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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05114/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale esplodente sequestrato assumeva il connotato della micidialità proprio degli esplosivi, la cui detenzione illegale non poteva che essere sanzionata ai sensi dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, considerato il confezionamento artigianale del materiale, detenuto in grandi quantità e custodito senza alcuna cautela, in maniera tale da poter arrecare pregiudizio a terzi per la possibile accidentale accensione.

Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto in modo ineccepibile di disattendere la doglianza difensiva formulata nell'atto di appello dall'imputato, il quale non aveva attribuito il giusto peso al quantitativo di materiale esplodente sequestrato, alla modalità della sua detenzione e conservazione, prima ancora del suo confezionamento artigianale.

D'altronde, come evidenziato dallo stesso giudice di merito, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale esplodente sequestrato assumeva il connotato della micidialità proprio degli esplosivi, la cui detenzione illegale non poteva che essere sanzionata ai sensi dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, considerato il confezionamento artigianale del materiale, detenuto in grandi quantità e custodito senza alcuna cautela, in maniera tale da poter arrecare pregiudizio a terzi per la possibile accidentale accensione. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto in modo ineccepibile di disattendere la doglianza difensiva formulata nell'atto di appello dall'imputato, il quale non aveva attribuito il giusto peso al quantitativo di materiale esplodente sequestrato, alla modalità della sua detenzione e conservazione, prima ancora del suo confezionamento artigianale. D'altronde, come evidenziato dallo stesso giudice di merito, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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