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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 21111/2026

Testo disponibile della fonte

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llo di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16/10/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/11/2024 con laquale Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all’esito delgiudizio abbreviato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, concesse leNegrea alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 628,commi 1 e 3 n. 3-quinquies cod. pen. (capo A), 582, 585, 576 n. 1 cod. pen.(capi B e C), 610 cod. pen. (capo D), 635 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo E).Secondo le conformi sentenze di merito il Negrea, aggredendola fisicamentee provocandole lesioni personali, avrebbe sottratto a [OSCURATO:PERSONA] (all’epocaultrasessantacinquenne) la borsa contenente denaro, documenti ed effettipersonali.

Per sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla condotta sopradescritta, l’imputato avrebbe poi colpito (provocandogli lesioni) un passanteintervenuto a difesa della derubata, e avrebbe altresì usato violenza ad unaautomobilista costringendola a desistere dal riprendere col suo cellulare quantostava accadendo.

Condotto in caserma dai carabinieri, l’imputato avrebbe poidanneggiato, rendendola inservibile, una panchina sita all’interno del pubblicoufficio.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.La difesa del ricorrente ha articolato due motivi di ricorso con i quali sicontesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, ladecisione della Corte di appello di non concedere all’imputato l’attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen.

Secondo il ricorrente, pur in presenza di un compendiodella rapina esiguo (una borsa e 10 euro) peraltro restituito alla vittima e dimodeste lesioni personali alla stessa arrecate, i Giudici di merito avevano negatol’attenuante, valorizzando elementi non pertinenti né rilevanti ai fini dell’art. 62n. 4 cod. pen. (quali ad esempio l’età della persona offesa).3.

Il 19/04/2026 su istanza del difensore è stata disposta la riduzione deitermini per il giudizio di cassazione ex art. 169 disp. att. cod. proc. pen.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.All'udienza di trattazione del 06/05/2026 il difensore ha avanzato istanza didifferimento (per le ragioni di opportunità indicate nel verbale da intendersi quirichiamate) che è stata rigettata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il due motivi articolati dalla difesa possono essere esaminaticongiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essisottesi, investendo entrambi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio dimotivazione) il punto della decisione relativo al mancato riconoscimentodell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.I motivi sono entrambi inammissibili in quanto aspecifici e comunquemanifestamente infondati.

La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modestovalore della borsa sottratta e del suo contenuto, senza però confrontarsi con lamotivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione deiprincipi costantemente ribaditi da questa Corte (Sez.

U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02), ha rilevato che ai fini della configurabilità,in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di specialetenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valoreeconomico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesionedella persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesala natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anchela libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazionedel profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solonel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudiziarrecati ad entrambi i beni tutelati.

I Giudici di merito, nel caso in esame, hannoquindi evidenziato che l'imputato aveva usato violenza nei confronti di una donnaottantenne provocandole, oltre ad un evidente trauma psicologico, anche lesionipersonali giudicate guaribili in giorni 7 (lesioni che non potevano dirsi modesteproprio in considerazione dell'età avanzata della vittima).I Giudici di merito hanno peraltro valorizzato che anche il dannopatrimoniale non poteva comunque ritenersi di speciale tenuità, in quanto allavittima erano stati sottratti anche i documenti di identità (il che la onerava deicosti e dei tempi della rinnovazione degli stessi).

Al riguardo la difesa si limita arilevare che tale danno non poteva dirsi sussistente in quanto la borsacontenente i documenti era stata restituita alla vittima nell'immediatezza.Trattasi di argomento privo di pregio atteso che, come più volte ribadito daquesta Corte, in materia di reati contro il patrimonio ai fini della configurabilitàdella circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del dannocagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento dellaconsumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "postfactum" non valutabile a tale fine (ex plurimis Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019,Ingenito, Rv. 275922 – 01).In conclusione l'attenuante invocata è stata esclusa dai Giudici di merito conmotivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, a frontedella quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenutalogica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche normedi legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte un nuovo e diversoapprezzamento dei fatti, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/10/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/11/2024 con laquale Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all’esito delgiudizio abbreviato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, concesse leNegrea alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 628,commi 1 e 3 n. 3-quinquies cod. pen. (capo A), 582, 585, 576 n. 1 cod. pen.(capi B e C), 610 cod. pen. (capo D), 635 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo E).Secondo le conformi sentenze di merito il Negrea, aggredendola fisicamentee provocandole lesioni personali, avrebbe sottratto a [OSCURATO:PERSONA] (all’epocaultrasessantacinquenne) la borsa contenente denaro, documenti ed effettipersonali. Per sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla condotta sopradescritta, l’imputato avrebbe poi colpito (provocandogli lesioni) un passanteintervenuto a difesa della derubata, e avrebbe altresì usato violenza ad unaautomobilista costringendola a desistere dal riprendere col suo cellulare quantostava accadendo. Condotto in caserma dai carabinieri, l’imputato avrebbe poidanneggiato, rendendola inservibile, una panchina sita all’interno del pubblicoufficio.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.La difesa del ricorrente ha articolato due motivi di ricorso con i quali sicontesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, ladecisione della Corte di appello di non concedere all’imputato l’attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen. Secondo il ricorrente, pur in presenza di un compendiodella rapina esiguo (una borsa e 10 euro) peraltro restituito alla vittima e dimodeste lesioni personali alla stessa arrecate, i Giudici di merito avevano negatol’attenuante, valorizzando elementi non pertinenti né rilevanti ai fini dell’art. 62n. 4 cod. pen. (quali ad esempio l’età della persona offesa).3. Il 19/04/2026 su istanza del difensore è stata disposta la riduzione deitermini per il giudizio di cassazione ex art. 169 disp. att. cod. proc. pen.4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.All'udienza di trattazione del 06/05/2026 il difensore ha avanzato istanza didifferimento (per le ragioni di opportunità indicate nel verbale da intendersi quirichiamate) che è stata rigettata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il due motivi articolati dalla difesa possono essere esaminaticongiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essisottesi, investendo entrambi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio dimotivazione) il punto della decisione relativo al mancato riconoscimentodell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.I motivi sono entrambi inammissibili in quanto aspecifici e comunquemanifestamente infondati. La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modestovalore della borsa sottratta e del suo contenuto, senza però confrontarsi con lamotivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione deiprincipi costantemente ribaditi da questa Corte (Sez. U, n. 42124 del27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02), ha rilevato che ai fini della configurabilità,in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di specialetenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valoreeconomico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesionedella persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesala natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anchela libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazionedel profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solonel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudiziarrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito, nel caso in esame, hannoquindi evidenziato che l'imputato aveva usato violenza nei confronti di una donnaottantenne provocandole, oltre ad un evidente trauma psicologico, anche lesionipersonali giudicate guaribili in giorni 7 (lesioni che non potevano dirsi modesteproprio in considerazione dell'età avanzata della vittima).I Giudici di merito hanno peraltro valorizzato che anche il dannopatrimoniale non poteva comunque ritenersi di speciale tenuità, in quanto allavittima erano stati sottratti anche i documenti di identità (il che la onerava deicosti e dei tempi della rinnovazione degli stessi). Al riguardo la difesa si limita arilevare che tale danno non poteva dirsi sussistente in quanto la borsacontenente i documenti era stata restituita alla vittima nell'immediatezza.Trattasi di argomento privo di pregio atteso che, come più volte ribadito daquesta Corte, in materia di reati contro il patrimonio ai fini della configurabilitàdella circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del dannocagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento dellaconsumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "postfactum" non valutabile a tale fine (ex plurimis Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019,Ingenito, Rv. 275922 – 01).In conclusione l'attenuante invocata è stata esclusa dai Giudici di merito conmotivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, a frontedella quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenutalogica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche normedi legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte un nuovo e diversoapprezzamento dei fatti, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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