CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2025
Cassazione n. 13353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dai Tribunale di L'Aquila n. 144 del 10 marzo 2025, irrevocabile dal 18 aprile 2025. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, articolando ununico motivo, che si riassume ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Si deduce violazione di legge ai sensi dell'ad, 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa motivazione o motivazione apparente. Si lamenta che il giudice del merito, pur avendo conoscenza dell'impedimento dell'imputato, attinto da foglio di via obbligatorio e, quindi, impossibilitato a recarsi presso la sede del Tribunale, aveva disposto la celebrazione delle udienze del 10 febbraio e del 10 marzo 2025 in assenza dell'imputato, senza disporre il rinvio. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non compariva alle citate udienze, non perché vi avesse rinunciato, ma per un suo impedimento. Compito del giudice è quello di verificare se l'imputato, pur quando sia ritualmente citato, sia effettivamente a conoscenza del processo e la sua assenza sia consapevole e volontaria. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta i! solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Come precisato da questa Corte (Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, deii 2021, Lovric, Rv. 280931-01), le eventuali nullità assolute ed insanabili non possono essere rilevate dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In un giudizio celebrato in assenza, le nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore possono assumere rilievo, ai fini di un'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., nei [imiti in cui con le stesse si deduce l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assume derivata dalle stesse nullità. 3. Ciò chiarito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie, il ricorrente non si duole della mancata incolpevole conoscenza del processo per una nullità della vocatio in iudicium, bensì del mancato rinvio di due udienze dibattimentali (quelle celebratesi nelle date del 10 febbraio e del 10 marzo del 2025) a causa dell'impedimento a parteciparvi dell'imputato, attinto da foglio di via obbligatorio e, quindi, obbligato a non fare ingresso nel Comune sede dell'ufficio giudiziario. Invero, come ricostruito dalla Corte aquilana, e non smentito in punto di fatto 2dal ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato legittimamente dichiarato assente all'udienza predibattimentale ex art. 554 -bis cod. proc. pen. del 10 gennaio 2025, nel corso della quale, pur avendo ricevuto regolare notifica della citazione a giudizio, nonché l'autorizzazione a fare ingresso nel Comune di L'Aquila, non compariva, circostanza, quest'ultima, di cui il ricorrente non si duole, il prefato non compariva nelle successive udienze dibattimentali del 10 febbraio e del 10 marzo 2025, senza rappresentare al Tribunale alcunché. Indipendentemente dalle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non compariva alle predette udienze, è incontestabile che il predetto era a conoscenza del processo. Invero, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, il [OSCURATO:PERSONA], dichiarato legittimamente assente nel corso dell'udienza ex art. 554-bis cod. proc. pen., all'esito della stessa riceveva notizia, per il tramite del difensore che lo rappresentava ai sensi dell'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen,, della data dell'udienza dibattimentale per il prosieguo del giudizio. Non sussistono, dunque, i presupposti per l'invocata rescissione del giudicato. 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M