CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui all'art. 22, comma 12, T.U. imm. (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, fatto accertato in data 22 aprile 2010), per intervenuta prescrizione. Il Tribunale riteneva maturata la causa estintiva, essendo trascorsi, alla data della decisione, oltre nove anni dal fatto. Tale termine era individuato a partire dal termine ordinario ex art. 157, primo comma, cod. pen. (pari a sei anni), doppiamente prolungato di un quarto (per un totale dì tre anni), in presenza di cause ínterruttive e sospensive, queste ultime riconducibili alla sospensione del procedimento per assenza dell'imputato ex artt. 159, primo comma, lett. 3-bis), e ultimo comma, cod. pen. 2. Ricorre direttamente per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo violazione della legge penale. Il Tribunale - oltre a non aver considerato, quale causa sospensiva ulteriore della prescrizione, il rinvio del dibattimento per adesione del difensore dell'imputato ad una protesta di categoria, che aveva comportato un ritardo nella sua celebrazione pari a sei mesi e tre giorni - avrebbe errato nel ritenere che, a norma degli artt. 159, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., la durata della sospensione della prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento per assenza dell'imputato, non potesse superare il quarto del termine ordinario di prescrizione, ossia non potesse superare, nella specie, un anno e sei mesi, da aggiungere al termine massimo di prescrizione includente le avvenute interruzioni, pari a sette anni e sei mesi; per un totale, appunto, di nove anni. La durata di siffatta sospensione della prescrizione si sarebbe potuta estendere, secondo l'esegesi delle menzionate disposizioni ritenuta dal ricorrente più corretta, a un tempo pari all'intera durata del predetto termine massimo, ossia avrebbe potuto raggiungere i sette anni e sei mesi, da aggiungere al termine massimo stesso; per un totale di quindici anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921-01; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600-01), da cui non vi è ragione per discostarsi, in caso di sospensione del processo nei confronti di imputato assente ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo fatto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. al successivo art. 161, secondo comma, solo in ragione di un quarto (o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma), calcolato sul termine ordinario, e non su quello massimo, e tanto meno si proroga in misura pari al medesimo termine massimo. Tale aumento di un quarto (o della maggiore frazione sopra individuata) può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione, conseguenti ad eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché agli ulteriori eventuali periodi di sospensione della prescrizione, previsti dai rimanenti numeri del primo comma dell'art. 159 cod. pen. 3. Il Tribunale ha dunque esattamente interpretato la normativa di riferimento. Vero è invece che esso erroneamente non ha considerato gli ulteriori sei mesi e tre giorni di sospensione della prescrizione, dovuti all'astensione del difensore dalla partecipazione all'udienza. Anche tenuto conto di tale prolungamento, il reato risultava tuttavia prescritto alla data del 25 ottobre 2019, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata. 4. Segue la reiezione del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 10/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere esten