CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, pronunciata 1'11 luglio 2018, che aveva condannato Francesco [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, Sebastiano FRENI alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, Antonino [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa e Gianfranco [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di truffa e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 629 e 628 cod. pen. e dell'art. 7 d.l. 152/1991 nonché la carenza della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dell'agevolazione di una associazione a delinquere di stampo mafioso ed il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, 110, 629 cod. pen. e 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. nonché la carenza della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione aggravata. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Gianfranco [OSCURATO:PERSONA] lamentano, ex art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.: • la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e dell'art. 629 cod. pen. nonché la carenza della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione aggravata; • la violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 56-629 cod. pen. nonché la carenza della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione aggravata; • la violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 56-610 cod. pen. nonché la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di violenza privata; • la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991; • la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen.;• la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; • la violazione degli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Rilevato che tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838-01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Candita, Rv. 244181 - 01). La mancanza di specificità del motivo, pertanto, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i ricorsi, come nel caso di specie, si limitano a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Deve esser, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dai ricorrenti in relazione alla sussistenza dei reati contestati e delle ritenute aggravanti siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (vedi pagg. da 5 ad 8 della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalle difese, che in sostanza hanno reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Quanto alle censure difensive in ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni indicate nelle sentenze di merito, è necessario ribadire che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso oggetto di scrutinio. Le sovrapponibili doglianze inerenti la mancata concessione delle attenuanti generiche prospettate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili e della gravità dei fatti (vedi Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). Anche l'eccepita violazione di legge conseguente al riconoscimento della recidiva contestata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva evidenziando che il reato oggetto di giudizio è sintomatico «di un'immutata se non accresciuta pericolosità sociale degli stessi» (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa