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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 08188/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguente all’ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provved imento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva – la ricorrenza degli estremi dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, a seguito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successiva riconvocazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non essere stata la originaria proposta del relatore comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, all’esito di ulteriore riconvocazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], osserva il Collegio come, sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti (nuovamente) regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l’espletamento degli adempimenti di rito; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguente all’ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provved imento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva – la ricorrenza degli estremi dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, a seguito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successiva riconvocazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per non essere stata la originaria proposta del relatore comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, all’esito di ulteriore riconvocazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], osserva il Collegio come, sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti (nuovamente) regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l’espletamento degli adempimenti di rito; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
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