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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 33153/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11863/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 399/2017 depositata il 29/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la domanda proposta dal Fallimento per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2° l.fall., delle rimesse solutorie affluite, nel periodo sospetto di cui all’art. 67, comma 2°, l.fall, sul conto corrente ordinario n. 11238, intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità “[OSCURATO:SOCIETA]”) e la conseguente domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 368.388,81 (pari a lire 713.300.208) o del diverso importo accertato in corso di giudizio,oltre interessi e rivalutazione monetaria. 1.1 La Corte non riteneva raggiunta la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria fallimentare evidenziando l’inidoneità degli elementi presuntivi (risultanze dei bilanci e della [OSCURATO:PERSONA] e iscrizioni di ipoteche volontarie) addotti dalla procedura a dimostrazione della scientia decotionis in capo a [OSCURATO:SOCIETA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall, 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art 360, comma 1°, n. 5 , c.p.c. , per non aver la Corte preso in considerazione i dati del bilancio al 31/12/1997, chiuso, secondo il documento prodotto dal Fallimento, in perdita di esercizio per lire 650.784.836 e con passività per un totale per lire 62.487.302.260, le numerose ipoteche iscritte sui beni di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di mutui contratti con le banche e le risultanze della [OSCURATO:PERSONA], che segnalavano plurime situazioni di sconfinamento dei fidi accordati all’imprenditore poi fallito.

2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c.: viene imputato alla Corte di aver errato nel ritenere non muniti dei caratteri della gravità, precisione e concordanza gli elementi indiziari della scientia decotionis da parte della Banca offerti dal Fallimento con riferimento alle risultanze dei bilanci, della [OSCURATO:PERSONA] e alle iscrizioni di ipoteche.

3. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione de gli artt. 67, comma 2°, l.fall., 112, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art . 360 , comma 1 ° n. 3, 4 e 5, c.p.c; il ricorrente, oltre a ribadire l’inadeguata valutazione delle risultanze di bilancio e della [OSCURATO:PERSONA] e dell’andamento del conto, lamenta che la Corte, nel confermare la statuizione del Tribunale che non aveva ammesso le prove testimoniali e la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia incorsa nella violazione del principio di libera acquisizione probatorio.

4. Il quarto motivo prospetta la « omessa motivazione in ordine al riferimento della conoscenza dello stato di decozione in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio già trattato tra le parti», costituito dal momento della decorrenza della consapevolezza dello stato di decozione.

5. Il quinto motivo denuncia , ancora , la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, l.fall., 112,115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e 5, c.p.c. perché la Corte distrettuale non si è espressa sulle richieste di ammissione della prova testimoniale e dell’istanza ex art 210 c.p.c..

6. Il primo , il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 6.1 Con riferimento alle dedotte violazioni di legge, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l. fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens.

La scientia decotionis dell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita « alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza»(cfr. Cass. 10573/2018 e 13445/2023).

Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare -, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021).

È stato anche precisato che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass.3854/2019 e 3336/2015). 6.3 Orbene, come sopra si è dato conto, la Corte distrettuale ha ritenuto non sufficientemente gravi, precisi e concordanti a fornire la prova della conoscenza dello stato di decozione della società fallita gli indizi addotti dalla curatela: in particolare le segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA] risalivano a date successive al periodo sospetto, i bilanci non sono stati ritenuti di utilità per valutazione della scientia decotionis , così come l’iscrizione di ipoteche volontarie e risalenti nel tempo non è stat a reputat a idone a ad assurgere a indizio dell a consapevolezza in capo all’ accipiens dello stato di insolvenza. 6.3 Attraverso le censure in esame, il Fallimento, pur lamentando la violazione di norme di diritto, mira in realtà a contrapporre alle valutazioni della Corte la propria personale interpretazione delle medesime circostanze, cercando di enucleare da ciascuna di esse quegli elementi che avrebbero potuto condurre a un loro diverso apprezzamento. 6.4 Trova, dunque, applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che sia attinente alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte (Cass. nn. 17901/10, 10657/10, 7992/07 e 12467/03). 6.5 Non può, invero, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c.

La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, per esempio, il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez.

U.n. 20867/20). 6.6 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece , laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr., ex multis , Cass.7919/2020,13395/2018, 15107/ 2013). 6.7 Né può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, giacché nel caso di specie i giudici di seconde cure, nella propria autonoma motivazione , hanno escluso rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati.

7. Il quarto motivo è inammissibile , in quanto non è dato comprendere la decisività della denunciata omissione del fatto asseritamente costituito dal momento della decorrenza della consapevolezza dello stato di decozione. 8 Neppure il quinto motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la censura sconta un evidente difetto di specificità. 8.1 Non vengono, infatti, riportati o riassunti i capitoli di prova testimoniali, né è indicato dove e quando la ricorrente avrebbe formulato, nel giudizio di secondo grado, istanza di accesso ai mezzi istruttori della prova per testi e della richiesta di esibizione documenti exart 210 c.p.c., non ammessi dal Tribunale.

9. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater , d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11863/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 399/2017 depositata il 29/3/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la domanda proposta dal Fallimento per la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2° l.fall., delle rimesse solutorie affluite, nel periodo sospetto di cui all’art. 67, comma 2°, l.fall, sul conto corrente ordinario n. 11238, intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità “[OSCURATO:SOCIETA]”) e la conseguente domanda di condanna dell’istituto bancario alla restituzione in favore dell’attrice della somma di € 368.388,81 (pari a lire 713.300.208) o del diverso importo accertato in corso di giudizio,oltre interessi e rivalutazione monetaria. 1.1 La Corte non riteneva raggiunta la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria fallimentare evidenziando l’inidoneità degli elementi presuntivi (risultanze dei bilanci e della [OSCURATO:PERSONA] e iscrizioni di ipoteche volontarie) addotti dalla procedura a dimostrazione della scientia decotionis in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall, 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art 360, comma 1°, n. 5 , c.p.c. , per non aver la Corte preso in considerazione i dati del bilancio al 31/12/1997, chiuso, secondo il documento prodotto dal Fallimento, in perdita di esercizio per lire 650.784.836 e con passività per un totale per lire 62.487.302.260, le numerose ipoteche iscritte sui beni di [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di mutui contratti con le banche e le risultanze della [OSCURATO:PERSONA], che segnalavano plurime situazioni di sconfinamento dei fidi accordati all’imprenditore poi fallito. 2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c.: viene imputato alla Corte di aver errato nel ritenere non muniti dei caratteri della gravità, precisione e concordanza gli elementi indiziari della scientia decotionis da parte della Banca offerti dal Fallimento con riferimento alle risultanze dei bilanci, della [OSCURATO:PERSONA] e alle iscrizioni di ipoteche. 3. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione de gli artt. 67, comma 2°, l.fall., 112, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art . 360 , comma 1 ° n. 3, 4 e 5, c.p.c; il ricorrente, oltre a ribadire l’inadeguata valutazione delle risultanze di bilancio e della [OSCURATO:PERSONA] e dell’andamento del conto, lamenta che la Corte, nel confermare la statuizione del Tribunale che non aveva ammesso le prove testimoniali e la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia incorsa nella violazione del principio di libera acquisizione probatorio. 4. Il quarto motivo prospetta la « omessa motivazione in ordine al riferimento della conoscenza dello stato di decozione in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio già trattato tra le parti», costituito dal momento della decorrenza della consapevolezza dello stato di decozione. 5. Il quinto motivo denuncia , ancora , la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2°, l.fall., 112,115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 e 5, c.p.c. perché la Corte distrettuale non si è espressa sulle richieste di ammissione della prova testimoniale e dell’istanza ex art 210 c.p.c.. 6. Il primo , il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili. 6.1 Con riferimento alle dedotte violazioni di legge, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procedura concorsuale, ove agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l. fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens. La scientia decotionis dell'imprenditore da parte del terzo deve poi essere effettiva e non meramente potenziale, va riferita « alle date delle singole rimesse nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ed implica quindi l'onere della prova, a carico della curatela, della conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'imprenditore, ridondante in vera e propria insolvenza»(cfr. Cass. 10573/2018 e 13445/2023). Tuttavia, trattandosi di prova che può essere fornita in via diretta soltanto tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens era stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza, la procedura concorsuale, ove non ricorrano tali ipotesi, non può che ricorrere alla prova presuntiva offrendo elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza che, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare -, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 18196/2012, 2916/2016, 7163/2020 e 13512/2021). È stato anche precisato che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass.3854/2019 e 3336/2015). 6.3 Orbene, come sopra si è dato conto, la Corte distrettuale ha ritenuto non sufficientemente gravi, precisi e concordanti a fornire la prova della conoscenza dello stato di decozione della società fallita gli indizi addotti dalla curatela: in particolare le segnalazioni della [OSCURATO:PERSONA] risalivano a date successive al periodo sospetto, i bilanci non sono stati ritenuti di utilità per valutazione della scientia decotionis , così come l’iscrizione di ipoteche volontarie e risalenti nel tempo non è stat a reputat a idone a ad assurgere a indizio dell a consapevolezza in capo all’ accipiens dello stato di insolvenza. 6.3 Attraverso le censure in esame, il Fallimento, pur lamentando la violazione di norme di diritto, mira in realtà a contrapporre alle valutazioni della Corte la propria personale interpretazione delle medesime circostanze, cercando di enucleare da ciascuna di esse quegli elementi che avrebbero potuto condurre a un loro diverso apprezzamento. 6.4 Trova, dunque, applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che sia attinente alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte (Cass. nn. 17901/10, 10657/10, 7992/07 e 12467/03). 6.5 Non può, invero, consentirsi che simili doglianze siano mascherate dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, per esempio, il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U.n. 20867/20). 6.6 La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece , laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr., ex multis , Cass.7919/2020,13395/2018, 15107/ 2013). 6.7 Né può ascriversi alla Corte l’addebito di aver pretermesso la valutazione complessiva degli elementi indiziari, operazione che si compie dopo aver isolato elementi che abbiano una parziale positività indiziaria, giacché nel caso di specie i giudici di seconde cure, nella propria autonoma motivazione , hanno escluso rilevanza indiziaria ai singoli elementi analizzati. 7. Il quarto motivo è inammissibile , in quanto non è dato comprendere la decisività della denunciata omissione del fatto asseritamente costituito dal momento della decorrenza della consapevolezza dello stato di decozione. 8 Neppure il quinto motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la censura sconta un evidente difetto di specificità. 8.1 Non vengono, infatti, riportati o riassunti i capitoli di prova testimoniali, né è indicato dove e quando la ricorrente avrebbe formulato, nel giudizio di secondo grado, istanza di accesso ai mezzi istruttori della prova per testi e della richiesta di esibizione documenti exart 210 c.p.c., non ammessi dal Tribunale. 9. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater , d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor
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