CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - _ avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIfd—ato avviso ane parti,. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza c:on motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 5.11.2022, essendo il ricorso depositato il 29.11.2022, non essendo i termini per la redazione e il deposito della sentenza soggetti a sospensione nel periodo feriale (Su, D'Arcangelo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023