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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1995

Cassazione n. 42393/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1995 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando "la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen." per omessa valutazione dei motivi d'appello e illogicità della motivazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. - introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103 - le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al c.d. concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili quelle riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cass., n. 30190 del 8/3/2018). - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1995 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., venne applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunciando "la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen." per omessa valutazione dei motivi d'appello e illogicità della motivazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. - introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103 - le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione sono quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al c.d. concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili quelle riguardanti i motivi rinunciati ovvero relative alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cass., n. 30190 del 8/3/2018). - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e tens
Sentenza Cassazione n. 42393/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris