CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21341/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca dalla stessa avanzata (art. 28 d. Igs. 159/2011); ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto generico, e dunque inidoneo a muovere compiute critiche al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché ha addotto in maniera apodittica che la motivazione di esso sarebbe apparente, senza confrontarsi in alcun modo con la sua ratio decidendi (fondata sull'insussistenza di prove nuove a sostegno della chiesta revocazione) bensì deducendo la mancanza dell'accertamento, da parte del Giudice della prevenzione, di circostanze che avrebbero determinato un esito opposto del giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso