CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO TferteTretis~e-Paft-il- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35645_22 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata ex art. 444, c.p.p., la pena per il reato di cui all' art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce il difetto di motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato il difetto di motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle