CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35160-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1; controricorrente - avverso la sentenza n. 2641/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIOA, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Nr 35160/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone l'avviso di accertamento con il quale la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl , concessionaria del Servizio di accertamento e di riscossione del Comune di Ferentino (Fr), richiedeva il pagamento dell'imposta TARSU per l'anno 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando l'importo dell'imposta. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agente di Riscossione e, con appello incidentale, dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio respingeva l'appello principale accogliendo quello incidentale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2018 n. 35160 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 1.Con il motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. I. 212/2000, 3 I 212/2000, 1 comma 162 I. 296/2006 in relazione all'art 360 1 comma nr 3 cpc. 2 Malancona ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt 6 e 7 comma 2 e comma 3 del d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018. 2.1 Alla luce di quanto sopra è stata depositato « atto di rinuncia al ricorso per Cassazione r.g. nr. 35160/2018 per adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversia tributarie pendenti ai sensi del d.l. nr 119/2018 e successive modifiche ed integrazioni», sottoscritto sia dalle parti che dai loro legali, con il quale [OSCURATO:PERSONA] srl dichiara di rinunciare al ricorso per Cassazione e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Conformemente a tale richiesta, il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio [OSCURATO:PERSONA]