CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., e conseguentemente la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, nonché in relazione alla determinazione della misura della pena, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono genericamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); che, comunque, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, conseguendone che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settem