CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 07280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsor.g. n. 28298/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in ROMA , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimata - avverso la sentenza n. 787 /20 20 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/7/2020, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a nari per la condanna del Comune di Torino e della Sma t Torino s .p.a. al risarci- mentodei danni subiti dagli attori in conseguenza di taluni eventi fra- nosidagli stessi indicati come riconducibili alla responsabilità delle parti convenute; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – rite- nutala condiv isibilità delle conclusioni raggiunte nella consulenza tec- nica disposta nel corso del giudizio – ha rilevato come gli attori non avessero fornito adeguata dimostrazione del nesso di causalità tra i dannidenunciati a carico dei propri beni immobili e il fa tto dei conve- nuti,con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria origi- nariamenteproposta; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a nari pro- pongonoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugna- zione; ilComune di Torino resiste con controricorso; laSmat [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. nel te- stovigente all’epoca della fissazione; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentreRocco Curto e [OSCURATO:PERSONA] a nari e il Comune di Torino hanno de- positatomemoria; Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri iricorrenti hanno trasmesso alla Corte di cassazione la documen- tazionerelativa all’avvenuta rinuncia al ricorso nei soli confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla corrispondente accettazione di quest’ultima; consideratoche, conil primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 51, 63, 192 e 196 c.p.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3), per avere la corte territoriale erronea- mente omesso di rilevare la sussistenza di gravi motivi idonei a im- porre,ai sensi dell’art. 196 c.p.c., la sostituzione di uno dei consulenti tecnicid’ufficio nominati nel corso del giudizio di primo grado, dettando alriguardo una motivazione del tutto contraddittoria e ingiusta; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 3), per avere la corte territorial e erroneamente omesso dirilevare la circostanza della mancata contestazione, da parte del Co- munedi Torino, della complessiva estensione del bacino di scolo delle acqueprovenienti dai terreni limitrofi agli immobili degli attori e sotto- posti al controllo dell’amministrazione comunale, in tal modo perve- nendoall’erronea conclusione del difetto di prova del nesso di causalità tra il fatto originariamente ascritto alla responsabilità del Comune di Torinoe i danni originariamente rivendicati dagli attori; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso dirilevare la circostanza della mancata contesta zione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’effettiva sussistenza delle perdite negli impianti diconduzione delle acque affidati alla custodia della società convenuta Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inrelazione ai periodi di tempo specificamente dedotti in giudizio dagli attori, con la conseguente erroneità della decisione impugnata nella partein cui ha escluso l’avvenuta dimostrazione della sussistenza di un precisonesso di causalità tra il fatto ascritto alla società convenuta e i dannioriginariamente denunciati dagli attori; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonché degli arti- coli24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3), per avere la corte territorialeerroneamente posto a carico deg li originari attori l’onere del rimborso delle spese di lite relative a entrambi i gradi del giudizio di merito in favore della Sma t [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando di analizzare correttamente,tanto il comportamento processuale degli attori, quanto quello dell a Sma t [OSCURATO:SOCIETA]., così ingiustamente omettendo di di- sporrel’integrale compensazione delle spese di lite in presenza dei re- lativipresupposti di fatto; dev’esserepreliminarmente dichiarata l’estinzione del processo in relazionealla lite tra gli odier ni ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (se- gnatamente riferita alla proposizione del terzo del quarto motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a nari), avendo i ricorrenti ritual- mente rinunciato al ricorso nei confronti di tale società ed avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. accettato detta rinuncia; nelmerito del ricorso proposto nei confronti del Comune di Torino, osserva il Collegio come il primo motivo sia fondato e suscettibile di assorbirela rilevanza del secondo; occorrein primo luogo rilevare come, sec ondo il condivisibile inse- gnamentodella giurisprudenza di questa Corte, l 'utile esperimento del Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rimediodella ricusazione del consulente tecnico è condizionato alla ri- gorosaosservanza del termine stabilito dall ’ art 192 c.p.c. per proporre larelativa ist anza dinanzi al giudice che lo ha nominato: scaduto inu- tilmentetale termine, la semplice sussistenza di motivi di ricusazione nonpuò, di per se, determinare una pronuncia di nulli tà della relazione tecnica o di sostituzione del consulente. N é ha r ilevanz a che i motivi medesimi siano stati conosciuti dalla parte interessata dopo la sca- denzadel termine anzidetto o siano anche successivamente sopravve- nuti:in tal caso, è consentito alla parte sottoporli al giudice onde sol- lecitarlo ad avvalersi della facolt à discrezionale, attribuitagli dall'art 196c.p.c., di disporre per gravi ragioni la rinnovazione delle indagini tecnicheo la sostituzione del consulente. L' e sercizio che, in senso po- sitivoo negativo, il giudice abbia in concreto operato di tale facolt à non èsuscettibile di s indacato in s ede di legittimit à , sempre che la motiva- zioneche lo sorregge sia immune da vizi di logica ( Sez. 2, Sentenza n. 1729del 05/07/1962 , Rv. 252754 - 01) ; inbreve, l’ art. 192, co. 2, c.p.c. , nel prevedere che l ’ istanza di ri- cusazione del consulente tecnico d ’ ufficio dev ’ essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienzadi comparizione, preclude definitivamente la possibilità di farvalere successivamente la situ azione di incompatibilità, con la con- seguenzache la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l ’ ipotesi in cui la parte vengaa conoscenza solo successivamente della situazione di incompa- tibilità,potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l ’ art. 196 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazioneoperata al riguardo è insindacabile in sede di legittimità se lamotivazione è immune da vizi logic i ( Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 08/04/1998, Rv. 514385 – 01 ; conf. Sez. L, Sentenza n. 9231 del 07/07/2001,Rv. 548004 - 01) ; nelcaso di specie, le ragioni indicate dagli odierni ricorrenti a fon- damento dell’istanza di sostituzione del consulente tecnico d’ufficio , geol. [OSCURATO:PERSONA] i , risultano esser maturate nel corso dell’elabora- zione della quarta relazione di c.t.u., allorché fu richiesto al collegio peritale,secondo quanto indicato dal la medesima corte territoriale, di procederealla predisposizione di una relazione di sintesi su l presuppo- sto che “ i CTU non avessero compiutamen t e fornito tutti gli elementi richiestiin relazione alle cause dei due eventi franosi che avevano in- teressatola proprietà attrice ” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata cherichiama il provvedimento del tribunale di Torino del 30/1/2018 ); nel corso di tale quarta relazione, infatti, era emerso, secondo quantoconfermato dallo stesso geologo Valente A rnaldi (cfr. pag. 14 cit.),che quest’ultimo, quale manda nte di una RTI, si era aggiudicato , indata 22/12/2017 (nel corso della terza integrazione di c.t.u.), una gara indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (del valore di euro 91.109,00) assumendocosì un rappo rto di debito - credito con una delle parti omet- tendotuttavia di astenersi (pag. 14 cit.) ; talecircostanza (ritenuta d a l primo giudice tardiva ai fini della pro- posizionedell’istanza di ricusazione) fu in ogni caso ritenuta dal tribu- naleinidonea a integra re gli estremi per il riconoscimento di gravi mo- tiviai fini della sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c. (pag. 15 della sentenzaimpugnata); Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri propostoappello dagli odierni ricorrenti su tale specifico punto, la corteterritoriale ha confermato l’insus sistenza di gravi motivi ex art.196c.p.c. per la sostituzione del c.t.u., osservando doversi ritenere “ in definiva corretto quanto affermato dal tribunale circa il fatto che le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima relazione peritale siano quelle‘fondanti’ e che le stesse non siano state stravolte nelle succes- sivec.t.u.. Né può ragionevolmente sostenersi che la mera partecipa- zionea gare ad evidenza pubblica possa per ciò solo consentire di af- fermareche il c.t.u. si trovi in una concreta ed effe ttiva situazione di conflittodi interessi tale da poter far dubitare della sua terzietà ed im- porrela sua sostituzione, se solo si considerino per l’appunto: -le modalità con le quali il geologo [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato allegare (ovverosia nell’am bito di un RTI); -l’usuale obbligo nelle gare ad evidenza pubblica di depositare le offertein busta chiusa e sigillata; - la mancata aggiudicazione della gara perlomeno in occasione dellaseconda e della terza c.t.u.. Atteso che l’elaborato peritale fond ante le conclusioni dei c.t.u. dev’essereindividuato nella prima e tutt’al più nella seconda relazione peritale,la circostanza che nel corso della quarta relazione peritale il c.t.u.geo. [OSCURATO:PERSONA] si sia aggiudicato una gara indetta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ‘giustifica’ quindi la sua sostituzione con integrale rinnovazionedi tutte le operazioni peritali ” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata); ciòposto, osserva il C ollegio come la motivazione dettat a dal giu- dicea quo a fondamento della ritenuta insussistenza di gravi motivi per lasostituzione del proprio ausiliario, ai sensi dell’art . 196 c.p.c., debba Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenersiirriducibilmente e gravemente illogica e, come tale, del tutto inidonea a giustificare l’avvenuto corretto esercizio delle prerogative processualiallo stesso attribuite da lla ri detta norma; alriguardo, varrà sottolineare come la richiamata motivazione del giudiced’appello trascuri totalmente di considerare come la c.d. quarta relazionedei c.t.u. fosse stat a propriamente sollecitata ( come in pre- cedenzaricordato) su l presupposto che “ i CTU non avessero compiuta- mentefornito tutti gli elementi richiesti in relazione alle cause dei due eventifranosi che avevano interessato la proprietà attrice ” (cfr. pag. 14della sentenza impugnata che richiama il provvedimento del tribu- nale di Torino del 30/1/2018) e , proprio per tale motivo, erano stati invitatiad elaborare una relazione di sintesi che, dunque, fornisse com- piutamentetutti gli elementi richiesti in relazio ne alle cause dei due eventifranosi all’evidenza non adeguatamente forniti in precedenza; risultadunque palese la grave contraddizione logica in cui è incor sa lacorte d’appello nella parte in cui sostiene che l a relazion e tecnica ‘fondante’fosse la pri ma ( e parzialmente la seconda ) , avendo lo stesso giudiced’appello specificato come il primo giudice avesse disposto una relazione di sintesi sul presupposto del ricorso di elementi di insuffi- cienzanei precedenti elaborati ai fini della decisione ; se,dunque, l’acquisizione di una quarta relazione di c.t.u. era stata giudizialmentesollecitata proprio al fine di consentire l’acquisizione di elementidefinitivi ai fini della decisione, deve ritenersi concretamente ragionevole(quantomeno) il sospetto che l’ausiliario , implicato in rap- portidi credito - debito con una delle parti (e dunque in una situazione soggettivadi astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 , n. 2, c.p.c. ) , nonaggiungendo nulla di nuovo rispetto a quanto già contenuto ne lle Adunanzadel 1° febbraio 2023 - R.G. n. 28298/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri precedenti relazioni, abbia agevolato o favorito l’adozione di conclu- sioni(della quarta relazione ) suscettibili di confermare de plano quanto giàemerso nei precedenti elaborati ; deltutto priva di pregio, sotto altro profilo, deve ritenersi l’ecce- zionesollevata dal Comune di Torino , secondo cui l’opera del geologo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata svolta insieme all’altro c.t.u. , attesa la ragionevolericonoscibilità della potenziale rilevanza, sul piano causale, dell’apportodi uno dei c.t.u. sui risult ati di una relazione congiunta e , dunque,la presumibile incidenza condizionante , dell’ausiliario versante inuna situazione soggettiva di astensione obbligatoria (idonea a legit- timarnela ricusazione ) , sugli esiti de l lavoro comune ; sullabase di tali premesse, dichiarata l'estinzione del giudizio tra gliodierni ricorrenti e la Sma t [OSCURATO:SOCIETA]. di cui al terzo e al quarto motivo di ricorso ; rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto nei confronti del Comune di Torino (assorbito il s econdo), dev’esserepronunciata la cassazione della sentenza impugnata in re- lazionealle censure accolte, con il conseguente rinvio alla Corte d’ap- pellodi Torino, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vederealla regolazione delle spese de l presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiaraestinto il giudizio in relazione alla lite tra gli odierni ricor- rentie la Sma t [OSCURATO:SOCIETA]. di cui al terzo e al quarto motivo di ricorso . Accoglie il primo motivo ; dichiara assorb ito il seco