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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26189/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, con le statuizioni consequenziali per il Feher; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, il quale ha chiesto, quanto al ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, di dichiararlo inammissibile; quanto al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato: in accoglimento del primo motivo di ricorso, annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen.; in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, pronunciare l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di gravame ai sensi dell'art. 623 c.p.p. per procedere alla rinnovazione degli atti istruttori richiesti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara emessa in data 21/02/2021, ha assolto l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], dai reati di cui ai capi C, E, F e G, confermando il giudizio di responsabilità per la rapina aggravata e il sequestro di persona di cui ai capi A e B, in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riduzione della pena.

2. Avverso la pronuncia assolutoria - relative alle rapine pluriaggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] (capo E nonché capi F - sequestro di persona - e G - utilizzo indebito di carta di credito) ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, eccependo: a) il travisamento della prova con riferimento al delitto sub C, per aver la corte territoriale attribuito rilevanza decisiva al mancato riconoscimento del Feher da parte della vittima, nonostante la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti in altri punti della sentenza attendibili, in considerazione altresì che l'immagine mostrata per l'identificazione non era stata acquisita agli atti; b) la violazione di legge (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione ai delitti contestati in danno del Colombani, emergendo dalle risultanze istruttorie la responsabilità del Feher, quale partecipe alla fase preparatoria della rapina (in tal senso le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], parzialmente coincidenti con quelle del [OSCURATO:PERSONA], correttamente valorizzate dal giudice di primo grado). ;.

Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge (art. 192, 197 bis e 189 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento del Feher da parte della Bertelli, avente valenza di prova contraria tale da inficiare l'attendibilità dei chiamanti in correità.

Premesso che la corte territoriale aveva apprezzato positivamente l'affidabilità dell'attività ricognitiva della vittima, certa nell'escludere l'individuazione dell'imputato nella effige mostratale, il dato istruttorio doveva costituire la prova che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano mentito sull'identità del complice per le rapine commesse in danno dei Bertelli e di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, secondo la Bertelli, il ricorrente parlava molto bene l'italiano, senza alcuna inflessione straniera, mentre, a dire del Colombani, avrebbe avuto un inconfondibile accento dell'Est.

3.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., sono stati riferiti al diniego di escussione del teste Crucianelli, sollecitata dalla difesa, in quanto persona in grado di riferire sulle modalità della individuazione fotografica da parte della Bertelli (trattavasi del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva partecipato all'atto e firmato il relativo verbale, trasmesso all'autorità giudiziaria); prova da ritenersi necessaria per colmare la criticità istruttoria sull'effige mostrata e decisiva per la credibilità dei chiamanti in correità, uno dei quali, il [OSCURATO:PERSONA], aveva con certezza mentito già in altra occasione (rapina e omicidio di [OSCURATO:PERSONA]).

3.3. Con il terzo motivo, violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione riguardano l'omessa attivazione del potere officioso di disporre d'ufficio la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], per acquisire le modalità del mancato riconoscimento del ricorrente; diniego incentrato su due ragioni (lo iato temporale e l'eco mediatico della figura di "Igor il Russo"), diversamente valutate per accreditare attendibilità alle dichiarazioni della vittima Colombani. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della Procura Generale è inammissibile, perché basato su profili estranei al circoscritto ambito del giudizio di legittimità.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla esclusione della responsabilità concorsuale dell'imputato nelle vicende delittuose di cui ai capi C, E, F, G, sotto il profilo della ritenuta sufficienza del quadro probatorio ai fini della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, in conformità con la pronuncia di primo grado, riformata sul punto dalla corte territoriale.

2.1. Innanzitutto, con specifico riferimento al secondo motivo, va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

2.2. E' altresì indubbio che il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 — 01).

Tale onere motivazionale risulta adempiuto dalla corte territoriale, che, con argomentazioni che si sottraggono a censura di legittimità, ha giustificato il diverso convincimento, alla stregua di precisi dati istruttori, valutati correttamente, in conformità con i richiamati principi di diritto.

2.2.1. Per quanto riguarda l'assoluzione per la rapina in danno dei Bertelli, la Procura ricorrente ritiene la sentenza impugnata "viziata da contraddittorietà posto che il mancato riconoscimento di Feher da parte della vittima, valorizzato dal collegio, difetta dell'oggetto del riconoscimento stesso" (ossia "l'immagine mostrata che ben poteva riportare un volto parzialmente travisato"), così finendo "per porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la stessa Corte ha valorizzato nella loro genesi e reiterazione, ritenendole altamente attendibili e di vicendevole riscontro" (pag. 3 del ricorso).

L'elemento di contraddittorietà, lungi da integrare il denunciato vizio di travisamento della prova, così come inteso dalla giurisprudenza (da ultimo, sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), non sussiste, avendo la corte territoriale evidenziato come il primo giudice avesse omesso di considerare elementi di prova esterni, rispetto alle convergenti chiamate in correità, che smentivano la presenza di Feher all'accaduto; elementi costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa Bertelli e dal teste di PG Crucianelli, entrambe confluite nell'informativa del 10 giugno 2015.

Secondo tali dati, la Bertelli che, pur aveva affermato di aver visto in viso i rapinatori, individuando il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non aveva, di contro, identificato il ricorrente, circostanza che, nelle argomentazioni della Corte di appello, costituisce un dato storico, incontestato e inequivocabile nella dimensione oggettiva, con una specifica rilevanza processuale (non già "mero atto di indagine", come ritenuto dal tribunale, ma elemento concreto e apertamente distonico rispetto al restante quadro probatorio).

La totale carenza di informazioni circa le precise modalità con cui si esplicò il mancato riconoscimento dell'imputato - criticità istruttoria che sarà meglio analizzata in seguito, nell'ambito dell'esame del primo motivo di ricorso del Feher - non vale a sminuire, rispetto al singolo episodio delittuoso, la valenza del dato in sé, così come acquisito in atti, integrante il dubbio ragionevole che impone la pronuncia assolutoria per insufficienza della prova.

La regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente, infatti, di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.

2.2.2. Deve ritenersi ugualmente esente da rilievi la motivazione della sentenza impugnata circa la mancanza di validi riscontri individualizzanti alla chiamata in correità operata dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di rapina, sequestro di persona ed uso indebito della carta di credito, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] n i.

Eccepisce la Procura la sussistenza di tali riscontri, costituiti dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dagli esiti del controllo effettuato il 21 luglio 2015 dai Carabinieri di Copparo, senza confrontarsi, tuttavia, con l'articolata analisi della corte di merito, che non solo ha considerato entrambi i dati, ma li ha valutati nel contesto del quadro probatorio, sì che il motivo, oltre che incentrato su rilievi di merito, risulta generico.

Dal testo della sentenza impugnata si evince, infatti, che: a) non sussiste una seconda chiamata in correità a carico del Feher per i fatti del 26 luglio 2015 a danno del Colombani, avendo escluso il [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato all'azione delittuosa e di essere a conoscenza di chi l'abbia commesso; b) il controllo sul territorio consentiva di accertare la presenza dell'imputato insieme al [OSCURATO:PERSONA], così confermando la frequentazione fra i due, ma nulla attestava in ordine al collegamento con la rapina in questione, in ragione anche della distanza temporale fra i due eventi.

Il ragionamento, ancorato agli atti istruttori, teso a confutare le diverse conclusioni del primo giudice, è immune da vizi logici oltre che censurato in termini acritici.

3. Per quanto attiene al ricorso dell'imputato, il secondo ed il terzo motivo sono all'evidenza infondati, perché attengono all'esercizio del potere istruttorio riconosciuto al giudice di merito; in particolare, al rigetto della richiesta ex art.507 cod. proc. pen. di escussione del teste Crucianelli, ritenuta dalla difesa assolutamente necessaria per dimostrare l'elemento di oggettivo contrasto fra le dichiarazioni della vittima Bertelli e quelle dei chiamanti in correità, nonchè alla mancata attivazione del potere officioso ex art. 603 cod. proc. pen. di disporre l'ammissione a testimoniare della Bertelli stessa.

I principi di diritto a riguardo sono chiari e consolidati; è opportuno, tuttavia, richiamarli.

In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 - 01).La motivazione della pronuncia di appello (fogli 30 e 31) si confronta con il rilievo difensivo, riproposto in questa sede, escludendo con puntuali snodi argomentativi la necessità dell'acquisizione della prova dichiarativa tramite il teste Crucianelli, firmatario in qualità di Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara dell'informativa concernente la menzione del mancato riconoscimento dell'imputato (l'assenza di supporti documentali sulla procedura seguita e di dati precisi sull'operante che mostrò l'immagine alla vittima, il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti, il ruolo del Crucianelli nell'indagine, le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Marzocchi a riguardo).

Al contrario, la richiesta della difesa assume carattere meramente esplorativo, presupponendo solo in ipotesi che l'audizione del Crucianelli possa dare risultati in senso contrario ai dati acquisiti (pag. 13 del ricorso), nonostante i rilievi della corte sulla dubbia pertinenza della nuova prova, ancorati a emergenze fattuali.

Per altro verso, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01).

Nel caso in esame, esclusa la violazione di legge, non sussiste incongruenza o lacuna motivazionale, avendo la corte territoriale giustificato la conclusione secondo cui la carenza istruttoria rilevata non poteva essere adeguatamente sopperita mediante l'escussione officiosa della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a dati obiettivi ed inconfutabili (il decorso di un lunghissimo arco di tempo tra la verificazione dei fatti e l'attività di ricognizione, l'eco mediatica, successivamente sviluppatasi intorno alla figura dell'imputato - Igor il Russo), idonei ad indebolire, se non inquinare, le capacità mnestiche della vittima.

3.1. Resta da esaminare, infine, il primo motivo di ricorso, che, pur introducendo argomenti suggestivi, è da ritenersi infondato.

Sostiene il ricorrente che il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della Bertelli ha valenza di prova contraria, tale da inficiare l'attendibilità dei chiamanti in correità, sì che il dato restituito dalle indagini non andrebbe riferito solo alla rapina contestata sub C ma proverebbe la falsità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], inidoneo pertanto a fondare la conferma della condanna per i delitti commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; richiama, in particolare, l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., al quale fa espresso riferimento l'art. 197 bis, comma 6 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni rese da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, al pari di quelle rese dal coimputato del medesimo reato.

In definitiva, il mancato riconoscimento in questione da parte del soggetto che subì l'azione violenta e che fu a contatto diretto con i rapinatori, a volto scoperto, per un tempo sufficiente da riconoscerne due di loro e da escludere il coinvolgimento dell'odierno imputato, costituirebbe la prova dell'inattendibilità dei correi, che avevano indicato costui come complice nelle tre rapine oggetto di contestazione, e priverebbero le dichiarazioni accusatorie di valenza probatoria.

3.1.1. L'antinomia rilevata dalla difesa non sfugge all'esame della Corte di appello e si traduce nella opposta valutazione sulla responsabilità del ricorrente, assolto per la rapina in danno dei Bertelli ma condannato per quella sub A); la motivazione sul punto è esente da rilievi sul piano logico, coerente con le acquisizioni istruttorie, corretta sotto il profilo giuridico.

Innanzitutto, il fatto storico che la persona offesa non identificò il Feher non implica che i chiamanti in correità mentirono, per le criticità riscontrate - senza possibilità processuale di porvi rimedio - circa le modalità del riconoscimento; la risposta negativa della Bertelli, cioè, incide in sé sulla tenuta delle accuse per quel singolo episodio, integrando il dubbio al quale si è fatto cenno in precedenza, ma non assicura la certezza del dato perché non è acquisito come la prova, ancorché atipica, si sia formata (foglio 30 della sentenza impugnata: nulla si sa circa la tipologia, la fonte dell'immagine mostrata, le modalità con cui venne esibita alla persona offesa, la qualità dell'effige e la datazione della stessa).

La corte precisa altresì che si esulava dalle modalità tipiche dell'individuazione fotografica (formazione di un album con un numero sufficiente di individui dai tratti somiglianti), rispettate, invece, in relazione all'attività ricognitiva espletata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi riconosciuti.

La divergenza intenzionale dal vero delle dichiarazioni dei chiamanti in correità non è, quindi, accertata secondo canoni di certezza, alla stregua degli atti del processo.

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in più occasioni che in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753 - 01; sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman, Rv. 247346 - 01), rientrando nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un ragionevole equilibrio di coerenza e qualità di ciò che viene riferito, nel contesto di tutti gli altri fatti narrati.Tale indagine è stata effettuata dalla corte territoriale, in relazione alla conferma della condanna del ricorrente per i delitti in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fogli 37 e seguenti della sentenza impugnata).

Con riferimento alla partecipazione del Feher a tali condotte di reato, la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] è risultata pienamente riscontrata dalla convergente ed autonoma chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia emerso alcun elemento istruttorio in grado di incrinare il quadro probatorio così delineato a carico dell'imputato.

La valutazione di credibilità e l'attendibilità dei testi assistiti è stata ampiamente giustificata, alla luce anche dei rilievi difensivi, tenendo conto, in particolare, dei profili di criticità attinenti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (foglio 27).

Lo svolgimento dei fatti è stato descritto in maniera lineare e confermato dalla stessa persona offesa nonché dai vicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività di sopralluogo eseguita circa un mese prima della rapina, nei precisi termini riferiti dal [OSCURATO:PERSONA].

4. In conclusione, il ricorso del ricorrente va rigettato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, con le statuizioni consequenziali per il Feher; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, il quale ha chiesto, quanto al ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, di dichiararlo inammissibile; quanto al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato: in accoglimento del primo motivo di ricorso, annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.; in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, pronunciare l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di gravame ai sensi dell'art. 623 c.p.p. per procedere alla rinnovazione degli atti istruttori richiesti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara emessa in data 21/02/2021, ha assolto l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], dai reati di cui ai capi C, E, F e G, confermando il giudizio di responsabilità per la rapina aggravata e il sequestro di persona di cui ai capi A e B, in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riduzione della pena. 2. Avverso la pronuncia assolutoria - relative alle rapine pluriaggravate commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] (capo E nonché capi F - sequestro di persona - e G - utilizzo indebito di carta di credito) ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, eccependo: a) il travisamento della prova con riferimento al delitto sub C, per aver la corte territoriale attribuito rilevanza decisiva al mancato riconoscimento del Feher da parte della vittima, nonostante la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti in altri punti della sentenza attendibili, in considerazione altresì che l'immagine mostrata per l'identificazione non era stata acquisita agli atti; b) la violazione di legge (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione ai delitti contestati in danno del Colombani, emergendo dalle risultanze istruttorie la responsabilità del Feher, quale partecipe alla fase preparatoria della rapina (in tal senso le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], parzialmente coincidenti con quelle del [OSCURATO:PERSONA], correttamente valorizzate dal giudice di primo grado). ;. Ha proposto ricorso per cassazione anche l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge (art. 192, 197 bis e 189 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento del Feher da parte della Bertelli, avente valenza di prova contraria tale da inficiare l'attendibilità dei chiamanti in correità. Premesso che la corte territoriale aveva apprezzato positivamente l'affidabilità dell'attività ricognitiva della vittima, certa nell'escludere l'individuazione dell'imputato nella effige mostratale, il dato istruttorio doveva costituire la prova che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano mentito sull'identità del complice per le rapine commesse in danno dei Bertelli e di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, secondo la Bertelli, il ricorrente parlava molto bene l'italiano, senza alcuna inflessione straniera, mentre, a dire del Colombani, avrebbe avuto un inconfondibile accento dell'Est. 3.2. Con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., sono stati riferiti al diniego di escussione del teste Crucianelli, sollecitata dalla difesa, in quanto persona in grado di riferire sulle modalità della individuazione fotografica da parte della Bertelli (trattavasi del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva partecipato all'atto e firmato il relativo verbale, trasmesso all'autorità giudiziaria); prova da ritenersi necessaria per colmare la criticità istruttoria sull'effige mostrata e decisiva per la credibilità dei chiamanti in correità, uno dei quali, il [OSCURATO:PERSONA], aveva con certezza mentito già in altra occasione (rapina e omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Con il terzo motivo, violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione riguardano l'omessa attivazione del potere officioso di disporre d'ufficio la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], per acquisire le modalità del mancato riconoscimento del ricorrente; diniego incentrato su due ragioni (lo iato temporale e l'eco mediatico della figura di "Igor il Russo"), diversamente valutate per accreditare attendibilità alle dichiarazioni della vittima Colombani. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della Procura Generale è inammissibile, perché basato su profili estranei al circoscritto ambito del giudizio di legittimità. 2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla esclusione della responsabilità concorsuale dell'imputato nelle vicende delittuose di cui ai capi C, E, F, G, sotto il profilo della ritenuta sufficienza del quadro probatorio ai fini della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, in conformità con la pronuncia di primo grado, riformata sul punto dalla corte territoriale. 2.1. Innanzitutto, con specifico riferimento al secondo motivo, va considerato quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 2.2. E' altresì indubbio che il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 — 01). Tale onere motivazionale risulta adempiuto dalla corte territoriale, che, con argomentazioni che si sottraggono a censura di legittimità, ha giustificato il diverso convincimento, alla stregua di precisi dati istruttori, valutati correttamente, in conformità con i richiamati principi di diritto. 2.2.1. Per quanto riguarda l'assoluzione per la rapina in danno dei Bertelli, la Procura ricorrente ritiene la sentenza impugnata "viziata da contraddittorietà posto che il mancato riconoscimento di Feher da parte della vittima, valorizzato dal collegio, difetta dell'oggetto del riconoscimento stesso" (ossia "l'immagine mostrata che ben poteva riportare un volto parzialmente travisato"), così finendo "per porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la stessa Corte ha valorizzato nella loro genesi e reiterazione, ritenendole altamente attendibili e di vicendevole riscontro" (pag. 3 del ricorso). L'elemento di contraddittorietà, lungi da integrare il denunciato vizio di travisamento della prova, così come inteso dalla giurisprudenza (da ultimo, sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01), non sussiste, avendo la corte territoriale evidenziato come il primo giudice avesse omesso di considerare elementi di prova esterni, rispetto alle convergenti chiamate in correità, che smentivano la presenza di Feher all'accaduto; elementi costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa Bertelli e dal teste di PG Crucianelli, entrambe confluite nell'informativa del 10 giugno 2015. Secondo tali dati, la Bertelli che, pur aveva affermato di aver visto in viso i rapinatori, individuando il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non aveva, di contro, identificato il ricorrente, circostanza che, nelle argomentazioni della Corte di appello, costituisce un dato storico, incontestato e inequivocabile nella dimensione oggettiva, con una specifica rilevanza processuale (non già "mero atto di indagine", come ritenuto dal tribunale, ma elemento concreto e apertamente distonico rispetto al restante quadro probatorio). La totale carenza di informazioni circa le precise modalità con cui si esplicò il mancato riconoscimento dell'imputato - criticità istruttoria che sarà meglio analizzata in seguito, nell'ambito dell'esame del primo motivo di ricorso del Feher - non vale a sminuire, rispetto al singolo episodio delittuoso, la valenza del dato in sé, così come acquisito in atti, integrante il dubbio ragionevole che impone la pronuncia assolutoria per insufficienza della prova. La regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente, infatti, di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali. 2.2.2. Deve ritenersi ugualmente esente da rilievi la motivazione della sentenza impugnata circa la mancanza di validi riscontri individualizzanti alla chiamata in correità operata dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di rapina, sequestro di persona ed uso indebito della carta di credito, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] n i. Eccepisce la Procura la sussistenza di tali riscontri, costituiti dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dagli esiti del controllo effettuato il 21 luglio 2015 dai Carabinieri di Copparo, senza confrontarsi, tuttavia, con l'articolata analisi della corte di merito, che non solo ha considerato entrambi i dati, ma li ha valutati nel contesto del quadro probatorio, sì che il motivo, oltre che incentrato su rilievi di merito, risulta generico. Dal testo della sentenza impugnata si evince, infatti, che: a) non sussiste una seconda chiamata in correità a carico del Feher per i fatti del 26 luglio 2015 a danno del Colombani, avendo escluso il [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato all'azione delittuosa e di essere a conoscenza di chi l'abbia commesso; b) il controllo sul territorio consentiva di accertare la presenza dell'imputato insieme al [OSCURATO:PERSONA], così confermando la frequentazione fra i due, ma nulla attestava in ordine al collegamento con la rapina in questione, in ragione anche della distanza temporale fra i due eventi. Il ragionamento, ancorato agli atti istruttori, teso a confutare le diverse conclusioni del primo giudice, è immune da vizi logici oltre che censurato in termini acritici. 3. Per quanto attiene al ricorso dell'imputato, il secondo ed il terzo motivo sono all'evidenza infondati, perché attengono all'esercizio del potere istruttorio riconosciuto al giudice di merito; in particolare, al rigetto della richiesta ex art.507 cod. proc. pen. di escussione del teste Crucianelli, ritenuta dalla difesa assolutamente necessaria per dimostrare l'elemento di oggettivo contrasto fra le dichiarazioni della vittima Bertelli e quelle dei chiamanti in correità, nonchè alla mancata attivazione del potere officioso ex art. 603 cod. proc. pen. di disporre l'ammissione a testimoniare della Bertelli stessa. I principi di diritto a riguardo sono chiari e consolidati; è opportuno, tuttavia, richiamarli. In tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 - 01).La motivazione della pronuncia di appello (fogli 30 e 31) si confronta con il rilievo difensivo, riproposto in questa sede, escludendo con puntuali snodi argomentativi la necessità dell'acquisizione della prova dichiarativa tramite il teste Crucianelli, firmatario in qualità di Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara dell'informativa concernente la menzione del mancato riconoscimento dell'imputato (l'assenza di supporti documentali sulla procedura seguita e di dati precisi sull'operante che mostrò l'immagine alla vittima, il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti, il ruolo del Crucianelli nell'indagine, le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Marzocchi a riguardo). Al contrario, la richiesta della difesa assume carattere meramente esplorativo, presupponendo solo in ipotesi che l'audizione del Crucianelli possa dare risultati in senso contrario ai dati acquisiti (pag. 13 del ricorso), nonostante i rilievi della corte sulla dubbia pertinenza della nuova prova, ancorati a emergenze fattuali. Per altro verso, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). Nel caso in esame, esclusa la violazione di legge, non sussiste incongruenza o lacuna motivazionale, avendo la corte territoriale giustificato la conclusione secondo cui la carenza istruttoria rilevata non poteva essere adeguatamente sopperita mediante l'escussione officiosa della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a dati obiettivi ed inconfutabili (il decorso di un lunghissimo arco di tempo tra la verificazione dei fatti e l'attività di ricognizione, l'eco mediatica, successivamente sviluppatasi intorno alla figura dell'imputato - Igor il Russo), idonei ad indebolire, se non inquinare, le capacità mnestiche della vittima. 3.1. Resta da esaminare, infine, il primo motivo di ricorso, che, pur introducendo argomenti suggestivi, è da ritenersi infondato. Sostiene il ricorrente che il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della Bertelli ha valenza di prova contraria, tale da inficiare l'attendibilità dei chiamanti in correità, sì che il dato restituito dalle indagini non andrebbe riferito solo alla rapina contestata sub C ma proverebbe la falsità del narrato del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], inidoneo pertanto a fondare la conferma della condanna per i delitti commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; richiama, in particolare, l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., al quale fa espresso riferimento l'art. 197 bis, comma 6 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni rese da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, al pari di quelle rese dal coimputato del medesimo reato. In definitiva, il mancato riconoscimento in questione da parte del soggetto che subì l'azione violenta e che fu a contatto diretto con i rapinatori, a volto scoperto, per un tempo sufficiente da riconoscerne due di loro e da escludere il coinvolgimento dell'odierno imputato, costituirebbe la prova dell'inattendibilità dei correi, che avevano indicato costui come complice nelle tre rapine oggetto di contestazione, e priverebbero le dichiarazioni accusatorie di valenza probatoria. 3.1.1. L'antinomia rilevata dalla difesa non sfugge all'esame della Corte di appello e si traduce nella opposta valutazione sulla responsabilità del ricorrente, assolto per la rapina in danno dei Bertelli ma condannato per quella sub A); la motivazione sul punto è esente da rilievi sul piano logico, coerente con le acquisizioni istruttorie, corretta sotto il profilo giuridico. Innanzitutto, il fatto storico che la persona offesa non identificò il Feher non implica che i chiamanti in correità mentirono, per le criticità riscontrate - senza possibilità processuale di porvi rimedio - circa le modalità del riconoscimento; la risposta negativa della Bertelli, cioè, incide in sé sulla tenuta delle accuse per quel singolo episodio, integrando il dubbio al quale si è fatto cenno in precedenza, ma non assicura la certezza del dato perché non è acquisito come la prova, ancorché atipica, si sia formata (foglio 30 della sentenza impugnata: nulla si sa circa la tipologia, la fonte dell'immagine mostrata, le modalità con cui venne esibita alla persona offesa, la qualità dell'effige e la datazione della stessa). La corte precisa altresì che si esulava dalle modalità tipiche dell'individuazione fotografica (formazione di un album con un numero sufficiente di individui dai tratti somiglianti), rispettate, invece, in relazione all'attività ricognitiva espletata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi riconosciuti. La divergenza intenzionale dal vero delle dichiarazioni dei chiamanti in correità non è, quindi, accertata secondo canoni di certezza, alla stregua degli atti del processo. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in più occasioni che in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku, Rv. 256753 - 01; sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, Arman, Rv. 247346 - 01), rientrando nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un ragionevole equilibrio di coerenza e qualità di ciò che viene riferito, nel contesto di tutti gli altri fatti narrati.Tale indagine è stata effettuata dalla corte territoriale, in relazione alla conferma della condanna del ricorrente per i delitti in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fogli 37 e seguenti della sentenza impugnata). Con riferimento alla partecipazione del Feher a tali condotte di reato, la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] è risultata pienamente riscontrata dalla convergente ed autonoma chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia emerso alcun elemento istruttorio in grado di incrinare il quadro probatorio così delineato a carico dell'imputato. La valutazione di credibilità e l'attendibilità dei testi assistiti è stata ampiamente giustificata, alla luce anche dei rilievi difensivi, tenendo conto, in particolare, dei profili di criticità attinenti alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (foglio 27). Lo svolgimento dei fatti è stato descritto in maniera lineare e confermato dalla stessa persona offesa nonché dai vicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività di sopralluogo eseguita circa un mese prima della rapina, nei precisi termini riferiti dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. In conclusione, il ricorso del ricorrente va rigettato,
Sentenza Cassazione n. 26189/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris