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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 33952/2026

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di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa il[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello proposto aisensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha disposto la misura dellacustodia cautelare in carcere con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (in qualità di partecipe), e numerosissimi reati di cui all’art.73 medesimo decreto, in concorso con altri.2.

Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono:2.1.

Violazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione al c.d.

“tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo al giudizio di sussistenza dell’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La difesa sottolinea come le condotte ascritteall'indagato si arrestino al mese di agosto 2024, ossia ad un anno e sette mesi primadell'applicazione della misura (fine febbraio 2026).

Il Tribunale non avrebbe tenutoconto del dato pacifico, emergente dei certificati penali in atti e consistentenell'assenza di ulteriori condotte dell'indagato successive al mese di agosto 2024,sintomatiche di perdurante pericolosità.

Non esisterebbero pertanto specificielementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

Il giudizionegativo sulla personalità dell’indagato e il conseguente pericolo di reiterazionesono stati ricollegati dal Tribunale allo status di persona irregolare sul territorionazionale.

La conclusione a cui i Giudici sono pervenuti per ritenere sussistente laravvisata esigenza cautelare sarebbe frutto di una mera congettura;2.2.

Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al“tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione conriguardo alla presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare dellacustodia in carcere.

Il “tempo silente” non sarebbe mai stato preso inconsiderazione.

Il Tribunale non avrebbe fornito un'adeguata spiegazione sulcollegamento tra la concessione di una misura cautelare diversa dalla custodiacarceraria e l'elevata probabilità che l'indagato possa ristabilire i contatti con icorrei, contatti che la difesa assume cessati con la chiusura della piazza di spacciodel “ponte di ferro”, mancando riscontri sulla permanenza dell'attività delittuosacontestata.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nonché genericoquando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).2.

Va poi rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazionealcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenuteadeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare,nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che iltesto di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altronegativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano,Rv. 251760).3.

Delimitato nei predetti termini l’ambito di valutazione del Giudice dilegittimità, il Collegio rileva che correttamente il Tribunale di Roma ha, in primoluogo, osservato che il titolo di reato di cui al capo 50) rientra – per via del rinvioall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. che prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvoche siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari oche queste possano essere soddisfatte con altre misure.

La presunzione di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alledisposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se iltitolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. dettapresunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, i caratteri della attualitàe della concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022,Andreano, Rv. 282865).Tanto premesso, occorre dar conto che, ribadendo un'opzione interpretativarisalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), lapiù recente giurisprudenza ha confermato che, pur se per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma dicui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ovesi tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art.275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, BathorjaAntimon, Rv. 288276; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286202); e che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anchela possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazionecomplessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementirilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far riteneresuperata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/ AmatoRiccardo, Rv. 281293).Dei richiamati principi il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazioneosservando che il lasso temporale trascorso dall'ultimo dei reati fine contestati nonera affatto significativo, poiché le cessioni di sostanza stupefacente poste in esserein favore di acquirenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] si sono estese sino asettembre-ottobre 2024 e che gli avvenuti arresti del capo dell'associazione e deipartecipi non avevano affatto comportato un freno all'attività dell'associazione laquale, anzi, aveva continuato ad operare incessantemente, con l'unicoaccorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio, e ciò a dimostrazionedella sua peculiare resistenza.

In riferimento all’odierno ricorrente, ne haevidenziato l'attività di spacciatore senza soluzione di continuità, recandosi egliquotidianamente e per l'intera giornata presso le piazze di spaccio, rimanendosempre fedele al capo, [OSCURATO:PERSONA], fornendo il proprio contributoall'associazione mentre quest'ultimo era ristretto in regime di arresti domiciliari,«dimostrando estrema spregiudicatezza, refrattarietà ad ogni tipo di controlli eprescrizioni dell'autorità e, in definitiva, una notevole capacità a delinquere».

Haosservato come l'indagato, pur costretto a fuggire per evitare i controlli delle Forzedell'ordine, abbia continuato a porre in essere le condotte criminose in esame,altresì ricordando come egli sia irregolarmente entrato nel territorio dello Stato esia stato più volte fotosegnalato per ingresso illegale a partire da luglio 2022.Con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha concluso perl’insussistenza di elementi idonei a superare la citata doppia presunzione, «tali nonessendo né le modalità e le circostanze dell’azione, né la personalità dell’indagato»,dimostrative del suo radicato inserimento nell’ambiente del traffico di droga e deisuoi stretti legami con il capo e con gli altri partecipi «che ha dato prova di nonvolere recidere».

In sostanza, dalle richiamate modalità realizzative della condotta,dalla personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale ha ravvisatol’attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,requisito non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta neldelitto e che richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta ( Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, FabbrocinoAntonio, Rv. 288197: “In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualitàdel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non èequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecieconcreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, dellapersonalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tantopiù approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza”).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

La cancelleria è incaricata degli adempimenti dicui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa il[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma che, in accoglimento dell’appello proposto aisensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, ha disposto la misura dellacustodia cautelare in carcere con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (in qualità di partecipe), e numerosissimi reati di cui all’art.73 medesimo decreto, in concorso con altri.2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono:2.1. Violazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. inrelazione al c.d. “tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione con riguardo al giudizio di sussistenza dell’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. La difesa sottolinea come le condotte ascritteall'indagato si arrestino al mese di agosto 2024, ossia ad un anno e sette mesi primadell'applicazione della misura (fine febbraio 2026). Il Tribunale non avrebbe tenutoconto del dato pacifico, emergente dei certificati penali in atti e consistentenell'assenza di ulteriori condotte dell'indagato successive al mese di agosto 2024,sintomatiche di perdurante pericolosità. Non esisterebbero pertanto specificielementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Il giudizionegativo sulla personalità dell’indagato e il conseguente pericolo di reiterazionesono stati ricollegati dal Tribunale allo status di persona irregolare sul territorionazionale. La conclusione a cui i Giudici sono pervenuti per ritenere sussistente laravvisata esigenza cautelare sarebbe frutto di una mera congettura;2.2. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al“tempo silente”, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione conriguardo alla presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare dellacustodia in carcere. Il “tempo silente” non sarebbe mai stato preso inconsiderazione. Il Tribunale non avrebbe fornito un'adeguata spiegazione sulcollegamento tra la concessione di una misura cautelare diversa dalla custodiacarceraria e l'elevata probabilità che l'indagato possa ristabilire i contatti con icorrei, contatti che la difesa assume cessati con la chiusura della piazza di spacciodel “ponte di ferro”, mancando riscontri sulla permanenza dell'attività delittuosacontestata.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nonché genericoquando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).2. Va poi rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazionealcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenuteadeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo einsindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare,nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che iltesto di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altronegativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano,Rv. 251760).3. Delimitato nei predetti termini l’ambito di valutazione del Giudice dilegittimità, il Collegio rileva che correttamente il Tribunale di Roma ha, in primoluogo, osservato che il titolo di reato di cui al capo 50) rientra – per via del rinvioall’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - tra quelli indicati dall’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. che prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvoche siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari oche queste possano essere soddisfatte con altre misure. La presunzione di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alledisposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se iltitolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. dettapresunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, i caratteri della attualitàe della concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022,Andreano, Rv. 282865).Tanto premesso, occorre dar conto che, ribadendo un'opzione interpretativarisalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), lapiù recente giurisprudenza ha confermato che, pur se per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma dicui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientatadella stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ovesi tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art.275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, BathorjaAntimon, Rv. 288276; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286202); e che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anchela possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazionecomplessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementirilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far riteneresuperata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/ AmatoRiccardo, Rv. 281293).Dei richiamati principi il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazioneosservando che il lasso temporale trascorso dall'ultimo dei reati fine contestati nonera affatto significativo, poiché le cessioni di sostanza stupefacente poste in esserein favore di acquirenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] si sono estese sino asettembre-ottobre 2024 e che gli avvenuti arresti del capo dell'associazione e deipartecipi non avevano affatto comportato un freno all'attività dell'associazione laquale, anzi, aveva continuato ad operare incessantemente, con l'unicoaccorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio, e ciò a dimostrazionedella sua peculiare resistenza. In riferimento all’odierno ricorrente, ne haevidenziato l'attività di spacciatore senza soluzione di continuità, recandosi egliquotidianamente e per l'intera giornata presso le piazze di spaccio, rimanendosempre fedele al capo, [OSCURATO:PERSONA], fornendo il proprio contributoall'associazione mentre quest'ultimo era ristretto in regime di arresti domiciliari,«dimostrando estrema spregiudicatezza, refrattarietà ad ogni tipo di controlli eprescrizioni dell'autorità e, in definitiva, una notevole capacità a delinquere». Haosservato come l'indagato, pur costretto a fuggire per evitare i controlli delle Forzedell'ordine, abbia continuato a porre in essere le condotte criminose in esame,altresì ricordando come egli sia irregolarmente entrato nel territorio dello Stato esia stato più volte fotosegnalato per ingresso illegale a partire da luglio 2022.Con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha concluso perl’insussistenza di elementi idonei a superare la citata doppia presunzione, «tali nonessendo né le modalità e le circostanze dell’azione, né la personalità dell’indagato»,dimostrative del suo radicato inserimento nell’ambiente del traffico di droga e deisuoi stretti legami con il capo e con gli altri partecipi «che ha dato prova di nonvolere recidere». In sostanza, dalle richiamate modalità realizzative della condotta,dalla personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale ha ravvisatol’attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,requisito non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta neldelitto e che richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazioneprognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta ( Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, FabbrocinoAntonio, Rv. 288197: “In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualitàdel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non èequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecieconcreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, dellapersonalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tantopiù approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza”).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degli adempimenti dicui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod. proc. pen.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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