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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20615/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7137/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] SNC; [OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 331/2017depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Parma dichiarativa del suo fallimento.

La c orte territoriale ha in primo luogo disatteso la tesi della reclamante, secondo cui il fallimento era stato dichiarato d’ufficio, stanti il difetto di legittimazione della creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la mancanza di iniziativa dell’altra creditrice, [OSCURATO:SOCIETA]., che, avendo aderito alla sua proposta transattiva di pagamento rateale del debito, aveva chiesto un mero differimento dell’udienza in cui il giudice delegato si era riservato di riferire al collegio; ha rileva to al riguardo che, in assenza di un’espressa rinuncia all’istanza di fallimento e/o del deposito di un formale atto di desistenza, oppure della prova dell’integrale soddisfo del credito azionato o dell’esistenza di un piano di rientro concordato, non poteva dubitarsi che Ed ildesign avesse intes o tenere ferma la propria richiesta.

Il giudice del reclamo ha poi ritenuto pienamente provato lo stato di insolvenzadella debitrice. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Le creditrici istanti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di (non indicate) norme di diritto nonché, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’erroneità dell’accertamento della corte del merito in ordine alla mancanza di prova del raggiungimento di un accordo transattivo tra essa e [OSCURATO:SOCIETA]., che, a suo dire, risultava invece dimostrato dal contenuto delle mail con le quali la creditrice istante aveva manifestato la disponibilità a rinunciare al proprio ricorso per la declaratoria di fallimento a fronte del ricevimento entro il 30.11.2016 del saldo dovuto per sorte capitale (€ 3.100,00) pari alla terza rata del piano di rientro concordato, oltre al pagamento dell’ulteriore importo di € 1.500,00, quale contributo alle spese legali.

2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] e lamenta “ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, là dove la co rte d’appello ha ritenuto che il comportamento tenuto dal legale di [OSCURATO:SOCIETA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse indicativo del l’intenzione di dare corso all a richiesta di fallimento .

L a ricorrente ribadisce, in fatto, che dal contenuto delle mail scambiate tra il proprio difensor e e quello di [OSCURATO:SOCIETA] emergeva che quest’ultima aveva accettato di sospendere la procedura ex art. 15 l. fall. sino alla scadenza del termine del 30.11.2017, concessole per provvedere al saldo della terza ed ultima rata del piano di rientro e sostiene in diritto che, in mancanza dell’iniziativa della credit rice istante, il t ribunale ha dichiarato d’ufficio il suo fallimento.

3. I motivi, congiuntamente esaminabili, devono essere respinti.

Non è contestato dalla ricorrente che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. comparve limitandosi a chiedere “un breve differimento”.

Ora, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 34668/022) la richiesta di rinvio (o di differimento), avanzata da una o più delle parti, è atto neutro – non disciplinato dal codice di rito né da qualsivoglia procedimento speciale - al quale nessuna previsione di legge ricollega significati diversi da quello che gli è proprio o determinate conseguenze sul piano processuale.

Il giudice, d’altro canto, non ha certo l’obbligo di accogliere una simile richiesta, posto che la concessione o meno del rinvio rientra fra le scelte rimesse al suo potere discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] non spiega perché proprio nel procedimento ex art.15 l. fall., non riducibile – neppure dopo la riforma d i cui al d. lgs. n. 5/06- ad un mero processo fra parti contrapposte, regole così ovvie non potrebbero trovare applicazione, ovvero perché solo in detto procedimento la richiesta del creditore, di rinvio dell’udienza, quand’anche giustificata dall’affermata pendenza di trattative o dal raggiungimento di un accordo per il futuro pagamento (ciò che , peraltro, non risulta accaduto nel caso di specie) dovrebbe essere interpretata quale manifestazione della volontà “di non insistere” nella domanda di fallimento, a fronte della quale il giudice non avrebbe più la facoltà di scegliere se concedere il rinvio o riservarsi la decisione, ma dovrebbe limitarsi a prendere atto della “mancanza” di un’istanza ex art. 6 l. fall.

La ricorrente, che non si spinge sino al punto di qualificare la richiesta di rinvio come vero e proprio atto di desistenza, sostiene, in buona sostanza, che per poter ritenere “ferma” l’istanza di fallimento per tutta la durata dell’istruttoria prefallimentare, il creditore sarebbe tenuto ad ogni udienza alla sua espressa riproposizione, in difetto della quale si determinerebbe una sorta di provvisoria improcedibilità della domanda: sennonché un tale effetto è sconosciuto al nostro ordinamento, che neppure contempla la possibilità della parte di rinunciare alla domanda “allo stato” e in via temporanea (salva, cioè, la facoltà di revocare la rinuncia), o, come si sostiene impropriamente nel secondo mezzo, di ottenere addirittura “la sospensione del procedimento”..

Ciò significa, in definitiva, che sino a quando il creditore istante non abbia depositato un espresso atto di rinuncia (di desistenza) al ricorso ex art. 6 l. fall. non può mai verificarsi il caso che il tribunale pronunci d’ufficio il fallimento.

Tanto basta al rigetto dei motivi: invero, essendo pacifico che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva depositato la rinuncia e che alla data del fallimento era ancora creditrice di [OSCURATO:PERSONA] (sia pure per un importo modesto), la corte del merito si è inutilmente occupata di accertare se fosse o meno intervenuto un accordo fra le parti (del quale non era stata neppure dedotta la natura novativa) per il pagamento rateale del credito, posto che, non avendo il tribunale alcun obbligo di rinviare la decisione in attesa che l’accordo venisse onorato, tale questione di fatto era irrilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.

4. Poiché per la declaratoria di fallimento è sufficiente l’istanza anche di un unico creditore, resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto superfluo accertare la legittimazione attiva dell’altra creditrice istante, [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il quarto motivo, che denuncia violazione dell’art. 5 legge fall. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente contesta la sussistenza del suo stato di insolvenza; lamenta, in particolare, che la corte d’appello non abbia dato rilevanza al quadro economico-finanziario descritto nell’atto di reclamo, dal quale emergeva la sua carenza di liquidità ma non uno stato di crisi irreversibile, e che abbia fondato il proprio accertamento su elementi indiziari da essa smentiti e su mere supposizioni del curatore fallimentare, prive di adeguato riscontro documentale.

6. Il motivo è inammissibile.

Va, preliminarmente, osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass.17105/2019; Cass. 23437/2017; Cass. 7252/2014).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna ha compiutamente dato conto dell’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di far fronte con mezzi ordinari al le proprie obbligazioni , evidenziando come la società, gravata da debiti, anche verso i dipendenti, per oltre 2.244.000 euro, fosse del tutto priva di liquidità , tanto da non essere riuscita a saldare neppure il credito di modesto importo vantato nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] , e come la cris i aziendale in cui essa versava non potesse ritenersi supera bile mediante la messa in vendita del suo patrimonio immobiliare, dagli esiti incerti in quanto i beni erano gravati da onerose ipoteche e d erano anche oggetto di procedure esecutive immobiliari.

La ricorrente, lungi dall’indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo, si è limitata a contrastare in via generica e meramente assertiva tali precise argomentazioni, mediante censure di merito finalizzate ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quelle operatedal giudice del reclamo , non sindacabili nella presente sede di legittimità. 7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7137/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] SNC; [OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l. -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 331/2017depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Parma dichiarativa del suo fallimento. La c orte territoriale ha in primo luogo disatteso la tesi della reclamante, secondo cui il fallimento era stato dichiarato d’ufficio, stanti il difetto di legittimazione della creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la mancanza di iniziativa dell’altra creditrice, [OSCURATO:SOCIETA]., che, avendo aderito alla sua proposta transattiva di pagamento rateale del debito, aveva chiesto un mero differimento dell’udienza in cui il giudice delegato si era riservato di riferire al collegio; ha rileva to al riguardo che, in assenza di un’espressa rinuncia all’istanza di fallimento e/o del deposito di un formale atto di desistenza, oppure della prova dell’integrale soddisfo del credito azionato o dell’esistenza di un piano di rientro concordato, non poteva dubitarsi che Ed ildesign avesse intes o tenere ferma la propria richiesta. Il giudice del reclamo ha poi ritenuto pienamente provato lo stato di insolvenzadella debitrice. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Le creditrici istanti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di (non indicate) norme di diritto nonché, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’erroneità dell’accertamento della corte del merito in ordine alla mancanza di prova del raggiungimento di un accordo transattivo tra essa e [OSCURATO:SOCIETA]., che, a suo dire, risultava invece dimostrato dal contenuto delle mail con le quali la creditrice istante aveva manifestato la disponibilità a rinunciare al proprio ricorso per la declaratoria di fallimento a fronte del ricevimento entro il 30.11.2016 del saldo dovuto per sorte capitale (€ 3.100,00) pari alla terza rata del piano di rientro concordato, oltre al pagamento dell’ulteriore importo di € 1.500,00, quale contributo alle spese legali. 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] e lamenta “ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, là dove la co rte d’appello ha ritenuto che il comportamento tenuto dal legale di [OSCURATO:SOCIETA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse indicativo del l’intenzione di dare corso all a richiesta di fallimento . L a ricorrente ribadisce, in fatto, che dal contenuto delle mail scambiate tra il proprio difensor e e quello di [OSCURATO:SOCIETA] emergeva che quest’ultima aveva accettato di sospendere la procedura ex art. 15 l. fall. sino alla scadenza del termine del 30.11.2017, concessole per provvedere al saldo della terza ed ultima rata del piano di rientro e sostiene in diritto che, in mancanza dell’iniziativa della credit rice istante, il t ribunale ha dichiarato d’ufficio il suo fallimento. 3. I motivi, congiuntamente esaminabili, devono essere respinti. Non è contestato dalla ricorrente che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. comparve limitandosi a chiedere “un breve differimento”. Ora, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 34668/022) la richiesta di rinvio (o di differimento), avanzata da una o più delle parti, è atto neutro – non disciplinato dal codice di rito né da qualsivoglia procedimento speciale - al quale nessuna previsione di legge ricollega significati diversi da quello che gli è proprio o determinate conseguenze sul piano processuale. Il giudice, d’altro canto, non ha certo l’obbligo di accogliere una simile richiesta, posto che la concessione o meno del rinvio rientra fra le scelte rimesse al suo potere discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] non spiega perché proprio nel procedimento ex art.15 l. fall., non riducibile – neppure dopo la riforma d i cui al d. lgs. n. 5/06- ad un mero processo fra parti contrapposte, regole così ovvie non potrebbero trovare applicazione, ovvero perché solo in detto procedimento la richiesta del creditore, di rinvio dell’udienza, quand’anche giustificata dall’affermata pendenza di trattative o dal raggiungimento di un accordo per il futuro pagamento (ciò che , peraltro, non risulta accaduto nel caso di specie) dovrebbe essere interpretata quale manifestazione della volontà “di non insistere” nella domanda di fallimento, a fronte della quale il giudice non avrebbe più la facoltà di scegliere se concedere il rinvio o riservarsi la decisione, ma dovrebbe limitarsi a prendere atto della “mancanza” di un’istanza ex art. 6 l. fall. La ricorrente, che non si spinge sino al punto di qualificare la richiesta di rinvio come vero e proprio atto di desistenza, sostiene, in buona sostanza, che per poter ritenere “ferma” l’istanza di fallimento per tutta la durata dell’istruttoria prefallimentare, il creditore sarebbe tenuto ad ogni udienza alla sua espressa riproposizione, in difetto della quale si determinerebbe una sorta di provvisoria improcedibilità della domanda: sennonché un tale effetto è sconosciuto al nostro ordinamento, che neppure contempla la possibilità della parte di rinunciare alla domanda “allo stato” e in via temporanea (salva, cioè, la facoltà di revocare la rinuncia), o, come si sostiene impropriamente nel secondo mezzo, di ottenere addirittura “la sospensione del procedimento”.. Ciò significa, in definitiva, che sino a quando il creditore istante non abbia depositato un espresso atto di rinuncia (di desistenza) al ricorso ex art. 6 l. fall. non può mai verificarsi il caso che il tribunale pronunci d’ufficio il fallimento. Tanto basta al rigetto dei motivi: invero, essendo pacifico che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva depositato la rinuncia e che alla data del fallimento era ancora creditrice di [OSCURATO:PERSONA] (sia pure per un importo modesto), la corte del merito si è inutilmente occupata di accertare se fosse o meno intervenuto un accordo fra le parti (del quale non era stata neppure dedotta la natura novativa) per il pagamento rateale del credito, posto che, non avendo il tribunale alcun obbligo di rinviare la decisione in attesa che l’accordo venisse onorato, tale questione di fatto era irrilevante ai fini della dichiarazione di fallimento. 4. Poiché per la declaratoria di fallimento è sufficiente l’istanza anche di un unico creditore, resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto superfluo accertare la legittimazione attiva dell’altra creditrice istante, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quarto motivo, che denuncia violazione dell’art. 5 legge fall. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente contesta la sussistenza del suo stato di insolvenza; lamenta, in particolare, che la corte d’appello non abbia dato rilevanza al quadro economico-finanziario descritto nell’atto di reclamo, dal quale emergeva la sua carenza di liquidità ma non uno stato di crisi irreversibile, e che abbia fondato il proprio accertamento su elementi indiziari da essa smentiti e su mere supposizioni del curatore fallimentare, prive di adeguato riscontro documentale. 6. Il motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass.17105/2019; Cass. 23437/2017; Cass. 7252/2014). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna ha compiutamente dato conto dell’incapacità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di far fronte con mezzi ordinari al le proprie obbligazioni , evidenziando come la società, gravata da debiti, anche verso i dipendenti, per oltre 2.244.000 euro, fosse del tutto priva di liquidità , tanto da non essere riuscita a saldare neppure il credito di modesto importo vantato nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] , e come la cris i aziendale in cui essa versava non potesse ritenersi supera bile mediante la messa in vendita del suo patrimonio immobiliare, dagli esiti incerti in quanto i beni erano gravati da onerose ipoteche e d erano anche oggetto di procedure esecutive immobiliari. La ricorrente, lungi dall’indicare il fatto decisivo omesso che, ove considerato dal giudice, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo, si è limitata a contrastare in via generica e meramente assertiva tali precise argomentazioni, mediante censure di merito finalizzate ad accreditare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quelle operatedal giudice del reclamo , non sindacabili nella presente sede di legittimità. 7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,