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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 13735/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21191/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB), il 23 ottobre 1947 (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 47R23 A930B) rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso lo studio professionale del predetto difensore in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (AP), alla via [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Civitella del Tronto (TE)

V. le [OSCURATO:SOCIETA] – frazione [OSCURATO:PERSONA], e per la socia [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola de Luca e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla Via dei Cerchi n. 45, in virtù di procure speciali in atti; -resistenti- NONCHE’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75R29 A462Y), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 67A14 E372B) (pec: [OSCURATO:EMAIL]) con studio in Vasto al [OSCURATO:PERSONA] n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila , pubblicata in data 12 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pg che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 21 ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] citavano, innanzi al Tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata per le imprese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità degli stessi “quali amministratori unici pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per gli ammanchi di denaro provvisoriamente quantificati in euro 369.957,01, e per l’effetto, condannarli in solido, o subordinatamente, per quanto di ragione, al risarcimento del correlativo danno, incluso quello derivante della mancata disponibilità e dalmancato impiego utile” oltre “ad accertare e dichiarare la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per i danni causati dal proprio inadempiente comportamento inerente le omissioni di natura amministrativa evidenziate in narrativa provvisoriamente quantificati in euro 29.942,48 e per l’effetto condannarlo a rifondere tale importo alla società attrice”.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA], oggi ricorrente, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale aquilano in ragione di una convenzione arbitrale presente nello statuto della società attrice.3.

Alla prima udienza dell’11 aprile 2022, il [OSCURATO:PERSONA] designato, ritenuto che la controversia fosse matura per l a decisione sulla base della eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. La discussione orale avveniva con le forme della trattazione scritta ed entrambe le parti convenute insistevano per l’accoglimento dell’invocata eccezione di incompetenza del Tribunale.

5. Il Tribunale, tuttavia, rigettava , con l’ordinanza qui impugnata per regolamento di competenza, l’eccezione di incompetenza in quanto l’art. 34 dello Statutonon precisava se l’arbitrato fosse rituale oppure irrituale, né i convenuti avevanoallegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, così rigettando l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri sollevata dai convenuti,ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c.

2. La ordinanza, pubblicata in data 12 luglio 2022 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] GIORGIScon ricorso per regolamento di competenza , affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la socia [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., 806 e 808 tercod. civ. , dell’art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nonché dell’art. 832 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, per travisamento e mancato esame delle prove versate in atti a sostegno della rituale e tempestiva eccezione diincompetenza.

Osserva il ricorrente che l’eccezione di incompetenza era stata tempestivamente e ritualmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta e che, in data 16 marzo 2022,aveva prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Teramo.

Si evidenzia, sempre da parte del ricorrente, che l’art. 2 del predetto regolamento prevedevache «si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel casoin cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni.

In tali casi il procedimento si conclude con la pronunzia di un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell’Articolo 825, comma 2 e comma 3, c.p.c.».Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, stabiliva, inoltre, che «si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso».Il Tribunale – aggiunge il ricorrente - avrebbe omesso di prendere in considerazione tale documento, giungendo all’errata affermazione della propria competenza su una controversia validamente deferita agliarbitri e la cui eccezione erastata tempestivamente sollevata e debitamente asseverata, mediante il deposito del citato regolamento arbitrale.

Ricorda ancora il ricorrente che, ai sensi dell’art. 832 (rinvio a regolamenti arbitrali), 1comma c.p.c., «La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito».Il Tribunale avrebbe, dunque, erroneamente affermato che i convenuti non avevano allegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, così omettendo di prendere in considerazione un documento dal contenuto dirimente.Aggiunge sempre il ricorrente che,nel corso del procedimento di primo grado, il sopra descritto documento n. 4, prodotto così nel corso del giudizio, non sarebbe stato in alcun modo contestato o disconosciuto nei terminidi legge né la circostanza così dedotta sarebbe stata contestata.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2719 cod. civ., 215 c.p.c., nonché 115 c.p.c. il predetto documento, depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, avrebbe raggiunto il massimo grado di stabilità probatoria, ma ciononostante sarebbe stato inspiegabilmente trascurato dall’esame delTribunale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura e contesta la ritenuta vessatorietà della clausola penale.

Evidenzia il ricorrente che il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di incompetenza anche sulla base della considerazione secondo cui la mancata dimostrazione della natura della clausola arbitrale avrebbe determinato rilevanti conseguenze anche in relazione alla valutazione sulla vessatorietà della clausola arbitrale.

Rileva invece il ricorrente che, in ordine all’eccepita mancata specifica approvazione della predetta clausola per iscritto, il contratto di adesione alla società già esistente erastato in realtà stipulato mediante atto pubblico e che a tutti i soci erastata data lettura dello statuto della società in occasione della stipula eche, pertanto, gli stessi soci avevano approvato espr essamente nella sua integralità lo statuto, comprensivo anche della clausola arbitrale.

Ne conseguiva che era assolutamente infondato il rilievo che la clausola compromissoria fosse sottopostaalla disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ., essendo la stessa dedicata, in via esclusiva, alle condizioni generali del contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ipotesidel tutto estranea al caso in esame, relativo invece alla predisposizione di un atto costitutivo e di uno statuto sociale innanzi ad un pubblico ufficiale che, per legge, doveva fornireintegrale lettura di quanto doveva essere approvato dai comparenti.

3. Il ricorrente chiedeva pertanto con l’odierno regolamento di competenza, cassato il provvedimento impugnato, di a ccertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale dell’Aquila in favore degli arbitri, nonché accertare e dichiarare che unici soggetti legittimat i a conoscere la causa pendente innanzi al Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata imprese, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, fosserogli arbitri.

4. Va per prima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dai controricorrenti e fatta propria anche nelle conclusioni scritte da parte dell’Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione. 4.1 Essa è in realtà infondata. 4.1.1 In via preliminare va ricordato che, anche secondo la recente giurisprudenza espressa da questa Corte, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento -in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022).

Le modalità di svolgimento dell’udienza in «forma scritta» disposte dal giudice risultano, pertanto, pienamente conformi alle previsioni della già richiamata disposizione di cui all’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis , sopra trascritta.

Tale disposizione si limitava, infatti, a prevedere il possibile svolgimento delle udienze civili, non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante «lo scambio e il depo - sito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione “fuori udienza” del provvedimento del giudice», su autorizzazione o provvedi- mento del singolo capo dell’ufficio (cfr.anche Cass. n. 33175 del 2021; n. 31960 del 2022). 4.1.2 Ciò posto, non sfugge a questo Collegio che la giurisprudenza consolidata espressa da questa Corte di legittimità è nel senso di ritenere che il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019; v. anche Cass. n. 1471 del 2018secondo cui verbatim “L'istanza di regolamento di competenza si propone, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.c., con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che il provvedimento non sia stato pronunciato in udienza, poiché in tal caso lo stesso si considera legalmente conosciuto dal momento incui è emesso e il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data”).

Infatti, in tema di regolamento di competenza, l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicché in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art.176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti(v. anche Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2302 del 06/02/2015). 4.1.3 Ne consegue che, in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza -a norma del comma secondo dell'art. 281 - sexies cit. - si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”.

Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore.

Soloquando il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281-sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta -fissato dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza - deve farsi decorrere dalla data di notifica del provvedimento in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente deve ritenersi che abbia avuto formale conoscenza della motivazi one della decisione impugnata e che pertanto sia stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese (cfr. Cass. n. 118 del 2004; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2655 del 08/02/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 13035 del 05/06/2009 ; Sez. 2 , Ordinanza n. 20092 del 23/09/2010). 4.1.4 Ma i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra ricordati non sono applicabili al caso di specie.

Occorre subito rilevare che, come correttamente osservato anche dal ricorrente, la giurisprudenza sopra ricordata è maturata prima dell’entrata in vigore delle “misure emergenziali pandemiche” assunte dal Governo nel marzo 2020.

In realtà, il provvedimento qui impugnato è stato adottato nella sede dell’udienza “cartolare”, atrattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett.h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ), ossia dal le norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell’art. 127 ter c.p.c.

Ne consegue che il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione è stato assunto nel contesto di un’udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza”, con l’ulteriore conseguenza che non può predicarsi l’applicazione della regola generale di cui all’art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., né tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordati in premessa.Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 176,secondo comma, c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”.

Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un’“udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2.

In realtà, si deve ritenere che la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi, ai sensi delprimo periodo dell’art. 176 comma 2, c.p.c., non risulta applicabile ai provvedimenti pronunciati fuori udienza, ai quali, invece, si applica il secondo periodo della norma da ultimo citata, secondo cui le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. 4.1.5 Orbene, risulta documentalmente provato che il provvedimento qui impugnato con regolamento di competenza era stato reso all’esito di un’udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta -all’epoca dei fatti, regolata dall’art. 83, commi 6 e 7 , lett h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 -che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.Dunque, è provato per tabulas che l’udienza del 12 luglio 2022 si erasvolta in trattazione scritta, senza la presenza delle parti e che il provvedimento gravato, sebbene datato 12 luglio, era stato poi comunicato al difensore del Muto solo il giorno 14 luglio 2022, con la conseguenza che solo dal 14 luglio 2022poteva ritenersi de correre il termine di cui all’art. 47 c.p.c.

Ne discende ancora che, applicata la sospensione feriale, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 14 luglio 2022, cadeva proprio il giorno 13 settembre 2022, giorno nel quale è stato tempestivamente notificato il ricorso a tutte le parti del giudizio.5.

Nel merito il ricorso è fondato. 5.1 Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 34 dello statuto sociale della società attrice - rubricato “ Mediazione e poi Arbitrat o ” - prevede va che “ Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindacie liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse alla interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del regolamento di mediazione dell‘[OSCURATO:PERSONA] dalla Camera di Commercio dl Teramo cui le parti si riportano.Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite mediazione come prevista al comma precedente, sarà deferita a1la decisione di un arbitro (o un [OSCURATO:PERSONA]) nominato dal competente organismo di Arbitrato istituito presso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] ed Agricoltura di Teramo secondo il relativo regolamento”. 5.1 Il ricorrente ha altresì dedotto, con allegazione sul punto autosufficiente, che, nel giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila , aveva depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, anche il vigente “regolamento arbitrale”della Camera di Commercio di Teramo.

Ebbene, l’art. 2 del predetto Regolamento prevede espressamente che si proceda con arbitrato rituale, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e segg. del codice di rito, sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o abbiano fatto riferimento al suo Regolamento di procedura senza ulteriori indicazioni.

Sul punto giova anche ricordare che il primo comma dell’art. 832 c.p.c. prevede che la convenzione d'arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che è prevista normativamente facoltà delle parti di regol are il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamentoprecostituito. 5.2 Come correttamente rilevato dal ricorrente, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (nella quale era stata svolta l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri), era stato anche prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Teramo, il cui articolo 2 prevede espressamente - per quanto già sopra indicato -che “si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni”.

Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, prevede inoltre, che “si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso”. 5.3 Risulta, pertanto, dimostrato che l’arbitrato -dicui all’art. 34 dello statuto societario, così come integrato dal rinvio al Regolamento arbitrale – è un arbitrato rituale, e il Tribunale di L’Aquila avrebbe potuto rilevarlo dalla lettura della documentazione in atti, per come sopra ricordata. 5.4 A ciò va aggiunto che anche l’asserita necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola arbitrale ex art. 1341 cod. civ., per come eccepita dai resistenti, non è in alcun modo condivisibile posto che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte (ex plurimis, Cassazione civile sez.

I, 09/04/1993, n.4351; Sez. 2, Sentenza n. 15385del 01/12/2000; Sez. 1 , Sentenza n. 18917 del 21/09/2004;Sez. 3, Sentenza n. 11757del 19/05/200; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 3744del 13/02/2017; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020).

A ciò va aggiunto che, ai fini dell'osservanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 808 c.p.c. per l'approvazione della clausola compromissoria, se quest'ultima è contenuta in uno statuto sociale è sufficiente la sottoscrizione, da parte del socio aderente, della domanda di ammissione alla società, con la correlativa approvazione dello statuto sociale.

Nè è invocabile l'art. 1341 c.c. per richiedere una specifica approvazione scritta della clausola compromissoria, nell'ipotesi di nuovi soci aderenti ad una società già costituita, ove la parità di posizione dei soci esclude la contrapposizione di interessi ed il predominio di un socio sugli altri.

6. Ma anche le ulteriori obiezioni sollevate dai controricorrenti in ordine alla validità della clausola compromissoria non sono in realtà condivisibili. 6.1 Si sostiene, cioè, la non compromettibilità per arbitri delle liti tra amministratori e società.

Sul punto è condivisibile quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, qualora lo statuto di una società a responsabilità limitata contenga una clausola compromissoria, la quale preveda il deferimento ad arbitri della controversia relativa alla responsabilità sociale degli amministratori, non è necessaria una deliberazione assembleare che espressamente scelga la soluzione arbitrale per la definizione della lite, essendo, ai fini del concreto deferimento agli arbitri, sufficiente la delibera di esercizio dell'azione (fattispecie precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11658 del 18/05/2007).

Invero, la sopra riferita compromettibilità in arbitri è altresì confortata dal fatto che è ammessa espressamente la rinunciabilità e la transigibilità (art. 2476 c.c., comma 5 e art. 2393 c.c., comma 6)della azione di responsabilità, riguardando la stessa diritti disponibili. 6.2 In ordine all’eccepita non opponibilità del compromesso arbitrale agli ex amministratori della società, in quanto cessati dalla carica, occorre invece replicare che non si ravvisano limiti soggettivi all’operare della clausola, in quanto l’art. 34, co. 4, D. lgs. 5/2003 risulta estendere la sua portata agli amministratori che, con l’accettazione della carica sociale, manifestano una sorta di consenso implicito anche alla clausola compromissoria stessa.

Ed infatti, l’art. 34, comma 4,del D.lgs. 5/2003 prevede espressamente che “gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro”.

A ciò va aggiunto che, qualora anche residuassero dubbi in ordine all’applicabilità della clausola compromissoria agli amministratori cessati, soccorrerebbe,il disposto normativo di cui all’art. 808 quater c.p.c., secondo il quale “nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.

Il regolamento di competenza va dunque accolto.

In relazione al profilo pregiudiziale della tempestività del ricorso per regolamento di competenza, occorre esprimere il seguente principio di diritto: “Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28) -oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’art. 127 ter c.p.c.- i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di taliprovvediment i non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capoai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvediment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21191/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CB), il 23 ottobre 1947 (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 47R23 A930B) rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso lo studio professionale del predetto difensore in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (AP), alla via [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Civitella del Tronto (TE) V. le [OSCURATO:SOCIETA] – frazione [OSCURATO:PERSONA], e per la socia [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola de Luca e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla Via dei Cerchi n. 45, in virtù di procure speciali in atti; -resistenti- NONCHE’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 75R29 A462Y), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 67A14 E372B) (pec: [OSCURATO:EMAIL]) con studio in Vasto al [OSCURATO:PERSONA] n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila , pubblicata in data 12 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pg che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 21 ottobre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] citavano, innanzi al Tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata per le imprese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità degli stessi “quali amministratori unici pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per gli ammanchi di denaro provvisoriamente quantificati in euro 369.957,01, e per l’effetto, condannarli in solido, o subordinatamente, per quanto di ragione, al risarcimento del correlativo danno, incluso quello derivante della mancata disponibilità e dalmancato impiego utile” oltre “ad accertare e dichiarare la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per i danni causati dal proprio inadempiente comportamento inerente le omissioni di natura amministrativa evidenziate in narrativa provvisoriamente quantificati in euro 29.942,48 e per l’effetto condannarlo a rifondere tale importo alla società attrice”. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA], oggi ricorrente, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale aquilano in ragione di una convenzione arbitrale presente nello statuto della società attrice.3. Alla prima udienza dell’11 aprile 2022, il [OSCURATO:PERSONA] designato, ritenuto che la controversia fosse matura per l a decisione sulla base della eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. La discussione orale avveniva con le forme della trattazione scritta ed entrambe le parti convenute insistevano per l’accoglimento dell’invocata eccezione di incompetenza del Tribunale. 5. Il Tribunale, tuttavia, rigettava , con l’ordinanza qui impugnata per regolamento di competenza, l’eccezione di incompetenza in quanto l’art. 34 dello Statutonon precisava se l’arbitrato fosse rituale oppure irrituale, né i convenuti avevanoallegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, così rigettando l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri sollevata dai convenuti,ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c. 2. La ordinanza, pubblicata in data 12 luglio 2022 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] GIORGIScon ricorso per regolamento di competenza , affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la socia [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., 806 e 808 tercod. civ. , dell’art. 34 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nonché dell’art. 832 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, per travisamento e mancato esame delle prove versate in atti a sostegno della rituale e tempestiva eccezione diincompetenza. Osserva il ricorrente che l’eccezione di incompetenza era stata tempestivamente e ritualmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta e che, in data 16 marzo 2022,aveva prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Teramo. Si evidenzia, sempre da parte del ricorrente, che l’art. 2 del predetto regolamento prevedevache «si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel casoin cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni. In tali casi il procedimento si conclude con la pronunzia di un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell’Articolo 825, comma 2 e comma 3, c.p.c.».Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, stabiliva, inoltre, che «si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso».Il Tribunale – aggiunge il ricorrente - avrebbe omesso di prendere in considerazione tale documento, giungendo all’errata affermazione della propria competenza su una controversia validamente deferita agliarbitri e la cui eccezione erastata tempestivamente sollevata e debitamente asseverata, mediante il deposito del citato regolamento arbitrale. Ricorda ancora il ricorrente che, ai sensi dell’art. 832 (rinvio a regolamenti arbitrali), 1comma c.p.c., «La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito».Il Tribunale avrebbe, dunque, erroneamente affermato che i convenuti non avevano allegato documentazione idonea a consentire al Collegio di poter statuire sul punto, così omettendo di prendere in considerazione un documento dal contenuto dirimente.Aggiunge sempre il ricorrente che,nel corso del procedimento di primo grado, il sopra descritto documento n. 4, prodotto così nel corso del giudizio, non sarebbe stato in alcun modo contestato o disconosciuto nei terminidi legge né la circostanza così dedotta sarebbe stata contestata. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2719 cod. civ., 215 c.p.c., nonché 115 c.p.c. il predetto documento, depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, avrebbe raggiunto il massimo grado di stabilità probatoria, ma ciononostante sarebbe stato inspiegabilmente trascurato dall’esame delTribunale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura e contesta la ritenuta vessatorietà della clausola penale. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di incompetenza anche sulla base della considerazione secondo cui la mancata dimostrazione della natura della clausola arbitrale avrebbe determinato rilevanti conseguenze anche in relazione alla valutazione sulla vessatorietà della clausola arbitrale. Rileva invece il ricorrente che, in ordine all’eccepita mancata specifica approvazione della predetta clausola per iscritto, il contratto di adesione alla società già esistente erastato in realtà stipulato mediante atto pubblico e che a tutti i soci erastata data lettura dello statuto della società in occasione della stipula eche, pertanto, gli stessi soci avevano approvato espr essamente nella sua integralità lo statuto, comprensivo anche della clausola arbitrale. Ne conseguiva che era assolutamente infondato il rilievo che la clausola compromissoria fosse sottopostaalla disciplina di cui all’art. 1341 cod. civ., essendo la stessa dedicata, in via esclusiva, alle condizioni generali del contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ipotesidel tutto estranea al caso in esame, relativo invece alla predisposizione di un atto costitutivo e di uno statuto sociale innanzi ad un pubblico ufficiale che, per legge, doveva fornireintegrale lettura di quanto doveva essere approvato dai comparenti. 3. Il ricorrente chiedeva pertanto con l’odierno regolamento di competenza, cassato il provvedimento impugnato, di a ccertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale dell’Aquila in favore degli arbitri, nonché accertare e dichiarare che unici soggetti legittimat i a conoscere la causa pendente innanzi al Tribunale dell’Aquila, Sezione specializzata imprese, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, fosserogli arbitri. 4. Va per prima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dai controricorrenti e fatta propria anche nelle conclusioni scritte da parte dell’Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione. 4.1 Essa è in realtà infondata. 4.1.1 In via preliminare va ricordato che, anche secondo la recente giurisprudenza espressa da questa Corte, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento -in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022). Le modalità di svolgimento dell’udienza in «forma scritta» disposte dal giudice risultano, pertanto, pienamente conformi alle previsioni della già richiamata disposizione di cui all’art. 83, comma 7, lettera h, del decreto - legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis , sopra trascritta. Tale disposizione si limitava, infatti, a prevedere il possibile svolgimento delle udienze civili, non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante «lo scambio e il depo - sito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione “fuori udienza” del provvedimento del giudice», su autorizzazione o provvedi- mento del singolo capo dell’ufficio (cfr.anche Cass. n. 33175 del 2021; n. 31960 del 2022). 4.1.2 Ciò posto, non sfugge a questo Collegio che la giurisprudenza consolidata espressa da questa Corte di legittimità è nel senso di ritenere che il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 20833 del 02/08/2019; v. anche Cass. n. 1471 del 2018secondo cui verbatim “L'istanza di regolamento di competenza si propone, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.c., con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che il provvedimento non sia stato pronunciato in udienza, poiché in tal caso lo stesso si considera legalmente conosciuto dal momento incui è emesso e il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data”). Infatti, in tema di regolamento di competenza, l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel modificare l'art. 42 cod. proc. civ., prevedendo la forma decisoria dell'ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, sicché in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell'impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art.176, secondo comma, cod. proc. civ., si reputa conosciuto dalle parti(v. anche Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2302 del 06/02/2015). 4.1.3 Ne consegue che, in tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, “dando lettura” del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza -a norma del comma secondo dell'art. 281 - sexies cit. - si intende “pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Soloquando il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281-sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta -fissato dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza - deve farsi decorrere dalla data di notifica del provvedimento in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente deve ritenersi che abbia avuto formale conoscenza della motivazi one della decisione impugnata e che pertanto sia stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese (cfr. Cass. n. 118 del 2004; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2655 del 08/02/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 13035 del 05/06/2009 ; Sez. 2 , Ordinanza n. 20092 del 23/09/2010). 4.1.4 Ma i principi di diritto affermati da questa Corte e sopra ricordati non sono applicabili al caso di specie. Occorre subito rilevare che, come correttamente osservato anche dal ricorrente, la giurisprudenza sopra ricordata è maturata prima dell’entrata in vigore delle “misure emergenziali pandemiche” assunte dal Governo nel marzo 2020. In realtà, il provvedimento qui impugnato è stato adottato nella sede dell’udienza “cartolare”, atrattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett.h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ), ossia dal le norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell’art. 127 ter c.p.c. Ne consegue che il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione è stato assunto nel contesto di un’udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato “fuori udienza”, con l’ulteriore conseguenza che non può predicarsi l’applicazione della regola generale di cui all’art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., né tantomeno i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordati in premessa.Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 176,secondo comma, c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”. Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un’“udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2. In realtà, si deve ritenere che la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi, ai sensi delprimo periodo dell’art. 176 comma 2, c.p.c., non risulta applicabile ai provvedimenti pronunciati fuori udienza, ai quali, invece, si applica il secondo periodo della norma da ultimo citata, secondo cui le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. 4.1.5 Orbene, risulta documentalmente provato che il provvedimento qui impugnato con regolamento di competenza era stato reso all’esito di un’udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta -all’epoca dei fatti, regolata dall’art. 83, commi 6 e 7 , lett h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 -che consente lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti,mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.Dunque, è provato per tabulas che l’udienza del 12 luglio 2022 si erasvolta in trattazione scritta, senza la presenza delle parti e che il provvedimento gravato, sebbene datato 12 luglio, era stato poi comunicato al difensore del Muto solo il giorno 14 luglio 2022, con la conseguenza che solo dal 14 luglio 2022poteva ritenersi de correre il termine di cui all’art. 47 c.p.c. Ne discende ancora che, applicata la sospensione feriale, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 14 luglio 2022, cadeva proprio il giorno 13 settembre 2022, giorno nel quale è stato tempestivamente notificato il ricorso a tutte le parti del giudizio.5. Nel merito il ricorso è fondato. 5.1 Il ricorrente ha evidenziato che l’art. 34 dello statuto sociale della società attrice - rubricato “ Mediazione e poi Arbitrat o ” - prevede va che “ Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindacie liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse alla interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del regolamento di mediazione dell‘[OSCURATO:PERSONA] dalla Camera di Commercio dl Teramo cui le parti si riportano.Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite mediazione come prevista al comma precedente, sarà deferita a1la decisione di un arbitro (o un [OSCURATO:PERSONA]) nominato dal competente organismo di Arbitrato istituito presso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] ed Agricoltura di Teramo secondo il relativo regolamento”. 5.1 Il ricorrente ha altresì dedotto, con allegazione sul punto autosufficiente, che, nel giudizio innanzi al Tribunale di L’Aquila , aveva depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, anche il vigente “regolamento arbitrale”della Camera di Commercio di Teramo. Ebbene, l’art. 2 del predetto Regolamento prevede espressamente che si proceda con arbitrato rituale, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e segg. del codice di rito, sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o abbiano fatto riferimento al suo Regolamento di procedura senza ulteriori indicazioni. Sul punto giova anche ricordare che il primo comma dell’art. 832 c.p.c. prevede che la convenzione d'arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che è prevista normativamente facoltà delle parti di regol are il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamentoprecostituito. 5.2 Come correttamente rilevato dal ricorrente, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (nella quale era stata svolta l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri), era stato anche prodotto, sotto il documento n. 4, il Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Teramo, il cui articolo 2 prevede espressamente - per quanto già sopra indicato -che “si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dall’Articolo 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni”. Lo stesso Regolamento, al successivo articolo 3, prevede inoltre, che “si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso”. 5.3 Risulta, pertanto, dimostrato che l’arbitrato -dicui all’art. 34 dello statuto societario, così come integrato dal rinvio al Regolamento arbitrale – è un arbitrato rituale, e il Tribunale di L’Aquila avrebbe potuto rilevarlo dalla lettura della documentazione in atti, per come sopra ricordata. 5.4 A ciò va aggiunto che anche l’asserita necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola arbitrale ex art. 1341 cod. civ., per come eccepita dai resistenti, non è in alcun modo condivisibile posto che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 09/04/1993, n.4351; Sez. 2, Sentenza n. 15385del 01/12/2000; Sez. 1 , Sentenza n. 18917 del 21/09/2004;Sez. 3, Sentenza n. 11757del 19/05/200; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 3744del 13/02/2017; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020). A ciò va aggiunto che, ai fini dell'osservanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 808 c.p.c. per l'approvazione della clausola compromissoria, se quest'ultima è contenuta in uno statuto sociale è sufficiente la sottoscrizione, da parte del socio aderente, della domanda di ammissione alla società, con la correlativa approvazione dello statuto sociale. Nè è invocabile l'art. 1341 c.c. per richiedere una specifica approvazione scritta della clausola compromissoria, nell'ipotesi di nuovi soci aderenti ad una società già costituita, ove la parità di posizione dei soci esclude la contrapposizione di interessi ed il predominio di un socio sugli altri. 6. Ma anche le ulteriori obiezioni sollevate dai controricorrenti in ordine alla validità della clausola compromissoria non sono in realtà condivisibili. 6.1 Si sostiene, cioè, la non compromettibilità per arbitri delle liti tra amministratori e società. Sul punto è condivisibile quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, qualora lo statuto di una società a responsabilità limitata contenga una clausola compromissoria, la quale preveda il deferimento ad arbitri della controversia relativa alla responsabilità sociale degli amministratori, non è necessaria una deliberazione assembleare che espressamente scelga la soluzione arbitrale per la definizione della lite, essendo, ai fini del concreto deferimento agli arbitri, sufficiente la delibera di esercizio dell'azione (fattispecie precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11658 del 18/05/2007). Invero, la sopra riferita compromettibilità in arbitri è altresì confortata dal fatto che è ammessa espressamente la rinunciabilità e la transigibilità (art. 2476 c.c., comma 5 e art. 2393 c.c., comma 6)della azione di responsabilità, riguardando la stessa diritti disponibili. 6.2 In ordine all’eccepita non opponibilità del compromesso arbitrale agli ex amministratori della società, in quanto cessati dalla carica, occorre invece replicare che non si ravvisano limiti soggettivi all’operare della clausola, in quanto l’art. 34, co. 4, D. lgs. 5/2003 risulta estendere la sua portata agli amministratori che, con l’accettazione della carica sociale, manifestano una sorta di consenso implicito anche alla clausola compromissoria stessa. Ed infatti, l’art. 34, comma 4,del D.lgs. 5/2003 prevede espressamente che “gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro”. A ciò va aggiunto che, qualora anche residuassero dubbi in ordine all’applicabilità della clausola compromissoria agli amministratori cessati, soccorrerebbe,il disposto normativo di cui all’art. 808 quater c.p.c., secondo il quale “nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”. Il regolamento di competenza va dunque accolto. In relazione al profilo pregiudiziale della tempestività del ricorso per regolamento di competenza, occorre esprimere il seguente principio di diritto: “Nella sede dell’udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28) -oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l’introduzione dell’art. 127 ter c.p.c.- i provvedimenti così pronunciati devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di taliprovvediment i non può che avvenire all’esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2, non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capoai soggetti presenti o che dovevano comparirvi”. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvediment
Sentenza Cassazione n. 13735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris