Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02095/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la rinuncia alla trattazione del ricorso trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede che delle esigenze cautelari.

3. Dopo la proposizione del ricorso, è stato trasmesso un atto di rinuncia alla sua trattazione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, così dovendo interpretarsi la rinuncia alla sua trattazione, espressamente correlata alla "sopravvenuta carenza di interesse".

2. Non essendo stata neppure allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che faccia venire meno l'interesse al ricorso, tale non essendo la generica dizione contenuta nella rinuncia alla sua trattazione, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 2 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la rinuncia alla trattazione del ricorso trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] contestando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede che delle esigenze cautelari. 3. Dopo la proposizione del ricorso, è stato trasmesso un atto di rinuncia alla sua trattazione per sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritto sia dal difensore che dalla parte personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, così dovendo interpretarsi la rinuncia alla sua trattazione, espressamente correlata alla "sopravvenuta carenza di interesse". 2. Non essendo stata neppure allegata l'esistenza di una causa sopravvenuta non imputabile all'indagato che faccia venire meno l'interesse al ricorso, tale non essendo la generica dizione contenuta nella rinuncia alla sua trattazione, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento a favore della cassa delle ammende (Sez. 3, n. 2 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 02095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris