Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25081/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso-ricorrenti-controil Ministero dell’Interno, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3645/2024 depositatail 23/5/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/20261.

La controversia trae origine dal rapporto tra gli odierni ricorrenti, qualicongiunti di MARSICO [OSCURATO:PERSONA] – vittima di omicidio di stampomafioso verificatosi nel 1999 – ed il Ministero dell’Interno, in ordineal diritto alla conservazione delle somme loro erogate a titolo diprovvisionale dal Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso.2.

In particolare, i ricorrenti, costituiti parti civili nel processo penaleinstaurato nei confronti degli autori dell’omicidio, hanno ottenuto, consentenza del GUP del Tribunale di Bari n. 308/2007, divenutairrevocabile il 17 febbraio 2010, la liquidazione di una provvisionaleimmediatamente esecutiva.

Su tale base, con delibere del Comitatodi solidarietà adottate tra ottobre e novembre 2008, è stata lorocorrisposta la somma di euro 70.000 ciascuno.3.

Successivamente, a distanza di anni, i medesimi ricorrenti hannopresentato nel 2015 nuove istanze di accesso al Fondo, fondate sulladecisione del giudice civile che aveva liquidato il residuo creditorisarcitorio.

Tali istanze venivano rigettate nel 2017, sulla base di unainformativa prefettizia che aveva evidenziato la presunta vicinanzadella vittima ad ambienti criminali.4.

Sulla scorta dei medesimi elementi, il Comitato ha proceduto, nel marzo2018, alla revoca delle precedenti delibere del 2008 ed ha richiesto larestituzione delle somme già erogate, ritenendo applicabile ladisciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2016, che condizionava ilbeneficio alla estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali.5.

I ricorrenti hanno adito quindi il Tribunale di Roma, che, con sentenzan. 14926/2021, accoglieva la domanda, dichiarando prive di effetti ledelibere di revoca, sul presupposto che le istanze del 2007, definitenel 2008 con erogazione delle somme, non erano più suscettibili dirivalutazione, ai sensi della normativa sopravvenuta.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/20266.

La Corte di appello di Roma ha accolto, invece, il gravame del Ministero,riformando integralmente la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] diappello ha ritenuto che le delibere del 2008 non avevano caratteredefinitivo, in quanto fondate su una provvisionale priva di stabilità enon idonea a passare in giudicato, e che, pertanto, era legittima laloro revoca alla luce della normativa sopravvenuta e delle risultanzeistruttorie circa la non estraneità della vittima ad ambienti criminali.7.

Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.8.

Ha resistito nel giudizio il Ministero dell’Interno, depositandocontroricorso.9.

I ricorrenti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inriferimento agli artt. 4 e 5, comma 4, della l. n. 512 del 1999 ed art. 15,comma 3, della l. n. 122 del 2016 nonché sulla ritenuta non definitività, alladata di entrata in vigore della l. n. 122 del 2016, delle delibere nn. 165,170,174 e 177 del 2008 perché basate su una provvisionale, titolo di per séasseritamente privo di stabilità ex artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014.In particolare, essi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla l. n. 122del 2016 alle istanze di accesso al Fondo di solidarietà da essi presentatenell’anno 2007 e definitivamente accolte nel 2008, nonché nella parte in cuiha escluso la definitività delle delibere di accoglimento di tali istanze, sulpresupposto che le stesse erano fondate su una provvisionale, ritenuta persua natura priva di stabilità.

Secondo i ricorrenti, tale impostazione si ponein contrasto con il dato normativo, in quanto l’art. 15, comma 3, della l. n.122 del 2016 limita espressamente l’applicazione della nuova disciplina alleNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026sole istanze non ancora definite alla data della sua entrata in vigore, conconseguente esclusione delle situazioni, come quella in esame, giàdefinitivamente esaurite in epoca anteriore.

Nel caso di specie, infatti, ledomande di accesso al fondo, presentate nel 2007, erano state accolte nelnovembre 2008, con integrale erogazione delle somme dovute, sicché ilrelativo procedimento amministrativo doveva ritenersi definitivamenteconcluso ben prima del 2016.

Muovendo da tale premessa, i ricorrentideducono che la Corte territoriale ha erroneamente negato la definitività el’intangibilità delle delibere del 2008, affermando che la relativastabilizzazione non poteva desumersi dall’esaurimento del procedimentoamministrativo né dal consolidamento delle pronunce giurisdizionalipresupposte.

Al contrario, si sostiene che detti provvedimenti, non essendostati oggetto di alcuna impugnazione e avendo dato luogo a pagamentidefinitivamente eseguiti, erano ormai sottratti a qualsiasi riesame, anchealla luce della previsione dell’art. 15, comma 3, della l. n. 122 del 2016.

Ladecisione impugnata viene, altresì, censurata, nella parte in cui ha ritenutoche la natura provvisionale del titolo, posto a base dell’erogazione, impedivaalle delibere amministrative di acquisire carattere definitivo.

Sul punto, iricorrenti osservano che la provvisionale, pur avendo funzione anticipatoria,è destinata a stabilizzarsi con il passaggio in giudicato della sentenza penaleche la contiene.

Nel caso in esame, tale passaggio in giudicato si eraverificato già nel 2010 e, successivamente, il diritto al risarcimento era statodefinitivamente accertato anche in sede civile con provvedimento divenutoirrevocabile nel 2015, ossia in epoca anteriore all’entrata in vigore dellalegge n. 122 del 2016.

Ne deriva che, al momento dell’introduzione dellanuova disciplina, il titolo era ormai definitivamente consolidato, conconseguente intangibilità delle erogazioni effettuate.

Sotto altro profilo, iricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha fatto improprio richiamo allagiurisprudenza penale in tema di provvisionale, valorizzando arresti che nesottolineano la natura non definitiva al fine di escluderne la stabilità.

TaliNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026precedenti, tuttavia, riguardano esclusivamente la fase anteriore alpassaggio in giudicato della sentenza penale, risultando, pertanto,inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, nella quale la pronunciapenale era già divenuta irrevocabile.

Infine, viene censurata la conclusionecui è pervenuta la Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto legittimala revoca delle delibere del 2008 anche a distanza di molti anni, sulla basedella normativa sopravvenuta, postulandone una revocabilitàsostanzialmente sine die.

Secondo i ricorrenti, una simile ricostruzione nontrova alcun fondamento nelle disposizioni normative di riferimento, né nelladisciplina regolamentare di cui al d.P.R. n. 60 del 2014, la quale contemplaipotesi tipiche di revoca, non estensibili al caso in esame.

In definitiva, lasentenza impugnata ha fatto erronea applicazione della disciplinaintertemporale, negando la definitività di provvedimenti ormai consolidati elegittimando indebitamente la revoca di somme già definitivamenteerogate.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c. in riferimentoall’art. 648 c.p.p., avendo i Giudici di appello, erroneamente edapoditticamente, ritenuto provata la non estraneità ad ambienti e rapportidelinquenziali di [OSCURATO:PERSONA].

Essi deducono, in primo luogo, chetale affermazione si pone in contrasto con gli esiti dei procedimenti penali acarico della vittima, conclusisi con sentenze irrevocabili di assoluzione, dellequali la Corte d’appello non aveva tenuto adeguatamente conto.

Sotto altroprofilo, lamentano la violazione delle regole in materia di riparto dell’onereprobatorio, evidenziando come era onere dell’Amministrazione dimostrarela sussistenza di elementi idonei a escludere il requisito della estraneità,onere che non era stato assolto.

La decisione impugnata, secondo iricorrenti, si fonda su mere risultanze investigative e su dati nonadeguatamente comprovati, senza il supporto di elementi probatori idonei.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026Gli stessi ricorrenti censurano, altresì, la motivazione della sentenza nellaparte in cui valorizza dichiarazioni indirette e meri sospetti, attribuendorilievo a elementi di natura indiziaria, privi di reale consistenza probatoria,così pervenendo a una conclusione apodittica circa la presunta contiguitàdella vittima ad ambienti criminali.

Viene, inoltre, dedotto il vizio dimotivazione per omessa considerazione di circostanze decisive, tra cui lerisultanze dell’istruttoria prefettizia svolta all’epoca delle delibere del 2008,che avevano condotto all’accertamento della sussistenza dei requisiti perl’accesso al fondo, nonché la documentazione attestante l’incensuratezzadella vittima e le pronunce giudiziarie favorevoli.

La Corte territoriale ha,altresì, omesso qualsiasi spiegazione in ordine al mutamento del giudizioespresso dalla Prefettura nel 2017 rispetto a quello, di segno opposto,formulato nel 2007.

Infine, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello hadisatteso la domanda subordinata, con la quale essi avevano offerto provadella completa estraneità della vittima, anche mediante articolazione diprova testimoniale.

Tale richiesta è stata rigettata con motivazionegenerica, senza un effettivo esame delle circostanze dedotte.

Inconclusione, la sentenza impugnata è affetta da gravi carenze motivazionalie da violazione delle regole in tema di prova, avendo affermato la nonestraneità della vittima sulla base di elementi inidonei e senza adeguatosupporto argomentativo.3.

Il primo motivo di impugnazione non è fondato e va respinto.4.

La questione sottoposta allo scrutinio della Corte attieneall’interpretazione della disciplina di accesso al Fondo di rotazione per levittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla l. n. 512 del 1999, comemodificata dalla l. n. 122 del 2016, con specifico riguardo alla rilevanza delrequisito della totale estraneità della vittima e dei suoi aventi causa adambienti e rapporti delinquenziali ed alla natura giuridica della deliberaamministrativa di erogazione, fondata sulla concessione della provvisionalein sede giudiziale.

I ricorrenti assumono che l’attribuzione patrimoniale,Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026disposta in loro favore in esito alla delibera di accoglimento dell’istanzaproposta nel 2007 e perfezionatasi con il pagamento della provvisionale nel2008, aveva carattere definitivo, sicché la sopravvenuta modifica normativadel 2016 non può incidere su una situazione ormai consolidata, nélegittimare la revoca delle somme erogate.L’assunto non merita condivisione.Va preliminarmente osservato che l’intervento del Fondo si atteggia qualeeffetto di una fattispecie complessa di diritto pubblico, nella qualel’accertamento giurisdizionale del diritto al risarcimento – sia esso integraleovvero anticipato mediante provvisionale – non esaurisce la verificarichiesta per l’effettivo accesso al beneficio, ponendosi quale presuppostonecessario, ma non sufficiente rispetto alla distinta e autonoma valutazioneamministrativa della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con iconseguenti ed autonomi riflessi sulla definitività dei procedimenti (penaleed amministrativo) aventi diversa natura, Come ha ben rilevato la Corte diappello “I provvedimenti ai quali deve aversi riguardo sono dunque quelliche incidono sull’accesso al Fondo e non le pronunce giurisdizionali che necostituiscono uno dei presupposti”.

In tale prospettiva sistematica, laprovvisionale riconosciuta dal giudice, ai sensi dell’art. 539, comma 2,c.p.p., non presenta, nel procedimento amministrativo di accesso al Fondo,anticipatoria e strumentale, consentendo l’erogazione di una somma a titoloprovvisorio, destinata a essere verificata e, se del caso, rideterminata oesclusa all’esito dell’accertamento complessivo dei presupposti normativi.Peraltro, la S.C., in caso di accertamento in sede penale della responsabilitàcivile, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale,ha affermato che “non preclude al giudice civile investito del giudizio sullaliquidazione, nel rispetto del giudicato formatosi sull'an dell'illecito, unautonomo accertamento relativo al nesso di causalità giuridica tra il fattoaccertato in sede penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate daiNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026danneggiati” (Cass. Sez. 3, n. 16890 del 29.5.2026; in senso conf.

Cass.Sez. 3, n. 11614 del 3.5.2025; Cass. Sez. 3, n. 6895 del 14.3.2024).

Nederiva che la delibera amministrativa di erogazione fondata sullaprovvisionale non è idonea a concludere il procedimento, dovendo questoconsiderarsi unitario e volto alla soddisfazione di una unica obbligazioneindennitario-risarcitoria derivante dal medesimo fatto illecito, ancorchéarticolata, sul piano attuativo, in più fasi (anticipazione e saldo).

Ciò appareconfermato implicitamente anche dagli stessi ricorrenti che, quando hannoottenuto il risarcimento in sede civile, hanno riproposto la richiesta diaccesso al Fondo per la residua somma.

Su tale assetto incide la disciplinaintrodotta dalla l. n. 122 del 2016, la quale, modificando l’art. 4, comma 3,della l. n. 512 del 1999 mediante il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. b),della l. n. 302 del 1990, ha reso espresso il requisito della totale estraneitàdella vittima e degli aventi causa ad ambienti e rapporti delinquenziali.Tuttavia, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 28820del 2019 (“In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso,l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo dirotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanenteallo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa,dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 -che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di talecondizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa delrequisito”) e n. 28627 del 2023 (“In tema di elargizioni in favore di vittimedi reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedentel'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha naturadi prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva,costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà dirittoall'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamentesussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata invigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che,Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, mapuramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale”),tale previsione non ha natura innovativa, ma riveste carattere meramentechiarificatore, in quanto esplicita un elemento già intrinseco alla disciplinaoriginaria, desumibile dalla ratio solidaristica dell’istituto, finalizzata adestinare il sostegno pubblico esclusivamente a soggetti effettivamenteestranei al contesto criminale che ha generato l’evento dannoso.

In talequadro interpretativo deve essere letta la disposizione transitoria di cuiall’art. 15 della l. n. 122 del 2016, che estende l’applicazione del nuovotesto alle “istanze non ancora definite” alla data di entrata in vigore dellalegge.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la nozione di“definizione” dell’istanza non può essere ancorata alla sola adozione delladelibera di erogazione della provvisionale, atteso che tale delibera, per lasua intrinseca natura anticipatoria, non esaurisce il procedimentoamministrativo, il quale permane pendente sino alla verifica definitiva dellaspettanza del beneficio nel suo complesso.

Deve pertanto ritenersi che, inpresenza di un procedimento ancora aperto – come nel caso in cui sia stataproposta ulteriore istanza per il conseguimento del risarcimento residuo osia comunque in corso la verifica dei requisiti di legge – l’istanza non puòconsiderarsi definita, con conseguente applicabilità del requisito regolatoespressamente dalla disciplina sopravvenuta, ma già posto a base dellaratio della normativa originaria.

Ne consegue che, ove all’esitodell’istruttoria, emerga la mancanza del requisito della totale estraneità adambienti e rapporti delinquenziali, l’Amministrazione è legittimata non soloa negare la concessione del beneficio nella sua interezza, ma anche aincidere sulle erogazioni già effettuate a titolo di provvisionale, le qualirisultano causalmente subordinate alla sussistenza dei medesimi requisiti.Né può ritenersi che la revoca della provvisionale sia circoscritta alle ipotesitipizzate dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014, atteso che talidisposizioni disciplinano fattispecie specifiche e non precludono l’operativitàNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026dei principi generali in materia di ripetizione dell’indebito, applicabili allorchél’attribuzione patrimoniale sia priva dei presupposti legittimanti.

Lamancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti costitutivi del dirittoal beneficio determina, infatti, il difetto della causa giustificativadell’erogazione, con conseguente legittimità della revoca e dell’obbligorestitutorio.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamenteritenuto che il procedimento amministrativo non era esaurito alla data dientrata in vigore della riforma del 2016 e che l’accertata insussistenza delrequisito della estraneità della vittima agli ambienti delinquenzialiprecludeva il riconoscimento del beneficio, rendendo altresì legittima larevoca delle somme già erogate a titolo di provvisionale.

La decisioneimpugnata risulta, pertanto, conforme ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della estraneitàcostituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto alprecedente erogazione di una somma a titolo anticipatorio possaconsolidarsi in assenza della verifica positiva di tutti i presupposti legali.5.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato.6.

La Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato ha affermatoche “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione miraa rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alleNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”(Cass. Sez.

L, n. 3397 del 6.2.2024).

La stessa Suprema Corte, in materiaprobatoria ha stabilito che “In tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurrela violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”(Cass. Sez. 5, n. 26739 del 15.10.2024).

In ultimo, in merito allamotivazione, la Cassazione ha statuito che “Il motivo è inammissibile, inquanto, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 134 del 2012, oggetto del vizio deducibile è oggi esclusivamentel’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggettodi discussione tra le parti».

Il mancato esame deve dunque riguardare unvero e proprio fatto, in senso storico, principale o secondario, e non, invece,argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez.

U., 20 giugno 2018, n.16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), né singoli elementi istruttori inquanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 13dicembre 2017, n. 29883)” (Cass. Sez. Trib. n. 12582 del 4.5.2026)”.

Nelcaso in esame, i ricorrenti, dopo avere nuovamente richiamato unaNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026interpretazione alternativa del presupposto relativo alla estraneità dellavittima agli ambienti malavitosi alla luce della evoluzione normativa inmateria, contestano lo stesso profilo dal punto di vista dell’accertamentoistruttorio, censurando la decisione del Giudice di appello per averevalorizzato alcuni esiti istruttori e non altri, quali le dichiarazioni di unpentito ovvero il ritardo dell’acquisizione delle informazioni che avevanoportato alla revoca del beneficio.

Peraltro, deducono genericamenterichieste istruttorie senza alcuna specificazione né in ordine al lorocontenuto né in ordine alla loro rilevanza.

Trattasi, in realtà, di questioni dimerito attinenti a profili valutativi, estranei al giudizio di legittimità.

Inultimo, si presenta, invece, del tutto inammissibile, oltre che infondata, ladomanda subordinata di disapplicazione delle delibere di revoca atteso ilmancato richiamo, se non generico, del giudizio o dei documenti in cui èstata proposta, risultando carente di una completa articolazione in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.7.

Il ricorso, pertanto, va respinto.8.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a caricodei ricorrenti, in via solidale, per il principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 23.06.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso-ricorrenti-controil Ministero dell’Interno, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3645/2024 depositatail 23/5/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/20261. La controversia trae origine dal rapporto tra gli odierni ricorrenti, qualicongiunti di MARSICO [OSCURATO:PERSONA] – vittima di omicidio di stampomafioso verificatosi nel 1999 – ed il Ministero dell’Interno, in ordineal diritto alla conservazione delle somme loro erogate a titolo diprovvisionale dal Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso.2. In particolare, i ricorrenti, costituiti parti civili nel processo penaleinstaurato nei confronti degli autori dell’omicidio, hanno ottenuto, consentenza del GUP del Tribunale di Bari n. 308/2007, divenutairrevocabile il 17 febbraio 2010, la liquidazione di una provvisionaleimmediatamente esecutiva. Su tale base, con delibere del Comitatodi solidarietà adottate tra ottobre e novembre 2008, è stata lorocorrisposta la somma di euro 70.000 ciascuno.3. Successivamente, a distanza di anni, i medesimi ricorrenti hannopresentato nel 2015 nuove istanze di accesso al Fondo, fondate sulladecisione del giudice civile che aveva liquidato il residuo creditorisarcitorio. Tali istanze venivano rigettate nel 2017, sulla base di unainformativa prefettizia che aveva evidenziato la presunta vicinanzadella vittima ad ambienti criminali.4. Sulla scorta dei medesimi elementi, il Comitato ha proceduto, nel marzo2018, alla revoca delle precedenti delibere del 2008 ed ha richiesto larestituzione delle somme già erogate, ritenendo applicabile ladisciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2016, che condizionava ilbeneficio alla estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali.5. I ricorrenti hanno adito quindi il Tribunale di Roma, che, con sentenzan. 14926/2021, accoglieva la domanda, dichiarando prive di effetti ledelibere di revoca, sul presupposto che le istanze del 2007, definitenel 2008 con erogazione delle somme, non erano più suscettibili dirivalutazione, ai sensi della normativa sopravvenuta.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/20266. La Corte di appello di Roma ha accolto, invece, il gravame del Ministero,riformando integralmente la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] diappello ha ritenuto che le delibere del 2008 non avevano caratteredefinitivo, in quanto fondate su una provvisionale priva di stabilità enon idonea a passare in giudicato, e che, pertanto, era legittima laloro revoca alla luce della normativa sopravvenuta e delle risultanzeistruttorie circa la non estraneità della vittima ad ambienti criminali.7. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.8. Ha resistito nel giudizio il Ministero dell’Interno, depositandocontroricorso.9. I ricorrenti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inriferimento agli artt. 4 e 5, comma 4, della l. n. 512 del 1999 ed art. 15,comma 3, della l. n. 122 del 2016 nonché sulla ritenuta non definitività, alladata di entrata in vigore della l. n. 122 del 2016, delle delibere nn. 165,170,174 e 177 del 2008 perché basate su una provvisionale, titolo di per séasseritamente privo di stabilità ex artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014.In particolare, essi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui laCorte d’appello ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla l. n. 122del 2016 alle istanze di accesso al Fondo di solidarietà da essi presentatenell’anno 2007 e definitivamente accolte nel 2008, nonché nella parte in cuiha escluso la definitività delle delibere di accoglimento di tali istanze, sulpresupposto che le stesse erano fondate su una provvisionale, ritenuta persua natura priva di stabilità. Secondo i ricorrenti, tale impostazione si ponein contrasto con il dato normativo, in quanto l’art. 15, comma 3, della l. n.122 del 2016 limita espressamente l’applicazione della nuova disciplina alleNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026sole istanze non ancora definite alla data della sua entrata in vigore, conconseguente esclusione delle situazioni, come quella in esame, giàdefinitivamente esaurite in epoca anteriore. Nel caso di specie, infatti, ledomande di accesso al fondo, presentate nel 2007, erano state accolte nelnovembre 2008, con integrale erogazione delle somme dovute, sicché ilrelativo procedimento amministrativo doveva ritenersi definitivamenteconcluso ben prima del 2016. Muovendo da tale premessa, i ricorrentideducono che la Corte territoriale ha erroneamente negato la definitività el’intangibilità delle delibere del 2008, affermando che la relativastabilizzazione non poteva desumersi dall’esaurimento del procedimentoamministrativo né dal consolidamento delle pronunce giurisdizionalipresupposte. Al contrario, si sostiene che detti provvedimenti, non essendostati oggetto di alcuna impugnazione e avendo dato luogo a pagamentidefinitivamente eseguiti, erano ormai sottratti a qualsiasi riesame, anchealla luce della previsione dell’art. 15, comma 3, della l. n. 122 del 2016. Ladecisione impugnata viene, altresì, censurata, nella parte in cui ha ritenutoche la natura provvisionale del titolo, posto a base dell’erogazione, impedivaalle delibere amministrative di acquisire carattere definitivo. Sul punto, iricorrenti osservano che la provvisionale, pur avendo funzione anticipatoria,è destinata a stabilizzarsi con il passaggio in giudicato della sentenza penaleche la contiene. Nel caso in esame, tale passaggio in giudicato si eraverificato già nel 2010 e, successivamente, il diritto al risarcimento era statodefinitivamente accertato anche in sede civile con provvedimento divenutoirrevocabile nel 2015, ossia in epoca anteriore all’entrata in vigore dellalegge n. 122 del 2016. Ne deriva che, al momento dell’introduzione dellanuova disciplina, il titolo era ormai definitivamente consolidato, conconseguente intangibilità delle erogazioni effettuate. Sotto altro profilo, iricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha fatto improprio richiamo allagiurisprudenza penale in tema di provvisionale, valorizzando arresti che nesottolineano la natura non definitiva al fine di escluderne la stabilità. TaliNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026precedenti, tuttavia, riguardano esclusivamente la fase anteriore alpassaggio in giudicato della sentenza penale, risultando, pertanto,inconferenti rispetto alla fattispecie in esame, nella quale la pronunciapenale era già divenuta irrevocabile. Infine, viene censurata la conclusionecui è pervenuta la Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto legittimala revoca delle delibere del 2008 anche a distanza di molti anni, sulla basedella normativa sopravvenuta, postulandone una revocabilitàsostanzialmente sine die. Secondo i ricorrenti, una simile ricostruzione nontrova alcun fondamento nelle disposizioni normative di riferimento, né nelladisciplina regolamentare di cui al d.P.R. n. 60 del 2014, la quale contemplaipotesi tipiche di revoca, non estensibili al caso in esame. In definitiva, lasentenza impugnata ha fatto erronea applicazione della disciplinaintertemporale, negando la definitività di provvedimenti ormai consolidati elegittimando indebitamente la revoca di somme già definitivamenteerogate.2. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunziano laviolazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c. in riferimentoall’art. 648 c.p.p., avendo i Giudici di appello, erroneamente edapoditticamente, ritenuto provata la non estraneità ad ambienti e rapportidelinquenziali di [OSCURATO:PERSONA]. Essi deducono, in primo luogo, chetale affermazione si pone in contrasto con gli esiti dei procedimenti penali acarico della vittima, conclusisi con sentenze irrevocabili di assoluzione, dellequali la Corte d’appello non aveva tenuto adeguatamente conto. Sotto altroprofilo, lamentano la violazione delle regole in materia di riparto dell’onereprobatorio, evidenziando come era onere dell’Amministrazione dimostrarela sussistenza di elementi idonei a escludere il requisito della estraneità,onere che non era stato assolto. La decisione impugnata, secondo iricorrenti, si fonda su mere risultanze investigative e su dati nonadeguatamente comprovati, senza il supporto di elementi probatori idonei.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026Gli stessi ricorrenti censurano, altresì, la motivazione della sentenza nellaparte in cui valorizza dichiarazioni indirette e meri sospetti, attribuendorilievo a elementi di natura indiziaria, privi di reale consistenza probatoria,così pervenendo a una conclusione apodittica circa la presunta contiguitàdella vittima ad ambienti criminali. Viene, inoltre, dedotto il vizio dimotivazione per omessa considerazione di circostanze decisive, tra cui lerisultanze dell’istruttoria prefettizia svolta all’epoca delle delibere del 2008,che avevano condotto all’accertamento della sussistenza dei requisiti perl’accesso al fondo, nonché la documentazione attestante l’incensuratezzadella vittima e le pronunce giudiziarie favorevoli. La Corte territoriale ha,altresì, omesso qualsiasi spiegazione in ordine al mutamento del giudizioespresso dalla Prefettura nel 2017 rispetto a quello, di segno opposto,formulato nel 2007. Infine, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello hadisatteso la domanda subordinata, con la quale essi avevano offerto provadella completa estraneità della vittima, anche mediante articolazione diprova testimoniale. Tale richiesta è stata rigettata con motivazionegenerica, senza un effettivo esame delle circostanze dedotte. Inconclusione, la sentenza impugnata è affetta da gravi carenze motivazionalie da violazione delle regole in tema di prova, avendo affermato la nonestraneità della vittima sulla base di elementi inidonei e senza adeguatosupporto argomentativo.3. Il primo motivo di impugnazione non è fondato e va respinto.4. La questione sottoposta allo scrutinio della Corte attieneall’interpretazione della disciplina di accesso al Fondo di rotazione per levittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla l. n. 512 del 1999, comemodificata dalla l. n. 122 del 2016, con specifico riguardo alla rilevanza delrequisito della totale estraneità della vittima e dei suoi aventi causa adambienti e rapporti delinquenziali ed alla natura giuridica della deliberaamministrativa di erogazione, fondata sulla concessione della provvisionalein sede giudiziale. I ricorrenti assumono che l’attribuzione patrimoniale,Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026disposta in loro favore in esito alla delibera di accoglimento dell’istanzaproposta nel 2007 e perfezionatasi con il pagamento della provvisionale nel2008, aveva carattere definitivo, sicché la sopravvenuta modifica normativadel 2016 non può incidere su una situazione ormai consolidata, nélegittimare la revoca delle somme erogate.L’assunto non merita condivisione.Va preliminarmente osservato che l’intervento del Fondo si atteggia qualeeffetto di una fattispecie complessa di diritto pubblico, nella qualel’accertamento giurisdizionale del diritto al risarcimento – sia esso integraleovvero anticipato mediante provvisionale – non esaurisce la verificarichiesta per l’effettivo accesso al beneficio, ponendosi quale presuppostonecessario, ma non sufficiente rispetto alla distinta e autonoma valutazioneamministrativa della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, con iconseguenti ed autonomi riflessi sulla definitività dei procedimenti (penaleed amministrativo) aventi diversa natura, Come ha ben rilevato la Corte diappello “I provvedimenti ai quali deve aversi riguardo sono dunque quelliche incidono sull’accesso al Fondo e non le pronunce giurisdizionali che necostituiscono uno dei presupposti”. In tale prospettiva sistematica, laprovvisionale riconosciuta dal giudice, ai sensi dell’art. 539, comma 2,c.p.p., non presenta, nel procedimento amministrativo di accesso al Fondo,anticipatoria e strumentale, consentendo l’erogazione di una somma a titoloprovvisorio, destinata a essere verificata e, se del caso, rideterminata oesclusa all’esito dell’accertamento complessivo dei presupposti normativi.Peraltro, la S.C., in caso di accertamento in sede penale della responsabilitàcivile, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale,ha affermato che “non preclude al giudice civile investito del giudizio sullaliquidazione, nel rispetto del giudicato formatosi sull'an dell'illecito, unautonomo accertamento relativo al nesso di causalità giuridica tra il fattoaccertato in sede penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate daiNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026danneggiati” (Cass. Sez. 3, n. 16890 del 29.5.2026; in senso conf. Cass.Sez. 3, n. 11614 del 3.5.2025; Cass. Sez. 3, n. 6895 del 14.3.2024). Nederiva che la delibera amministrativa di erogazione fondata sullaprovvisionale non è idonea a concludere il procedimento, dovendo questoconsiderarsi unitario e volto alla soddisfazione di una unica obbligazioneindennitario-risarcitoria derivante dal medesimo fatto illecito, ancorchéarticolata, sul piano attuativo, in più fasi (anticipazione e saldo). Ciò appareconfermato implicitamente anche dagli stessi ricorrenti che, quando hannoottenuto il risarcimento in sede civile, hanno riproposto la richiesta diaccesso al Fondo per la residua somma. Su tale assetto incide la disciplinaintrodotta dalla l. n. 122 del 2016, la quale, modificando l’art. 4, comma 3,della l. n. 512 del 1999 mediante il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. b),della l. n. 302 del 1990, ha reso espresso il requisito della totale estraneitàdella vittima e degli aventi causa ad ambienti e rapporti delinquenziali.Tuttavia, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 28820del 2019 (“In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso,l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al fondo dirotazione istituito dalla l. n. 512 del 1999 costituisce condizione immanenteallo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa,dovendosi attribuire all'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016 -che ha introdotto nella disciplina positiva l'espressa previsione di talecondizione - valenza non innovativa ma meramente confermativa delrequisito”) e n. 28627 del 2023 (“In tema di elargizioni in favore di vittimedi reati di tipo mafioso, l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedentel'accesso al fondo di rotazione, istituito dalla l. n. 512 del 1999, ha naturadi prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva,costituendo un elemento negativo della fattispecie legale che dà dirittoall'accesso al Fondo, con la conseguenza che deve necessariamentesussistere per il riconoscimento del beneficio, anche prima dell'entrata invigore dell'art. 15, comma 1, lett. c), della l. n. 122 del 2016, che,Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026nell'introdurre espressamente tale condizione, ha valore non innovativo, mapuramente chiarificatore di un connotato intrinseco alla fattispecie legale”),tale previsione non ha natura innovativa, ma riveste carattere meramentechiarificatore, in quanto esplicita un elemento già intrinseco alla disciplinaoriginaria, desumibile dalla ratio solidaristica dell’istituto, finalizzata adestinare il sostegno pubblico esclusivamente a soggetti effettivamenteestranei al contesto criminale che ha generato l’evento dannoso. In talequadro interpretativo deve essere letta la disposizione transitoria di cuiall’art. 15 della l. n. 122 del 2016, che estende l’applicazione del nuovotesto alle “istanze non ancora definite” alla data di entrata in vigore dellalegge. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la nozione di“definizione” dell’istanza non può essere ancorata alla sola adozione delladelibera di erogazione della provvisionale, atteso che tale delibera, per lasua intrinseca natura anticipatoria, non esaurisce il procedimentoamministrativo, il quale permane pendente sino alla verifica definitiva dellaspettanza del beneficio nel suo complesso. Deve pertanto ritenersi che, inpresenza di un procedimento ancora aperto – come nel caso in cui sia stataproposta ulteriore istanza per il conseguimento del risarcimento residuo osia comunque in corso la verifica dei requisiti di legge – l’istanza non puòconsiderarsi definita, con conseguente applicabilità del requisito regolatoespressamente dalla disciplina sopravvenuta, ma già posto a base dellaratio della normativa originaria. Ne consegue che, ove all’esitodell’istruttoria, emerga la mancanza del requisito della totale estraneità adambienti e rapporti delinquenziali, l’Amministrazione è legittimata non soloa negare la concessione del beneficio nella sua interezza, ma anche aincidere sulle erogazioni già effettuate a titolo di provvisionale, le qualirisultano causalmente subordinate alla sussistenza dei medesimi requisiti.Né può ritenersi che la revoca della provvisionale sia circoscritta alle ipotesitipizzate dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 60 del 2014, atteso che talidisposizioni disciplinano fattispecie specifiche e non precludono l’operativitàNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026dei principi generali in materia di ripetizione dell’indebito, applicabili allorchél’attribuzione patrimoniale sia priva dei presupposti legittimanti. Lamancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti costitutivi del dirittoal beneficio determina, infatti, il difetto della causa giustificativadell’erogazione, con conseguente legittimità della revoca e dell’obbligorestitutorio. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamenteritenuto che il procedimento amministrativo non era esaurito alla data dientrata in vigore della riforma del 2016 e che l’accertata insussistenza delrequisito della estraneità della vittima agli ambienti delinquenzialiprecludeva il riconoscimento del beneficio, rendendo altresì legittima larevoca delle somme già erogate a titolo di provvisionale. La decisioneimpugnata risulta, pertanto, conforme ai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della estraneitàcostituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto alprecedente erogazione di una somma a titolo anticipatorio possaconsolidarsi in assenza della verifica positiva di tutti i presupposti legali.5. Il secondo motivo di impugnazione è infondato.6. La Suprema Corte, secondo un orientamento consolidato ha affermatoche “In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione miraa rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alleNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”(Cass. Sez. L, n. 3397 del 6.2.2024). La stessa Suprema Corte, in materiaprobatoria ha stabilito che “In tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurrela violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.”(Cass. Sez. 5, n. 26739 del 15.10.2024). In ultimo, in merito allamotivazione, la Cassazione ha statuito che “Il motivo è inammissibile, inquanto, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla l. n. 134 del 2012, oggetto del vizio deducibile è oggi esclusivamentel’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggettodi discussione tra le parti». Il mancato esame deve dunque riguardare unvero e proprio fatto, in senso storico, principale o secondario, e non, invece,argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. U., 20 giugno 2018, n.16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), né singoli elementi istruttori inquanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato contodi tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 13dicembre 2017, n. 29883)” (Cass. Sez. Trib. n. 12582 del 4.5.2026)”. Nelcaso in esame, i ricorrenti, dopo avere nuovamente richiamato unaNumero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026interpretazione alternativa del presupposto relativo alla estraneità dellavittima agli ambienti malavitosi alla luce della evoluzione normativa inmateria, contestano lo stesso profilo dal punto di vista dell’accertamentoistruttorio, censurando la decisione del Giudice di appello per averevalorizzato alcuni esiti istruttori e non altri, quali le dichiarazioni di unpentito ovvero il ritardo dell’acquisizione delle informazioni che avevanoportato alla revoca del beneficio. Peraltro, deducono genericamenterichieste istruttorie senza alcuna specificazione né in ordine al lorocontenuto né in ordine alla loro rilevanza. Trattasi, in realtà, di questioni dimerito attinenti a profili valutativi, estranei al giudizio di legittimità. Inultimo, si presenta, invece, del tutto inammissibile, oltre che infondata, ladomanda subordinata di disapplicazione delle delibere di revoca atteso ilmancato richiamo, se non generico, del giudizio o dei documenti in cui èstata proposta, risultando carente di una completa articolazione in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.7. Il ricorso, pertanto, va respinto.8. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a caricodei ricorrenti, in via solidale, per il principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 27032/2024Numero sezionale 2809/2026Numero di raccolta generale 25081/2026Data pubblicazione 06/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile in data 23.06.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25081/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris