CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DONIZETTI 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- 8 ce avverso la sentenza n. 753/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M_ARINIS. Ric. 2020 n. 05076 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte d'Appello di L'Aquila, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Avezzano sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del padre, ricorrendo il requisito della vivenza a carico del genitore al momento del suo decesso, dichiarava inammissibile l'appello dell'Istituto e per l'effetto confermava la sentenza gravata; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto quale autonoma ratio decidendí, non espressamente impugnata in sede di gravame dall'Istituto, l'argomento, relativo alle migliori condizioni reddituali del genitore della Andreozzi rispetto a quelle del marito, ulteriormente addotto dal giudice di prime cure a sostegno del convincimento espresso circa l'assolvimento da parte della Andreozzi dell'onere della prova della sussistenza dell'unico requisito legale in contestazione, dato dalla vivenza della Andreozzi a carico del genitore; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Andreozzi; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 329, comma 2 e 100 c.p.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica della qualificazione in termini di autonoma rado decidendi attribuita dalla Corte territoriale a quel passo della motivazione della decisione di prime cure, da considerarsi piuttosto inteso ad addurre un argomento ulteriore a sostegno della conclusione cui approda circa la questione giuridica unitariamente presa in considerazione, ovvero quella della prova del requisito della vivenza a carico, che l'Istituto ricorrente afferma essere la sola a dover essere e ad essere stata effettivamente fatta oggetto di gravame; che il motivo merita accoglimento, dovendo ritenersi effettivamente erronea la qualificazione quale autonoma ratio decidendi di una valutazione che sul piano logico e giuridico si L e. avvvut_ rtk.L (td,' (tu, 'ILE13 ru W zy Giy, • + 2 -; pone come mero passaggio nello -t- sviluppo di un iter argomentativo destinato a sostenere l'approdo ad una definizione positiva della questione sub iudice data dalla ricorrenza o meno del requisito della vivenza a carico, questione, che, alla stregua di quanto riportato nel ricorso in questione, deve dirsi essere stata puntualmente fatta oggetto in toto di impugnazione in sede di gravame, conseguendone, contrariamente a quanto sancito dalla Corte territoriale, la piena ammissibilità del ricorso in appello proposto dall'Istituto; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza c