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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1986

Cassazione n. 08857/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 16/09/1986 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 5l, D.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196).

Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il 16/09/1986 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 73, comma 5l, D.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] E’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196). Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114). Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026
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