grado hanno alcuna significativa preparazione scientificanella materia. Ebbene il reclamante non ha fornito alcuna prova di una specificainidoneità dei figli a ricevere la vaccinazione. Peraltro nel caso di specie si è andatioltre e non ci si è limitati al mero recepimento delle indicazioni delle autorità sanitariema si è disposta ed effettuata una CTU sui minori in questione. L esito è statoappunto che non esistono controindicazioni. Il reclamante contesta pretendendoesami ulteriori in una capziosa ricerca che se non è stata ritenuta necessaria dallospecialista incaricato evidentemente si deve ritenere tale necessità non presenta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023del resto è chiaro che nel caso di una campagna vaccinale che riguarda la totalitàdella popolazione com è quella in esame la pretesa di sottoporre ogni singolosoggetto a complesse procedure diagnostiche si identifica in sostanza con lanegazione stessa della campagna che ovviamente sarebbe impossibile condurre intali termini ed appare dunque il portato di un pregiudizio ideologico che non puòtrovare spazio né in ambito scientifico né in quello giudiziario. Quanto al consensoinformato come sottolineato nel provvedimento impugnato questo viene prestatodal genitore titolare della responsabilità non dal minore che pure è stato ascoltato quello che per ragioni di età rendeva opportuno l ascolto e ove vi sia contrastofra i genitori dal genitore giudizialmente autorizzato ovvero nel caso specifico lamadre. Il reclamo dev essere pertanto respinto ed il reclamante condannato arifondere le spese sostenute da parte reclamata anche nel presente grado. Inproposito infatti non è accoglibile la richiesta del reclamante che per il caso direiezione del reclamo insiste per la compensazione delle spese di entrambi i gradidel giudizio per “la peculiarità della controversia avente ad oggetto un tema oggettodi ampio dibattito e la natura stessa degli interessi coinvolti” … ».3. Per la cassazione di questo decreto ricorre ex art. 111 comma 7 ** * affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.. * con controricorso * *RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente in sintesiI «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 315 bis 316336 bis e 337 octies c.c. nonché degli artt. 12 della * di * * e 6della * di * sui diritti dei minori in relazione agli artt. 360comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omesso ascolto dellafiglia minore * capace di discernimento con conseguente mancatavalorizzazione delle capacità di comprensione e di decisione e della sua dignitàII «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 219/2017 316 e 336bis c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7* omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma *di un fatto decisivo ossia dell audizione del figlio * tenutasi all udienza del21/03/2022». Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto erroneamente chel ascolto tenutosi all udienza del 21 marzo 2022 garantisse il coinvolgimentonecessario del minore * * nell informazione e nell assunzione della suadecisione sanitaria sul trattamento vaccinale* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023III «Violazione e falsa applicazione degli artt. 709 ter c.p.c. 316 e 337 ter c.c.2 e 3 della l. n. 219/2017 2 3 e 32 * 24 della * * sui “Dirittidell * in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * lamentandosi la violazione e falsa applicazione del principio del migliorinteresse dei minori o cd. best interest of child nel dirimere il conflitto tra i genitoriin materia di vaccinazione anti * 19 di bambini che non presentano condizioni difragilità motivata da patologie individuate dalle autorità sanitarie stataliIV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazioneagli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * stante l omessaalla salute nonché l omessa valutazione della mancanza di prove su tale gravepregiudizio omesso esame ex art. 360 comma 1 nn. 5 e 4 c.p.c. e 111 comma7 * di un fatto decisivo ossia dello stato di buona salute dei due figli minoriovvero dell assenza di un grave pregiudizio alla loro salute». Si censura il decretoimpugnato nella parte in cui aveva omesso di accertare che dalle risultanze dellac.t.u. i minori * ed * * di dodici e di undici anni nonpresentavano un elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistentitale da esporli a forme più severe di infezioni da virus * * 2 nella variante* circolanteV «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 92 c.p.c. in relazione agli artt.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e 111 comma 7 * atteso che i profili richiamatidalla corte torinese erano idonei ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni richiestedall art. 92 cod. proc. civ. tali da giustificare l integrale compensazione delle speselegali dei due gradi di giudizio.2. L odierno ricorso promosso ex art. 111 comma 7 * deve esseredichiarato inammissibile quanto ai suoi primi quattro motivi tutti diretti contro lastatuizione di merito del giudice del reclamo alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.2.1. * premettere che come recentemente ricordato da * SU n. 22423del 2023 questa Corte «ha da tempo chiarito con la nota sentenza delle SezioniUnite n. 2953 del 1953 e poi ripetutamente ribadito che un provvedimentoancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto assume carattere decisorioquando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicatocon la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario percassazione ai sensi dell art. 111 comma 7 * il provvedimento giudiziario deve* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitivitàin quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile SUn.1914/2014 cfr. Corte cost. n. 89/2021 p. 7.2 . È affermazione ancora attualequella secondo cui “le due condizioni devono coesistere in quanto è irrilevante ladecisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per unanuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti quanto per il sopravveniredi nuove circostanze nonché per motivi di legittimità” SU n. 6220/1986 conriferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni ex artt.317 bis e 330 ss. c.c. . In altri termini il contenuto decisorio integrativo della primacondizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato concarattere vincolante rispetto all oggetto della pronuncia in modo da garantirnel immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l efficacia del giudicato exart. 2909 c.c.».2.1.1. * SU n. 22048 del 2023 a sua volta ha ricordato che «il concettodi decisorietà tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento algiudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta quale che sia la forma delprovvedimento stesso purché codesto sia altresì definitivo vale a dire insuscettibiledi distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimentoulteriore a sua volta impugnabile ha conosciuto una ulteriore evoluzione in chiavedi compatibilità costituzionale. Ai fini della garanzia costituzionale di cui all art. 111* quel concetto è stato affinato in senso relativo così da renderlo coerente conle caratteristiche del modello processuale di volta in volta prescelto dal legislatoreper la tutela dei diritti. La garanzia costituzionale di cui all art. 111 * mira acontrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimentisuscettibili di passare in giudicato cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi dellagiurisdizione contenziosa mediante i quali “il giudice per realizzare la volontà dilegge nel caso concreto riconosce o attribuisce un diritto soggettivo oggetto dicontestazione anche solo eventuale nel contraddittorio delle parti”. Così invero siespresse in motivazione una lontana ma sempre condivisibile decisione di questaCorte * * 1 n. 824 del 1971 aprendo la via al nesso tra i requisiti all uoporilevanti l attitudine del provvedimento a incidere su diritti soggettivi con quellaparticolare efficacia che corrisponde al giudicato e che è oggetto tipico dellagiurisdizione contenziosa e di farlo nel contesto di una controversia tra particontrapposte chiamate a misurarsi in contraddittorio tra loro. Non può negarsi chequesto tipo di provvedimenti tipici della giurisdizione contenziosa siano stati in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023periodo recente sempre più spesso surrogati nella forma dall utilizzazione delmodello camerale di definizione del giudizio concluso da un decreto. Taleconstatazione ha indotto queste Sezioni Unite a confermare l esistenza dellacaratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinariodel processo fino a indurre alla tesi che “la decisorietà dunque consistenell attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato nel che risiedeappunto la differenza tra il semplice incidere e il decidere .. “ il quale giudicatoè un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”. Tale non è quella che si realizza necessariamente nel processo ordinario o speciale di cognizione quanto piuttostoquella “che si esprime su una controversia anche solo potenziale fra particontrapposte chiamate .. a confrontarsi in contraddittorio nel processo” v. ** U n. 26989 16 e * * U n. 27073 16 rispettivamente relative ai decreticonclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti edella proposta di concordato preventivo ».2.1.2. Occorre aggiungere che sui riferiti princìpi oggi si registra una sostanzialecontinuità di interpretazioni con la specificazione che «se invece il provvedimentoal quale il processo è preordinato non costituisce espressione del potere dovere delgiudice di decidere controversie tra parti contrapposte in cui ciascuna tendeall accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell altra esso non puòavere contenuto sostanziale di sentenza né carattere decisorio finanche ove non siasuscettibile di alcuna forma di impugnazione» cfr. la già citata * SU n. 22048del 2023 .2.1.3. * affermarsi dunque sinteticamente in armonia con quantoanalogamente sancito dall appena menzionata statuizione delle Sezioni Unite che«a l art. 111 settimo comma * è garanzia del diritto di chi sia stato parte diun procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta infunzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo b da ciò resta integrata lagaranzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimentoconclusivo di quel procedimento qualunque ne sia la forma secondo il concetto didecisorietà c nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale lacaratteristica di decisorietà cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso percassazione per violazione di legge parimenti attinge la natura sostanziale delprovvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettivecontrapposte ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili diassorbimento in decisioni “altre” provvedimenti modificabili sì ma solo in forzadel sopravvenire di circostanze nuove e diverse secondo i canoni del giudicato cd.allo stato degli atti o come anche suol dirsi del giudicato rebus sic stantibus».2.2. Alla stregua dei suesposti princìpi pienamente condivisi dal Collegio neconsegue allora che può trovare sicura conferma l indirizzo ermeneutico giàespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento emesso insede di reclamo avverso il decreto con cui il tribunale su richiesta di uno dei genitoriex art. 709 ter cod. proc. civ. ha autorizzato nella specie la vaccinazione controil * 19 del figlio minorenne senza il consenso dell altro genitore si configuracome un provvedimento di volontaria giurisdizione volto non già a dirimere conautorità di giudicato un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori ma a valutare lacorrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all interesse del minorecostituendo pertanto espressione di una forma gestoria dell interesse diquest ultimo con conseguente esclusione dell impugnabilità anche ai sensi dell art.111 * cfr. * n. 28331 del 2017 in tema di autorizzazione a condurre con séil figlio minore in settimana bianca * n. 21667 del 2015 in tema di rilascio dipassaporto. Entrambe queste pronunce sono richiamate in motivazione dalla piùrecente * n. 6320 del 2023 resa su ricorso ex art. 111 comma 7 * controun decreto analogo a quello oggi impugnato. Lì tuttavia il ricorso fu consideratoammissibile perché diretto a contestare esclusivamente la statuizione sulle speseavente certamente carattere decisorio e definitivo .3. In relazione al suo quinto motivo invece volto a censurare la mancatacompensazione integrale delle spese del doppio grado da parte della corte di appellolo stesso benché ammissibile sotto il profilo dell art. 111 comma 7 * in partequa infatti investe un provvedimento definitivo di carattere decisorio che incideindubbiamente sui diritti patrimoniali delle parti non soggetto alla possibilità diimpugnazione in altre sedi cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n.6320 del 2023 * n. 2890 del 2023 * n. 2888 del 2023 * n. 9348 del2017 * n. 2986 del 2012 * n. 9516 del 2005 si rivela inveceinammissibile alla stregua delle concrete argomentazioni svolte nella suddetta giàdescritta doglianza.3.1. In proposito invero è sufficiente ricordare che come ancora recentementeribadito da * n. 15697 del 2023 cfr. in motivazione «la denuncia di violazionedella norma di cui all art. 91 comma 1 cod. proc. civ. trova ingresso in questa sede* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmentevittoriosa cfr. ex aliis anche nelle rispettive motivazioni * n. 2984 del 2022* n. 26912 del 2020 * n. 18128 del 2020 e tanto non è dato cogliere dalmotivo all esame. * inoltre omette di considerare che è la statuizione dicompensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguatamotivazione non la decisione del giudice di non procedere a compensazione totaleo anche soltanto parziale cfr. ex multis * n. 2984 del 2022 * n. 26912 del2020 * n. 11744 del 2004 * n. 6756 del 2004 * n. 10009 del 2003 .In altri termini la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle speseprocessuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà conla conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese anche se adottata senzaprendere in esame l eventualità di una compensazione non può essere censurata inCassazione neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione cfr. * n.11329 del 2019 ».4. L odierno ricorso di * * dunque deve essere dichiaratoinammissibile restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità attesoil principio di soccombenza altresì dandosi atto che giusta quanto precisato da *SU n. 4315 del 2020 rv. 657198 06 malgrado il tenore della pronuncia adottatanon è dovuto il pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificatoposto che ai sensi dell art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è soggettoal contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso di * * e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da *Trapani che si liquidano in € 2.000 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di legge.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 settembre 2023.Il Presidente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso di * * e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da *Trapani che si liquidano in € 2.000 00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00 ed agli accessori di legge.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 14 settembre 2023.Il Presidente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2969/2023Numero sezionale 3905/2023Numero di raccolta generale 26700/2023Data pubblicazione 18/09/2023* *
Decreto Cassazione n. 26700/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris