Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40440/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17870/24 D'AmoRE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel motivo di ricorso comune ad entrambe le imputate risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico (v. in particolare pag. 4-6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17870/24 D'AmoRE + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel motivo di ricorso comune ad entrambe le imputate risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico (v. in particolare pag. 4-6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40440/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris